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Internazionalizzazione: finanziamenti con il 50% a fondo perduto

Le imprese che richiedono un finanziamento per accedere e competere sui mercati internazionali possono ottenere la metà della somma richiesta a fondo perduto, ossia senza obbligo di restituzione. La nuova agevolazione è stata resa possibile dal via libera ottenuto di recente dalla Commissione Europea che estende temporalmente questo vantaggio fino alla fine del 2020, con un limite di 800 mila euro complessivi di componente di aiuto.

Con un comunicato stampa del 17 settembre 2020 SIMEST, società del Gruppo CDP, comunica la disponibilità ad erogare i finanziamenti per l’internazionalizzazione sul Fondo Pubblico 394/81, gestito per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).
La nuova agevolazione è stata resa possibile dal via libera ottenuto di recente dalla Commissione Europea che estende temporalmente questo vantaggio fino alla fine del 2020, con un limite di 800 mila euro complessivi di componente di aiuto.

Finanziamenti a sostegno dell’Internazionalizzazione

La misura intende agevolare le imprese che richiedono un finanziamento al fine di accedere e competere sui mercati internazionali e consiste nell’ottenere la metà della somma richiesta a fondo perduto, ossia senza obbligo di restituzione.
Il potenziamento dello strumento “Finanziamenti per l’internazionalizzazione” ha preso il via nel culmine della pandemia da Covid19 prevedendo un ampliamento senza precedenti degli strumenti SIMEST sia in termini di risorse, sia di raggio d’azione. Con successivi interventi normativi mirati a risollevare la difficile congiuntura economica, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
– è stata quadruplicata la disponibilità del fondo pubblico da cui SIMEST attinge la liquidità per finanziare le aziende;
– è stato eliminato per il 2020 l’obbligo di presentare garanzie;
– sono stati innalzati gli importi massimi;
– è stata ampliata la gamma di spese finanziabili;
– è stata allargata la platea delle imprese che possono accedervi;
– è stata estesa l’operatività dei finanziamenti anche a progetti di internazionalizzazione in Paesi dell’Unione Europea.
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Finanziamenti a tasso zero per le quote rosa in agricoltura

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 26.08.2020 del decreto Mipaaf 9.07.2020, ha dato il via definitivo all’attuazione dell’art. 1, c. 504 della legge di Bilancio 2020, in materia di supporto alle iniziative imprenditoriali intraprese dalle imprese agricole femminili. Il supporto consiste nella possibilità di ottenere mutui agevolati a tasso zero con durata da 5 anni a 15 anni e possibilità di preammortamento. L’importo massimo finanziabile è pari a 300.000,00 Euro, nel limite del 95% delle spese ammissibili all’agevolazione, percentuale che rispetta la normativa comunitaria in termini di ESL (equivalente sovvenzione lordo).
L’agevolazione stabilisce che l’impresa beneficiaria intervenga con risorse proprie per garantire la copertura finanziaria del programma di investimento; è previsto infatti l’obbligo di apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno pari almeno al 20% delle spese ammissibili complessive. Infine, il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie reali o personali per un importo pari al 120% del finanziato, maggiorazione del 20% che copre le spese accessorie. Le richieste dovranno avvenire tramite Ismea, che disporrà anche le relative istruzioni.
Il finanziamento può essere richiesto dalle micro e piccole medie imprese che svolgono esclusivamente l’attività agricola di cui all’art. 2135 C.C. e che alla data di presentazione della richiesta presentano i requisiti necessari, tra cui:
– regolare costituzione e corretta iscrizione al Registro delle Imprese;
– possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola;
– per le imprese costituite sotto forma di società: la maggioranza delle teste e delle quote devono essere in possesso di soci di sesso femminile; l’amministrazione deve fare capo a donne in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto;
– la sede operativa deve obbligatoriamente essere nel territorio nazionale.
Dal punto di vista degli investimenti, questi devono essere finalizzati a:
– migliorare il rendimento e la sostenibilità globale dell’azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento o anche una riconversione della produzione e delle correlate attività agricole connesse;
– migliorare le condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e di benessere degli animali, purché non si tratti di meri investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione Europea;
– realizzare e migliorare le infrastrutture connesse allo sviluppo, adeguamento e modernizzazione dell’agricoltura.
Per contro, l’agevolazione non può essere richiesta per gli investimenti finalizzati alla costruzione di impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili. Gli interventi agevolabili dovranno essere portati a termine entro 24 mesi dalla richiesta del finanziamento.

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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE DI IMPRESE E PROFESSIONISTI – Circolare per la clientela n.47/2020

La presente Circolare analizza l’art. 37 del DL 16.7.2020 n. 76, c.d. decreto “Semplificazioni”, come modificato in sede di conversione nella L. 11.9.2020 n. 120, che ha introdotto sanzioni per le imprese e i professionisti che non comunicano il proprio indirizzo PEC rispettivamente al Registro delle imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza.
In particolare, vengono analizzati:
– l’obbligo per le imprese, in forma societaria e individuale, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese entro l’1.10.2020;
– l’obbligo per i professionisti, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio indirizzo PEC all’Ordine o Collegio di appartenenza, entro 30 giorni dall’invio dell’apposita diffida;
– le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

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GLI EFFETTI DEL DECRETO 22 MARZO 2020

Il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 in vigore da oggi e sino al 3 aprile, riprende e richiama, in un non sempre facile collage, le precedenti disposizioni governative.
La prima cosa da evidenziare è il “periodo cuscinetto” ossia il tempo fornito alle imprese ed ai lavoratori di riorganizzare la propria attività, di andare in ufficio a prendere documentazione utile per lavorare in smart working o per predisporre tutte quelle attività propedeutiche alla spedizione delle merci o alla sospensione dell’attività. Infatti, il comma 4 del provvedimento dispone che “le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”. Quindi ogni eventuale nuova sospensione avverrà dal 26 marzo.

Ma quali sono le attività sospese?

Il provvedimento le evidenzia per converso ossia inquadra quelle che possono proseguire a lavorare. Per loro però, al fine di una reale abilitazione allo svolgimento del lavoro, richiama le disposizioni condivise con le parti sociali in data 14 marzo circa la salubrità degli ambienti e la distribuzione dei DPI ai lavoratori, nonché il forte invito allo smart working.
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 che contiene un nutrito elenco di attività non sospese (sono circa 80) in cui sono ricomprese l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. È, altresì, precisato che l’elenco potrà essere aggiornato con decreto del Mise sentito il MEF.
Unitamente a queste, l’attuale D.P.C.M. richiama quelle attività commerciali già autorizzate ad operare in forza del D.P.C.M. 11 marzo 2020, come per esempio tutto il settore del commercio alimentare al dettaglio.

Come capire se l’attività è sospesa?

Le imprese e le partite IVA, se non titolari di attività commerciali già autorizzate dal D.P.C.M. 11 marzo, per saper cosa fare da oggi devono prendere la “white list” (allegato 1 al D.P.C.M.), ricercare all’interno il proprio codice di attività e così fare una prima valutazione. Se la ricerca è stata positiva possono proseguire nelle attività.

Se è stata negativa prima di organizzarsi per la sospensione devono effettuare altre verifiche.

Infatti, se le imprese possono organizzarsi in modalità a distanza o lavoro agile possono proseguire l’attività in ogni caso.

Se anche questa possibilità ha dato esito negativo, prima di gettare la spugna ed entrare in “riposo forzoso”, devono controllare se l’attività esercita rientrasse comunque nei punti E – F – G – H dell’art. 1 del D.P.C.M.
Troviamo in questi punti i servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Se anche dopo questa ricerca il nostro imprenditore o il nostro lavoratore autonomo non si fosse riconosciuto nelle attività consentite avrebbe ancora una ultima carta da giocarsi: il comma D.
Questo è il punto più complesso da analizzare.
Infatti. si dispone che restano sempre consentite anche le attività che sono “funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività legittimate a proseguire”. Per queste imprese però vige l’onere di darne tempestiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.
Difficile interpretare con chiarezza cosa significhi essere funzionale ad altre attività e quanto lunga può essere la filiera. In questo caso però l’impresa è obbligata a dare immediata comunicazione al Prefetto per spiegare le ragioni della propria apertura ed attendere la risposta. Vige il principio del silenzio assenso.

Cosa si prevede per le professioni?

I professionisti iscritti agli ordini possono senza dubbio proseguire le loro attività, con tutte le precauzioni del caso e privilegiando lo smart working, in forza di generale abilitazione di cui al punto A e delle specifiche autorizzazioni secondo i codici Ateco.

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COVID-19 LE RISPOSTE AI QUESITI PIÙ FREQUENTI

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Il coronavirus mette a rischio l’adempimento dei contratti

 

L’emergenza coronavirus è destinata ad avere un impatto significativo sull’adempimento dei contratti, in quanto può generare ritardi nell’esecuzione delle prestazioni, renderle impossibili o eccessivamente onerose, in virtù del repentino mutamento delle condizioni a cui i contratti erano stati originariamente conclusi.

Il coronavirus, incidendo sulla salute delle persone, può determinare l’impossibilità per le stesse di proseguire l’attività produttiva; inoltre, la pandemia in corso è oggetto di provvedimenti delle autorità, che potrebbero porre limiti alla circolazione dei beni o determinare il blocco di stabilimenti (per il momento, il DPCM 11 marzo 2020, in Italia, ha sospeso solo “le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione”).

Si pensi al caso del conduttore di un negozio che offre servizi alla persona, la cui attività è sospesa (come disposto dal DPCM 11 marzo 2020, ad esempio, per i parrucchieri), con conseguenti difficoltà nel pagamento del canone di locazione, o all’ipotesi in cui uno dei soggetti coinvolti in una supply chain non possa adempiere la propria obbligazione a causa della chiusura di uno stabilimento, con effetto a cascata su tutti i contraenti o, ancora, alla deviazione di rotta a cui può essere costretto un vettore.

Ponendo il caso che il contratto, stipulato anteriormente al sorgere dell’emergenza, non contenga una clausola di “forza maggiore”, che espressamente preveda la possibilità di risolverlo, rinegoziarlo o ritardare l’adempimento in caso di epidemia o pandemia (nel qual caso non si pongono particolari problemi, salvo quello dell’interpretazione della clausola stessa e della verifica della corretta allocazione del rischio tra i contraenti), possono vagliarsi i rimedi che l’ordinamento mette a disposizione quando le parti non hanno previsto clausole di gestione delle sopravvenienze.

Di seguito si esamineranno gli istituti predisposti dal codice civile italiano, con la precisazione che, nei contratti internazionali, va previamente individuata la legge applicabile, che è quella per cui le parti hanno optato o, in assenza di scelta, quella individuata dalle norme di diritto internazionale privato.

Innanzitutto, può rispondere alle esigenze dei contraenti il rimedio all’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ex art. 1467 c.c., a mente del quale, nei contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, “se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto”; l’altra parte “può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.

La pandemia di coronavirus potrebbe qualificarsi come avvenimento straordinario e imprevedibile ai sensi dell’art. 1467 c.c. e condurre alla risoluzione o alla rinegoziazione del contratto, qualora sia dimostrato che ha reso eccessivamente costosa la prestazione di una delle parti (ad esempio, del venditore che deve reperire nuovi fornitori o del vettore costretto a effettuare una rotta più lunga e costosa rispetto a quella originariamente stabilita).

Se la prestazione, invece, è divenuta oggettivamente impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue (art. 1256 c.c.) senza responsabilità del soggetto inadempiente, che sarà tenuto alla restituzione della controprestazione eventualmente già ricevuta. Tra le cause di impossibilità della prestazione, peraltro, rientra l’eventualità che la prestazione sia resa ineseguibile da provvedimenti legislativi a tutela di interessi generali (c.d. “factum principis”).
Se, poi, l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento finché l’impossibilità perdura e l’obbligazione si estingue se, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

A livello internazionale, poi, la forza maggiore è contemplata dalla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980 (applicabile ai contratti tra imprese che hanno sede in uno Stato contraente e che non hanno optato per l’applicazione di altra legge) che, all’art. 79, esclude la responsabilità della parte che provi che l’inadempimento è dovuto a un impedimento indipendente dalla sua volontà, che non era ragionevolmente tenuto a prevedere al momento della conclusione del contratto o a evitare o a superarne le conseguenze.

Per l’operatività di questi rimedi, in ogni caso, andrà attentamente verificato, in relazione allo specifico rapporto contrattuale e alle disposizioni dell’ordinamento di riferimento, non solo che la pandemia in corso configuri un evento imprevedibile in concreto (secondo una valutazione che, probabilmente, dovrà tenere conto del momento in cui il contratto è stato concluso), ma anche che tale evento abbia realmente compromesso l’adempimento (e non si sia limitato a rendere più difficoltosa la prestazione) e che l’obbligato si sia comportato con un adeguato livello di diligenza.

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Gestire il rischio d’impresa da “Coronavirus”

Quello che sta succedendo in questi giorni ha davvero dell’incredibile, un vero e proprio danno per l’economia italiana, in particolar modo per quelle piccole realtà imprenditoriali locali che ad oggi, dopo ordinanze restrittive e il panico diffuso, si ritrovano ad affrontare una vera e proprio crisi. Locali chiusi al pubblico a seguito di ordinanze, ristoranti semi deserti, aziende ad un passo dalla banca rotta! Una vera tragedia per l’economia italiana.

Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, le regioni più colpite, sono anche quelle che incidono sul 40% del PIL italiano. Il settore del turismo, che incide sul 12% del PIL globale, ha subito una stangata. Confcommercio stima una perdita complessiva di 5-7 miliardi di euro.

L’obiettivo di questo documento è fornirti, in caso di difficoltà, dei suggerimenti pratici e operativi da mettere in atto fin da subito per quanto riguarda la gestione della tua attività.

PUNTO 1: Valutazione oggettiva sulla liquidità della tua impresa

Il primo punto che dovresti approfondire per comprendere al meglio i rischi a cui è sottoposta la tua realtà imprenditoriale riguarda gli aspetti di gestione finanziaria. In particolare dovresti concentrarti sul cash flow.

Quanto hai sul conto in banca?  Se oggi i clienti dovessero smettere di servirsi da te, quanto tempo potrebbe resistere la tua azienda a livello economico, considerando i costi fissi e i costi variabili?  Conosci già qual è la soglia di fatturato minimo a cui ambire per coprire tutti i costi?

Questi sono i primi 2 conti in tasca che devi farti!

Questo è il termometro che permette di comprendere le azioni successive da intraprendere per superare efficacemente questo periodo di difficoltà. Se vedi che stai andando oltre i costi di gestione, cerca di tagliare il più possibile investimenti non strettamente necessari per far sopravvivere l’attività. Viaggi per lavoro? Sembra banale ma inizia a fare le pulci sugli hotel in cui vai a dormire. Analizza quei piccoli costi inutili che paghi pigramente ogni mese e sfrutta l’occasione per abbatterli. Se poi stai pensando a degli investimenti a lungo termine, rimanda il discorso a più avanti, quando le acque si saranno calmate.

PUNTO 2: Recupero crediti

Come prima soluzione, per ottenere maggiore cash flow, dovresti concentrarti sul recupero crediti. Quanti soldi hai fuori? Quelli sono soldi tuoi, che ti sei meritato con il tuo sudato lavoro, quindi è giusto che inizi a pretenderli dai tuoi clienti.

Grazie a questa attività, infatti, avrai a disposizione la liquidità per sostenere al meglio la situazione. Hai già una persona dedicata a questo tipo di attività?

Se non dovesse esserci, chi potrebbe dedicare del tempo a questa mansione tra le persone che attualmente compongono il tuo team e che in questo momento, a causa del business ridotto, sono inattive?

Stabilisci insieme a questa persona la quantità di tempo da investire per il recupero crediti e mettila subito in azione.

PUNTO 3: Riunione con lo staff

Anche i tuoi collaboratori potrebbero avere paura! E’ normale: in questi giorni sui giornali e in televisione non si fa altro che parlare del virus.

Ricorda che oltre agli aspetti economici, è importante preservare l’armonia e il benessere delle persone che fanno parte della tua azienda. Il capitale più importante della tua impresa, perché sono loro che fanno muovere il tuo business!

Per questo motivo è importante indire una riunione aziendale il cui focus riguarda le azioni che verranno intraprese dall’azienda per far fronte all’emergenza.

Comunica chiaramente quali sono le procedure da seguire per ridurre il rischio all’interno della struttura.

Se dovessero esserci persone con esigenze specifiche (ad esempio persone con bambini molto piccoli o genitori anziani) prendi in considerazione, se possibile, il telelavoro e lo smart working. Far continuare a lavorare persone prese dal panico potrebbe essere controproducente. Non sarebbero efficienti e rischierebbero di sfogare le loro frustrazioni sul lavoro.

Se ritieni di avere persone che rimarranno del tutto inoperose, prova a proporgli delle ferie anticipate. Nei casi peggiori, tieni in considerazione la cassa integrazione.

PUNTO 4: Rassicurare i clienti

Invia attraverso i canali di comunicazione di cui disponi (sito web, email, social, sms, etc…) una comunicazione in cui spieghi i motivi per cui le persone dovrebbero continuare a servirsi da te. In particolare, nella comunicazione, evidenzia i seguenti punti:

  • L’attività è aperta: Alcuni clienti a causa delle notizie di questi giorni, potrebbero pensare che tu sia chiuso. Sembra banale ma non lo è. Per prima cosa specifica orari di apertura e che il servizio prosegue come di consueto.
  • Ordinanza: Segnala che le ordinanze ti consentono di proseguire la tua attività e questo di per sé dovrebbe già essere una garanzia.
  • Protocolli ulteriori: Segnala che, in considerazione dell’emergenza in atto, hai preso tutte le dovute precauzioni (specifica quali sono, ad esempio “tutto il nostro personale ha fatto il tampone per il coronavirus” oppure “nel nostro locale sono presenti saponi detergenti e gel disinfettanti in tutto il locale”)
  • Esperienza e prodotto: Continua a sottolineare, sempre, la qualità del tuo prodotto o servizio. (esempio: i nostri ingredienti sono di alta qualità e a km 0, vengono trattati seguendo scrupolosamente le più rigorose norme igieniche…).

In queste comunicazioni dovresti “metterci la faccia”, ovvero esporti in prima persona come titolare e rappresentante dell’attività, in questo modo sarai tu la garanzia che tutto è sotto controllo e che non c’è davvero alcun motivo per allarmarsi o per cessare di rivolgersi alla tua azienda.

Il fatto di mostrarti  tu, psicologicamente, tranquillizzerà le persone. E’ un po’ come se stessi dicendo ad un amico “Ehi! Guarda che ci sono io! Puoi stare tranquillo!”

Raccogli delle testimonianze di clienti che continuano a servirsi da te. Condividi queste comunicazioni sui social network e su tutti i canali a disposizione.

Sui tuoi profili social inizia a diffondere immagini, grafici e testimonianze mediche autorevoli (ne avrai viste a centinaia in questi giorni) che dimostrano che il panico diffuso è ingiustificato.

Chiedi anche ai tuoi collaboratori, purché siano favorevoli, di fare lo stesso sui loro profili personali.

Ricorda che in momenti di crisi e di difficoltà è importante non abbattere i costi di comunicazione e di marketing. Alcuni concorrenti potrebbero smettere di investire sulla promozione, in questo modo se tu persisti, potrai ritagliarti nuovi spazi di mercato.

PUNTO 5: Offri uno sconto per non perdere una vendita

Studia attentamente delle strategie commerciali che ti permettano di mantenere alte le vendite, eventualmente offrendo promozioni e sconti.

Pensa soprattutto alle vendite che stai perdendo OGGI e che non hai modo di recuperare.

“Piuttosto che niente, è meglio piuttosto” dice un detto popolare. Come OSM e come esperti di marketing cerchiamo sempre di essere cauti nel consigliare ai clienti di attuare delle promozioni. Al contempo, in un momento di forte difficoltà, è meglio probabilmente aumentare le vendite, avendo meno margine di guadagno, che perdere del tutto il fatturato.

Alcuni esempi:

  • Hai un ristorante? Se sai che non avrai nessuno stasera proponi uno sconto sui tuoi canali a disposizione.
  • Hai un’agenzia di viaggi? Proponi dei pacchetti in offerta per l’estate a fronte di un pagamento anticipato.
  • Hai della merce in scadenza? Vendila oggi a prezzo in super offerta invece di perdere tutto. Lo stesso discorso vale per le rimanenze di magazzino accantonate in un angolino. Cerca di sbarazzartene subito. “Pochi, sporchi, ma subito” cita un detto parlando degli incassi. A volte è proprio così

PUNTO 6: Vendi adesso per il futuro

Se per qualsiasi motivo, la tua azienda subisce un calo dei clienti o delle richieste, cerca di trovare dei modi per riprogrammare la vendita o per anticipare le vendite future. Tutti i commerciali che adesso sono bloccati con le vendite, dovessero trovarsi inoperosi, potrebbero iniziare a lavorare e a vendere iniziative, prodotti e progetti previsti per il futuro. Cerca di far entrare adesso in cassa dei soldi per dei prodotti/servizi che fornirai in futuro!Ancora meglio, poi, se riesci a vendere dei prodotti/servizi su cui hai un alto margine di guadagno!

Alcuni esempi:

  • Hai un’azienda che si occupa di allestimenti fieristici? Metti subito i commerciali al lavoro per vendere servizi relativi alle prossime iniziative previste, con pagamento anticipato
  • Hai in previsione il lancio di un nuovo prodotto? Mettilo in prevendita offrendo, per chi paga in anticipo, un incentivo di acquisto (servizio in omaggio, uno sconto, una personalizzazione, un prodotto aggiuntivo incluso)

PUNTO 7: Gestire le disdette e le rinunce

Se qualche cliente intende rinunciare a un acquisto già effettuato o programmato, invece di perdere l’intero importo, offri uno sconto speciale per fargli cambiare idea o riprogramma l’erogazione del servizio o la consegna del prodotto offrendo un voucher di spesa dello stesso importo o leggermente superiore da utilizzare in un altro periodo.

L’obiettivo è non far uscire dei soldi che hai già in cassa.

Ad esempio:

  • Hai un hotel? Se un cliente ti chiama per disdire una prenotazione già pagata, invece di perderla proponi un servizio aggiuntivo (es: la colazione se non era inclusa) oppure invece di restituire l’importo, offrigli un voucher. Se il cliente ha diritto al rimborso e insiste per averlo, ovviamente restituisci l’intero importo. La peggior cosa è il passaparola negativo.

PUNTO 8: Gestione dei fornitori

Se vedi che nonostante gli sforzi, le vendite continuano a diminuire, i clienti sono sempre meno e l’azienda fa fatica a raggiungere il punto di pareggio, anticipa le difficoltà e contatta i tuoi fornitori per rinegoziare gli accordi di pagamento.

Piuttosto che tentennare e farti chiamare dalla loro amministrazione chiama tu. Fai capire la situazione e prometti che pagherai, ma hai la necessità di dilazionare i pagamenti. Se, ad esempio, hai un pagamento a 30 giorni chiedi che venga suddiviso in 3 tranche, 30,60 e 90 giorni. Tasta tu, in ogni caso, il polso della situazione e cerca di comprendere quale potrebbe essere l’accordo migliore che potresti strappare. Ricordati sempre, comunque, che dall’altra parte c’è una persona come te, che potrebbe avere i tuoi stessi problemi.

Non prendere in giro chi ti trovi davanti, Sii franco ma risoluto. Ma soprattutto fai di tutto per rispettare i pagamenti rinegoziati, in questo modo non intaccherai la fiducia che il fornitore ripone in te. Non c’è niente di peggio che chiedere di posticipare un pagamento e poi non onorare la propria parola.

PUNTO 9: Ripensa il tuo business

“Dietro ogni difficoltà si nasconde il seme dell’opportunità”. Lo sappiamo, leggere questa frase, in questo momento complesso, potrebbe farti storcere la bocca. La verità però è questa: da questa lezione bisogna trarre un insegnamento e cercare di trovare il lato positivo anche nella disgrazia.

 

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Coronavirus: cosa devono fare imprese e professionisti

La diffusione in Italia del Coronavirus ha portato il Governo ad assumere, nelle ultime settimane, molteplici provvedimenti emergenziali. A prescindere dagli interventi di natura più strettamente tecnico-sanitaria, ordinanze, decreti legge e decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno previsto, per i datori di lavoro, nuovi obblighi di natura molto diversa tra loro. Sono dieci le regole principali che aziende e professionisti devono rispettare nei rapporti con dipendenti, fornitori, utenti o visitatori e nei confronti delle Autorità sanitarie (e non solo).

1. Aggiornamento del Documento aziendale di Valutazione dei Rischi (DVR)
Il DVR è il documento obbligatorio che, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08, individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori. A seguito della valutazione contenuta nel documento, deve essere attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose. Il responsabile del DVR è il datore di lavoro, che non può delegare questa attività (o, meglio, la responsabilità. Alla luce dell’emergenza Covid-19, ogni datore di lavoro che impieghi almeno 1 dipendente, dovrà valutare, in collaborazione con il “Medico Competente” e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l’esistenza del rischio biologico specifico, legato al Coronavirus.
2. Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 del medesimo D. Lgs. 81/08, il DUVRI va contestualizzato all’interno di un contratto di appalto. Non è un documento legato ad una azienda ma ad una “attività” per il cui svolgimento cooperano due o più imprese che lo devono elaborare in coordinamento, definendo quali rischi apporterà la propria singola attività all’interno di quella complessivamente contrattualizzata In particolare, la redazione del DUVRI non sarebbe sempre obbligatoria, ma ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 26 del D. Lgs. 81/08, lo diviene se vi siano rischi che comportino la presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive. E, quindi, è obbligatorio in un momento di emergenza sanitaria nazionale, ovviamente nei soli casi di appalto esterno o, comunque, di collaborazione con fornitori esterni all’organizzazione del datore di lavoro.
3. Distribuzione Dispositivi di Prevenzione e Protezione Individuale (DPI)
In relazione alla specifica tipologia di attività esercitata, ogni datore di lavoro dovrà dotarsi di adeguate quantità di DPI da fornire ai propri dipendenti e, se del caso, a pubblico/utenza/fornitori che abbiano titolo per accedere ai locali aziendali o a parte di essi. Quanto alla specifica emergenza Covid-19, nel computo dei quantitativi dovrà tenersi nel debito conto del fatto che – nello specifico – si tratta quasi esclusivamente di materiali monouso (come guanti e mascherini) e, quindi, soggetto a rapido consumo.
4. Collaborazione con le Autorità Sanitarie
Tutti i datori di lavoro devono prestare la massima collaborazione con le Autorità preposte. Nel dettaglio, i datori di lavoro dovranno comunicare alle Autorità Sanitarie qualsiasi dato o informazione di cui siano a conoscenza, in relazione a soggetti di cui sia noto il contagio, al fine di verificarne la diffusione e consentire, al contempo, adeguate misure di profilassi. Al riguardo, tuttavia, è fatto assoluto divieto, ai datori di lavoro, di operare raccolte di dati sanitari, sia dei dipendenti che con riferimento a pubblico/utenza, posto l’assoluto divieto previsto, in tal senso dalla normativa di tutela dei dati personali (GDPR). Solo le Autorità pubbliche preposte, sono autorizzate al trattamento dei dati sensibili senza il consenso dell’interessato.
5. Misure di disinfezione
All’interno dei locali aziendali e nelle zone accessibili al pubblico/utenza, devono essere resi disponibili erogatori di soluzioni disinfettanti per le mani.
6. Informazione
I lavoratori devono essere compiutamente e tempestivamente informati dai datori di lavoro in ordine alle disposizioni adottate dalle Autorità e/o dal datore di lavoro stesso per fronteggiare la diffusione dell’epidemia e per gestire eventuali casi di sospetto contagio. In caso di accessibilità da parte di pubblico/utenza, le medesime informazioni – o, meglio, quelle, specifiche relative alle regole da seguire durante la permanenza nei locali aziendali – devono essere fornite anche a tali ultimi soggetti in maniera chiara e visibile (p. es. mediante affissione delle informative predisposte dalle Autorità Sanitarie).
7. Differimento di meeting o riunioni che comportino assembramenti
Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (almeno) fino al 3 aprile 2020, deve essere differita ogni attività convegnistica e congressuale eventualmente programmata. Tale misura si aggiunge alla sospensione di qualsiasi forma di riunione in cui sia coinvolto personale sanitario o incaricato dello svolgimento di servizi pubblici.
8. Limitazione degli accessi alle sedi aziendali
Le aziende – fatti salvi i livelli essenziali di servizio per le amministrazioni ed i servizi pubblici – devono limitare al massimo l’accesso di soggetti esterni (visitatori, utenti, fornitori, ecc.) e comunicare espressamente (mediante affissioni agli ingressi e specifiche comunicazioni ufficiali ai fornitori, consulenti e/o collaboratori) la necessità di: a) limitare, per frequenza delle visite e quantità di soggetti, gli accessi alle sedi a quelli strettamente indispensabili; b) quanto ai fornitori e collaboratori, comunicare tempestivamente l’eventuale insorgere di contagi tra il personale dipendente, indipendentemente dall’effettivo accesso dello stesso alla sede, per poter porre in essere eventuali misure di profilassi ovvero interessare le Autorità sanitaria. Il tutto, nei limiti e nel rispetto del GDPR (come chiarito dal comunicato stampa del Garante della privacy del 2 marzo 2020).
9. Attivazione dello smart working
Il DPCM 4 marzo 2020 dà la possibilità (e le indicazioni del Ministero della salute “consigliano”) di assegnare – in ogni caso in cui sia possibile – il lavoratore a prestazioni lavorative in smart working. A tal fine il citato DPCM consente ai datori di lavoro – su tutto il territorio nazionale – di adibire i dipendenti allo smart working senza il preventivo accordo col lavoratore previsto ordinariamente dalla normativa in materia (artt. 18-23 L. 81/17). Si prevede tuttavia, l’obbligo di rispettare i “principi” della predetta legislazione e che tale deroga – allo stato – sia operativa solo entro il limite temporale del periodo di emergenza sanitaria (ad oggi fissato al 31 luglio 2020). Inoltre, a tal fine è stata predisposta – in forza del DPCM 4 marzo 2020 – una modulistica semplificata telematica, compilabile accedendo al sito del Ministero del Lavoro, all’indirizzo IP: https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/.
10. Annullamento delle trasferte lavorative
A meno di assoluta indispensabilità e fermi restando i limiti all’accesso (ed all’uscita) dalla zona rossa, devono essere annullate tutte le trasferte lavorative, privilegiando soluzioni telematiche di riunione. Al riguardo si consideri, ad esempio, che lOrganismo rappresentativo dell’avvocatura italiana ha deliberato che gli avvocati si asterranno dalla partecipazione alle udienze (almeno) nel periodo tra il 6 ed il 20 marzo 2020.
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CONSIGLI PRATICI SETTORE HOSPITALITY: CORONAVIRUS

Stiamo vivendo tutti un periodo particolare, è innegabile.
La parola d’ordine tuttavia non può diventare “abbiamo un problema”, piuttosto “dobbiamo reagire”. Fermarsi a fare il conto del fatturato perso, abbassare tutte le tariffe, essere stringenti nelle cancellazioni che ci arrivano, non ci aiuta a vivere in modo costruttivo il momento. Abbiamo vissuto altri momenti difficili, altre situazioni complesse e da tutte siamo riemersi, il mercato si è ripreso, la domanda è ripartita. Mettiamo in campo delle azioni per tranquillizzare i nostri ospiti, far percepire la nostra calma e una parvenza di normalità: mettiamoli nelle condizioni di avere fiducia che tutto si sistemerà.
Per rispondere alle tante richieste, domande e pareri che abbiamo tutti noi ricevuto, abbiamo stilato una piccola lista di consigli suddivisi per aree tematiche per aiutarvi a superare questo delicato e difficile momento.

Dopo ogni temporale, ritorna sempre il sereno!

STAFF:

  • Concentrare l’attenzione del nostro personale sui dettagli della nostra offerta spesso trascurati per mancanza di tempo (es: sito internet, manutenzioni, camere, …)
  • Prendere coscienza della situazione e organizzare la forza lavoro e i servizi
    in maniera adeguata sfruttando tutte le ipotesi contrattuali (es: part time, orari, rimodulazione di funzioni).
  • Avviare percorsi di formazione per il vostro staff di front-line sulla vendita e sull’accoglienza, sfruttando anche soluzioni e piattaforme di e-learning (come ad esempio welevel.academy).
  • Evitare di dare un cattivo servizio ai pochi clienti che sono presenti in albergo. Essere onesti, corretti e soprattutto trasparenti con i clienti.
  • Approfittare del momento per rivedere le vostre procedure, snellire il servizio.

MARKETING

  • Interrompere o ridurre fortemente il budget per le campagne Pay Per Click. Va evitato il più possibile il rischio di spendere in click da parte di clienti che vogliono cancellare le prenotazioni. Monitorare quotidianamente le performance delle campagne e, se il tasso di conversione dovesse scendere sotto i valori medi del periodo, stopparle o ridurre fortemente il budget.
  •  Non cedere alla tentazione di comunicare, con gli ospiti o potenziali clienti, con un tono disperato o provocando la sensazione di pericolo insita nelle persone. In questo senso non fare mai riferimenti espliciti in nessuna comunicazione al “coronavirus”, a “pandemia”, “emergenza” e parole con una forte accezione negativa e non condividere sui propri canali social comunicazioni simili che creano solo collegamenti mentali negativi.
  • Piuttosto comunicare chiaramente sui social la garanzia di sicurezza igienica e i trattamenti di sanificazione degli ambienti in cui gli ospiti soggiorneranno (es. trattamenti con ozono).
  • Rassicurare sulla sicurezza e tranquillità della situazione tramite email tutti coloro che hanno prenotato.
  • Inserire testimonianze (meglio se in formato video, o anche recensioni testuali da Google, TripAdvisor, etc..) sul sito, sui social e nelle email. Le recensioni più sono recenti e meglio è. Ciò comunica incosciamente che l’albergo è perfettamente aperto, sicuro e non c’è alcuna emergenza in corso – e ciò viene detto dalla reale voce degli ospiti che ci stanno dormendo. Non è necessario che tutte le recensioni siano estremamente positive, l’importante è che siano recenti.
  • Raccontare l’hotel sui social in tempo reale, con foto, video, live, etc… meglio se con personale sorridente e clienti nelle aree comuni, in modo da trasmettere l’idea che l’albergo è perfettamente aperto e con alti standard di sicurezza.

REVENUE & PRICING:

  • Durante il verificarsi di una variabile distorsiva grave, come quella determinata dal Coronavirus, la domanda subisce una repentina e totale contrazione e diventa anelastica. La leva “tariffa” è totalmente ininfluente, quindi non vanno assolutamente fatte revisioni dei prezzi a ribasso. Occorre piuttosto lavorare bene sulle booking window lunghe tenendo sotto controllo il pick up che sarà molto più sotto data rispetto agli anni precedenti. Anche in questo caso NON va effettuato un ribasso tariffario con la paura che anche la parte centrale della stagione possa andar male.
  • Altrettanto inefficace sarà puntare sulle tariffe non rimborsabili, con l’obiettivo di invogliare il cliente a prenotare in situazioni di incertezza. Occorre invece utilizzare politiche di cancellazioni flessibili e allettanti. O piuttosto negoziare con le OTA un periodo di revisione delle commissioni e chiudere sui portali promozioni “scellerate”.
  • Proporre a chi vuole cancellare, e ha prepagato, un Voucher da spendere in futuro quando vuole. In questo momento i clienti sono attenti soprattutto
    a quelle che sono le politiche di cancellazione come paracadute per non perdere i soldi di una prenotazione che fanno in questi giorni o hanno già fatto. Allora, offrire tariffe senza caparre o garanzie, lasciando ai clienti la libertà di cancellare, è un modo per rassicurarli e metterli nelle condizioni di prenotare. Al contrario non offrire sconti di “disperazione” a coloro che chiamano o scrivono per cancellare.
  • Proporre pacchetti sul sito web con offerte speciali al fine di allungare il soggiorno medio per aumento occupazione e fatturato.
  • Per la gestione corretta del set dei dati storici andrà creata una reportistica dettagliata delle cancellazioni, identificando quelle da COVID19 e comparandole con i normali tassi di cancellazione del periodo.