Emvas Nessun commento

Il nuovo bando Selfiemployment di Invitalia

Tra le tante novità in tema di sostegno alle imprese e all’occupazione, va segnalata la rinnovata misura Selfiemployment. Rispetto al passato si è ampliata la platea dei soggetti ammissibili, rispondendo all’esigenza di creare occasioni di lavoro, non solo per i Neet (di età compresa tra 18 e 29 anni ed iscritti al Programma Garanzia Giovani), come in passato, ma anche per donne inattive e disoccupati di lungo periodo, due categorie fortemente in sofferenza in questo momento. La misura incentiva l’avvio di nuove attività, in forma individuale o associata, in quasi tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio; ammessa anche la forma del franchising. Restano invece escluse: pesca e acquacoltura, produzione primaria in agricoltura, nonché le attività riguardanti lotterie, scommesse e case da gioco. In generale, tutte quelle attività che trovano un veto nella normativa europea sul regime de minimis, elencate nell’art. 1 del Reg. (UE) 1407/2013.
L’agevolazione, gestita operativamente da Invitalia, consiste in un finanziamento senza interessi e non assistito da alcuna forma di garanzia reale o di firma, della durata di 7 anni, rimborsabile con rate mensili posticipate, a copertura fino al 100% delle spese ammissibili. Può prendere una delle seguenti forme:
microcredito: iniziative che prevedono spese ammissibili comprese tra 5.000 e 25.000 euro;
microcredito esteso: che prevedono spese ammissibili comprese tra 25.001 e 35.000 euro;
piccoli prestiti: iniziative che prevedono spese ammissibili comprese tra 35.001 e 50.000 euro.
Il programma di spesa dev’essere “autoconsistente”, ossia idoneo a garantire lo svolgimento dell’iniziativa proposta e deve rientrare in una delle dimensioni indicate, quindi le iniziative con programmi di spesa superiori a 50.000 euro non sono finanziabili. L’agevolazione è soggetta alle limitazioni del regime de minimis. La misura prevede la possibilità di agevolare sia gli investimenti materiali ed immateriali, sia il capitale circolante.
Investimenti materiali e immateriali:
a) beni mobili quali strumenti, attrezzature e macchinari;
b) hardware e software;
c) opere murarie, entro il limite del 10% dell’ammontare delle spese di cui alle lett. a) e b);
Capitale circolante:
a) locazione di beni immobili e canoni di leasing;
b) utenze;
c) servizi informatici, di comunicazione e di promozione;
d) premi assicurativi;
e) materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti;
f) salari e stipendi;
g) IVA non recuperabile.
È ammesso l’acquisto di autovetture/automezzi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di cui al progetto d’investimento; anche usati.
Le domande di agevolazione, complete di tutti gli allegati, possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 22.02.2021, esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sito Internet di Invitalia. La misura è a sportello e rimarrà aperta fino all’esaurimento dei fondi. Sebbene non sia obbligatorio allegare alla domanda preventivi, titoli di studio abilitanti, abilitazioni, autorizzazioni, licenze, ecc., ciò può far ottenere delle premialità in sede di valutazione. Allo stesso modo, il colloquio valutativo via Skype con una commissione di Invitalia permette di ridurre la soglia minima di punteggio necessaria per superare la valutazione di merito del progetto.

Emvas Nessun commento

Principali misure per imprese nella Legge di Bilancio 2021

Nuova Sabatini

Il contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti agevolati concessi alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature è erogato in un’unica soluzione, anziché in più quote per finanziamenti di importo superiore a € 200.000. L’erogazione in unica soluzione è già contemplata per il finanziamento di importo non superiore a € 200.000.

Investimenti Sud

È prorogato al 31.12.2022 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi (art. 1 L. 208/2015) destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Credito d’imposta R&S

È prorogato fino al 31.12.2022 il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative di cui all’art. 1 L. 160/2019, con rimodulazione dell’agevolazione:

  • attività di ricerca e sviluppo: credito d’imposta pari al 20% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro;
  • attività di innovazione tecnologica: pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
  • attività di design e ideazione estetica: pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
  • attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Credito d’imposta R&S Mezzogiorno

Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art.1, c. 200 L. 160/2019), compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta, per gli anni 2021 e 2022, alle seguenti categorie di imprese:

  • nella misura del 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno paria 43 milioni di euro;
  • nella misura del 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
  • nella misura del 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
  • La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e, in particolare, in materia di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

Formazione 4.0

È prorogato fino al 31.12.2022 il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” di cui all’art. 1, cc. 46-56 L. 205/2017.

Garanzia Sace

È prorogata fino al 30.06.2021 la concessione da parte di SACE Spa (art. 1 D.L. 23/2020) di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19. Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con o senza garanzia di solvenza prestata dal cedente.

Fondo di garanzia Pmi

È prorogata al 30.06.2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’art. 13 D.L. 23/2020. I finanziamenti fino a € 30.000 garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, possono avere una durata fino a 15 anni. Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data del 1.01.2021 può chiedere il prolungamento della durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Micro e Pmi

Sono prorogate al 30.06.2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all’apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale. Per le imprese già ammesse, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva la rinuncia espressa dell’impresa beneficiaria.

Mutui agevolati Invitalia

I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al D.L. 786/1985, al D.L. 26/1995, al D.L. 510/1996 e al D. Lgs. 185/2000 possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili.

Acqua potabile

Alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1.01.2021 al 31.12.2022, spetta un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare e per gli altri soggetti a € 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

 

Emvas Nessun commento

Vendite online a privati con IVA a destino dal 1° luglio 2021. ONE STOP SHOP.

Dal 1° luglio 2021 qualunque vendita online ad un privato di altro Paese UE dovrà essere assoggettata all’IVA del Paese di destinazione. Non sarà, però, necessario identificarsi aprendo una partita IVA in ogni Paese in cui l’impresa ha clienti: il venditore potrà avvalersi della procedura informatica, accentrata presso la propria Amministrazione finanziaria, che consentirà di “fermarsi una sola volta” (one stop), versando distintamente l’IVA di ogni Paese. L’aspetto di (prevedibile) maggiore criticità riguarderà l’esatta individuazione dell’aliquota applicabile. A tal fine la Commissione europea metterà a disposizione un file con tutte le aliquote. Ma cosa potrà accadere in termini di accertamento e di contenzioso in un altro Stato? L’auspicio è che, in caso di errore, la contestazione sia limitata all’imposta e non si estenda alle sanzioni.


Read more

Emvas Nessun commento

Circolare per la clientela n.57/2020 – Contributo a fondo perduto per gli operatori economici nei centri storici turistici

La presente Circolare analizza lo specifico contributo a fondo perduto previsto per gli esercenti attività economiche e commerciali nei centri storici dei Comuni turistici a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, di cui all’art. 59 del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. decreto “Agosto”), conv. L. 13.10.2020 n. 126, alla luce del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate 12.11.2020 n. 352471.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti interessati dall’agevolazione;
– la determinazione e la misura del contributo;
– la presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’apposita istanza per accedere al contributo, i cui termini sono stabiliti dal 18.11.2020 al 14.1.2021;
– il divieto di cumulo con il contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione, di cui all’art. 58 del DL 104/2020, le cui domande devono essere presentate entro il 28.11.2020;
– le modalità di erogazione del contributo;
– i controlli e le sanzioni.

Read more

Emvas Nessun commento

Circolare per la clientela n.56/2020 – Decreto “Ristori-bis” : Altre principali novità

La presente Circolare analizza le altre principali novità contenute nel DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la rideterminazione del contributo a fondo perduto del DL 137/2020;
– il nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti IVA che operano nelle Regioni “rosse”;
– le modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
– l’abolizione della seconda rata IMU 2020 per gli immobili ubicati nelle Regioni “rosse” in cui si esercitano attività sospese;
– l’estensione dell’esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura;
– le novità in materia di integrazione salariale;
– il bonus baby-sitting.

Read more

Emvas Nessun commento

Circolare per la clientela n.53/2020 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. decreto “Ristori”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– il contributo a fondo perduto per le attività dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive;
– il contributo a fondo perduto per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura;
– le modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
– l’abolizione seconda rata IMU del 2020 per gli immobili in cui si esercitano attività sospese;
– la proroga delle indennità in favore di lavoratori autonomi;
– la proroga dei trattamenti di integrazione salariale;
– la proroga del divieto di licenziamento;
– la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL relativi a novembre 2020;
– le novità in materia di smart working e congedo parentale;
– la sospensione delle procedure esecutive immobiliari relative alla prima casa.

Read more

Emvas Nessun commento

D.L. RISTORI

Nuovi contributi a fondo perduto per gli operatori dei settori economici oggetto delle nuove restrizioni imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. Allungamento della cassa integrazione. Proroga del credito d’imposta sugli affitti, previsto dal decreto Rilancio, anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, che viene esteso anche ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Cancellazione della seconda rata IMU per le categorie interessate dalle restrizioni. Misure per i lavoratori dello spettacolo, del turismo e dello sport. Sono alcune delle disposizioni del decreto Ristori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.


Read more

Emvas Nessun commento

Fiscalità del servizio paneuropeo Amazon

Il servizio FBA Pan European di Amazon è in forte ascesa tra i venditori nazionali, nonostante le incertezze sul trattamento fiscale dei passaggi di beni dall’Italia ad altri magazzini europei.

  • Identificazione – Il venditore nazionale dovrà procedere con la nomina di un rappresentante fiscale Iva o con l’identificazione diretta Iva nel Paese UE dove vengono depositate le merci, all’interno del magazzino Amazon, per evidenza del passaggio dei beni dall’Italia ad altro Paese UE.
  • Cessione a se stessi – Una volta aperta l’identificazione diretta Iva o indicato il rappresentante fiscale Iva nel Paese europeo, sarà necessario procedere a una cessione intracomunitaria di beni (art. 41, D.L. n. 331/1993: di fatto una cessione intracomunitaria “a se stessi”) nei confronti della propria identificazione Iva UE o rappresentante fiscale comunitario. In pratica, la prima operazione rilevante ai fini Iva è la cessione intracomunitaria tra il venditore soggetto passivo Iva “stabilito” in Italia e il proprio rappresentante fiscale (presentazione degli elenchi Intrastat cessioni di beni).
  • Fatturazione e Iva – Le merci che sono cedute dal deposito comunitario ai consumatori finali esteri devono essere fatturate (o documentate con altro documento fiscale contemplato dalla normativa locale) con Iva estera, utilizzando l’identificazione diretta Iva estera o rappresentante fiscale estero, indipendentemente dal superamento o meno delle soglie previste nei singoli Paesi della UE, che variano attualmente da € 35.000 ad € 100.000.
Emvas Nessun commento

Circolare per la Clientela n.50/2020 – FATTURA ELETTRONICA: NUOVE SPECIFICHE

La presente Circolare analizza le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, approvate dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i nuovi codici “Natura”, “TipoDocumento”, “TipoRitenuta” e “ModalitàPagamento”;
– le nuove tipologie di controllo;
– l’adozione delle nuove specifiche tecniche (facoltativa dall’1.10.2020 e obbligatoria dall’1.1.2021).

Read more

Emvas Nessun commento

Contratto di Rete: vantaggi

Il contratto di rete è stato ultimamente oggetto di attenzione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che, con la nota n. 274 del 2020, ha evidenziato i requisiti e le modalità da rispettare da parte delle imprese intenzionate a farne ricorso. Inoltre, il legislatore ha intravisto nell’istituto uno strumento per contrastare la crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica e, con la conversione in legge del decreto Rilancio, ha introdotto il contratto di rete con causale di solidarietà per la cui sottoscrizione sono previste modalità semplificate.

L’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota del 22 giugno 2020, prot. n. 274 ha fornito indicazioni al personale ispettivo per contrastare un utilizzo elusivo del contratto di rete mentre il legislatore, con la conversione in legge del decreto Rilancio, ne incoraggia il ricorso introducendo il “contratto di rete con causale di solidarietà”.

Disciplina di carattere generale

La disciplina del contratto di rete nasce con lo scopo di aiutare le imprese ad “accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. Per raggiungere tale scopo il legislatore prevede la stipulazione di un “programma comune di rete” con il quale più imprenditori possono obbligarsi a:
– collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese;
– scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
– esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
La normativa richiede l’iscrizione del contratto di rete nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, a pena di inefficacia dello stesso contratto, il quale può prevedere la possibilità di istituire un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, acquistando soggettività giuridica; in tal caso, tuttavia, il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.
Le finalità che sono alla base del contrato di rete hanno suggerito l’introduzione di un importante elemento di flessibilità legato all’istituto. L’ultimo comma dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, che disciplina il distacco di personale, prevede infatti che qualora questo avvenga tra imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete “l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete (…) e che “per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”. In altri termini, nell’ambito di un contratto di rete si dà per esistente il requisito dell’interesse al distacco, introducendo addirittura una “codatorialità” – e cioè la coesistenza di più datori di lavoro – rispetto al medesimo personale “ingaggiato” secondo le regole che si sono date le imprese partecipanti alla rete.

Utilizzo elusivo e contromisure dell’Ispettorato: la circolare n. 7/2018…

Il contratto di rete, in particolare negli ultimi anni, è stato utilizzato per aggirare alcune disposizioni a tutela dei lavoratori tant’è che, nel 2018, lo stesso Ispettorato nazionale del lavoro ha inteso fornire ai propri Uffici territoriali alcune indicazioni per svolgere una specifica attività di vigilanza.
Con la circolare n. 7/2018 l’Ispettorato aveva infatti evidenziato l’utilizzo del contratto di rete come strumento per aggirare la disciplina in materia di somministrazione di personale, violando in particolare i diritti retributivi dei lavoratori e quelli degli Istituti sulla commisurazione degli oneri contributivi.
A suo tempo l’Ispettorato aveva dunque ricordato che l’efficacia del contratto di rete nei confronti dei terzi, “ivi compresi i lavoratori”, era subordinata alla iscrizione nel registro delle imprese, che pertanto doveva essere verificata da parte del personale ispettivo. In tema di codatorialità, inoltre, si chiariva che la stessa doveva risultare dal contratto di rete, così come doveva risultare dal contratto la “platea” dei lavoratori utilizzati “a fattor comune” al fine di collaborare agli obiettivi comuni.
In tale occasione l’Ispettorato giungeva quindi a sostenere che, nell’ambito del contratto di rete, sia in relazione alla codatorialità sia in relazione al distacco, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione e che, a fronte di eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo, sussiste una corresponsabilità di tutti i co-datori, a far data dalla messa “a fattor comune” dei lavoratori interessati.

… e la nota del 22 giugno 2020

Più recentemente, con nota del 22 giugno 2020, prot. n. 274, l’Ispettorato è tornato a parlare di reti di impresa, nel cui ambito il ricorso al distacco e alla codatorialità deve essere letto con un “approccio interpretativo che tenga conto della coesistenza dell’istituto della somministrazione, al quale il contratto di rete non può totalmente sovrapporsi”.
In tema di distacco nell’ambito di un contratto di rete l’Ispettorato ha dunque evidenziato che l’automatismo normativo concernente l’interesse del distaccante non elimina la necessità di analizzare la complessiva operazione “volta ad escludere che il ricorso alla rete di imprese funzioni da mero strumento alternativo alla somministrazione di manodopera”. In tal senso l’Ispettorato richiede al proprio personale ispettivo di verificare comunque il requisito dell’interesse al distacco, in particolare in relazione alle ipotesi di lavoratori neoassunti ed immediatamente distaccati presso terzi.
Successivamente, dopo aver ricordato che anche negli appalti pubblici le reti di impresa rivestono un ruolo non secondario, la nota si sofferma sul requisito della temporaneità del distacco chiedendo al personale ispettivo di verificare:
a) l’oggetto sociale del distaccante che, qualora sia esclusivamente quello di fornire manodopera, costituisce un forte elemento di criticità laddove il personale messo a “fattor comune” sia distaccato e non somministrato. Ciò in quanto il contratto di rete ed il distacco finirebbero per rappresentare una mera alternativa alla somministrazione di personale, istituto di maggior tutela per i lavoratori;
b) l’eventuale esborso maggiorato da parte del distaccatario, rispetto a quanto dovuto al lavoratore dal distaccante, tale da suggerire la remunerazione di una fornitura di manodopera;
c) la predisposizione da parte dell’impresa distaccante (anche se retista) di un formulario seriale, in cui l’interesse al distacco è indicato in maniera generica e standardizzata, come indizio di un’attitudine professionale del distaccante alla fornitura di manodopera a prescindere da un effettivo e specifico interesse produttivo;
d) distacchi non occasionali ed individualizzati, cioè riferiti a uno o più lavoratori in riferimento a specifiche qualità professionali, ma massivi e generici, cioè riferiti a un gran numero di lavoratori o comunque ad una percentuale significativa dei lavoratori del distaccante, senza riferimento a specificità professionali e/o per qualifiche a c.d. bassa professionalità e/o in lavorazioni labour intensive;
e) distacchi contestuali o di poco successivi all’assunzione da parte del distaccante, tali da poter ricostruire l’assunzione come esclusivamente preordinata al distacco;
f) differenziali retributivi sistematici fra i minimi di CCNL, inferiori, applicati dal distaccante e quelli applicati dal distaccatario, che possono tradursi in un’indebita riduzione del costo del lavoro di quest’ultimo, con palesi conseguenze in termini di tutela dei lavoratori e di vantaggi competitivi anticoncorrenziali per le imprese.

Contratto di rete con causale di solidarietà

La legge n. 77/2020 ha convertito il D.L. n. 34/2020 introducendo l’art. 43 bis, che prevede il c.d. contratto di rete con causale di solidarietà, per la cui sottoscrizione sono peraltro previste modalità semplificate.
La disposizione ha aggiunto all’art. 3 del D.L. n. 5/2009 (conv. da L. n. 33/2009), i commi dal 4 sexies al 4 octies che disciplinano la possibilità, per tutto il 2020, di stipulare un contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.
In particolare, le imprese che stipulano il contratto potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’art. 30, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 276/2003, per perseguire le seguenti finalità, che evidentemente si aggiungono a quelle già normate dal D.L. n. 5/2009:
– impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;
– inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;
– assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
La normativa introdotta, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui all’art. 3, comma 4 quater, del D.L. n. 5/2009 (iscrizione del contratto di rete nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante) ed in deroga a quanto previsto in via generale, prevede che il contrato di rete “con causale di solidarietà” sia sottoscritto dalle parti ai sensi dell’art. 24 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005), con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL che siano “espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori”.
In questo modo viene dunque esclusa la necessità di una redazione del contratto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
La possibilità di ricorrere a questa nuova tipologia del contratto di rete sembra tuttavia subordinata alla emanazione di una disciplina di dettaglio, dal momento che si rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle “modalità di comunicazione, a cura dell’impresa referente, necessarie per dare attuazione alla codatorialità”.