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REGIME FORFETARIO PER AUTONOMI

La presente Circolare analizza la disciplina relativa all’agevolazione contributiva prevista per gli imprenditori individuali (artigiani e commercianti) che applicano il regime agevolato forfetario previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i requisiti che devono essere posseduti per utilizzare il regime agevolato;
– il contenuto dell’agevolazione contributiva;
– le modalità di presentazione della domanda all’INPS;
– il termine di presentazione della domanda da parte dei soggetti che aderiscono per la prima volta all’agevolazione contributiva, che, per avere effetto nel 2024, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 28.2.2024.

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Bonus 200 euro per autonomi e professionisti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 19 agosto 2022 vengono definite tutte le caratteristiche dell’indennità una tantum: dai requisiti soggettivi e reddituali richiesti ai beneficiari, alle modalità di presentazione della domanda. L’erogazione del bonus avviene per mezzo dell’INPS e degli enti di previdenza obbligatoria, in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

Chi può richiederlo

Beneficiari dell’indennità sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti non alternativi:
– lavoratori autonomi o professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza alla data del 18 maggio 2022;
– reddito complessivo, percepito nel periodo d’imposta 2021, non superiore a 35.000 euro;
– che, alla data del 18 maggio 2022, abbiano una partita IVA con attività lavorativa avviata e abbiano eseguito almeno un versamento contributivo, totale o parziale con competenza a decorrere dall’anno 2020. Per gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito viene verificato sulla posizione del titolare.
– non abbiano già percepito il medesimo bonus in qualità di lavoratori subordinati.

Presentazione della domanda

Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate dai beneficiari all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, e provvedono all’erogazione.
N.B. Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.
La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50;
c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
L’INPS e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per gli iscritti, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

Caratteristiche del bonus

L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.
Fattispecie
Spettanza del bonus 200 euro
Iscrizione a INPS e altri enti previdenziali
Sì, erogato da INPS
Reddito netto IRPEF 2021 > 35.000
No
Iscrizione alla previdenza post 18 maggio 2022
No
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I canali di pensionamento nel 2022: età, requisiti, casi particolari

Il nostro sistema previdenziale è in continuo divenire tra interventi normativi e propositi di riforma più o meno di portata strutturale. Il 2022 appare in questa prospettiva come un anno di transizione con una serie di novità apportate dalla legge di Bilancio 2022 con orizzonte temporale di limitata durata e un tavolo di concertazione già avviato per delineare un nuovo intervento di riordino. Può essere allora utile delineare, in attesa dei futuri assetti, quale sia la mappa dei principali canali di pensionamento per l’anno in corso.


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Esonero contributivo previsto per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

La presente Circolare analizza l’esonero contributivo previsto per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in relazione ai mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alla luce dei chiarimenti e delle istruzioni forniti dall’INPS.
In particolare, vengono analizzati:
– le imprese interessate;
– l’ambito applicativo dell’esonero;
– le condizioni per accedere all’agevolazione;
– le modalità di presentazione all’INPS delle domande di esonero, entro il 4.12.2021;
– la comunicazione da parte dell’INPS degli esiti delle domande presentate.


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ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE PER I LAVORATORI AUTONOMI E I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL’INPS

La presente Circolare analizza gli esiti delle domande di esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS, previsto dall’art. 1 co. 20 – 22-bis della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) e dal DM 17.5.2021, alla luce delle istruzioni fornite dall’Istituto previdenziale.
In particolare, vengono analizzati:
– le modalità di comunicazione dell’importo dell’esonero concesso;
– il versamento dell’importo dei contributi relativi al 2021 eccedente l’esonero riconosciuto, da effettuare entro il 29.12.2021;
– le specifiche modalità di fruizione dell’esonero, in relazione ad artigiani e commercianti, professionisti iscritti alla Gestione separata e lavoratori agricoli autonomi.


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ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI “GREEN PASS” A TUTTI I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

La presente Circolare analizza l’estensione a tutti i lavoratori del settore privato, dipendenti o autonomi, a decorrere dal 15.10.2021, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, disposta dall’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127, tenendo conto delle ulteriori novità normative intervenute e dei chiarimenti forniti.
In particolare, vengono analizzati:
– l’ambito applicativo dell’obbligo;
– la durata dell’obbligo;
– gli obblighi del datore di lavoro;
– le conseguenze del mancato possesso del green pass;
– le sanzioni per il lavoratore e il datore di lavoro.

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Aspetti pratici per il Green Pass: check list

Il Dpcm 12.10.2021 ha definito le nuove modalità di verifica del green pass per i soggetti delegati al controllo dal datore di lavoro (qui le faq):

    • invio all’Inps dei codici fiscali dei dipendenti, anche in blocco e in anticipo (massimo 48 ore), al fine della verifica del possesso del green pass, per tutte le aziende con più di 50 dipendenti e per le amministrazioni pubbliche che non sono collegate al portale NoiPa;
    • software da integrare nei tornelli: la licenza è gratuita, ma l’installazione richiede un investimento;
    • app “VerificaC19”.

Adempimenti entro il 15.01 – Prima di venerdì 15.10.2021, giorno in cui sarà obbligatorio il green pass in azienda, è necessario che i datori di lavoro privati predispongano alcuni documenti:

      • richiesta di comunicazione anticipata di assenza per mancanza di green pass;
      • avviso di carattere generale all’ingresso nei locali aziendali, nel quale descrivere le modalità con cui saranno svolti i controlli;
      • atto formale di nomina (delega) dei soggetti incaricati dell’accertamento;
      • registro verifiche (senza riportare l’esito dei controlli).
      • Eventualmente: modello di comunicazione da inviare al Prefetto, contenente le segnalazioni di illecito; comunicazione aziendale da consegnare ai soggetti esterni che accedono al luogo di lavoro, nella quale sono richiamati gli obblighi previsti e le conseguenze in caso di presentazione senza certificazione.

Al contrario, è vietata qualsiasi forma di schedatura o di raccolta di informazioni sui green pass (salve le eccezioni espresse consentite dalla legge) e sulla loro scadenza.

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ESONERO CONTRIBUTIVO

La presente Circolare analizza l’esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS, previsto dall’art. 1 co. 20 – 22-bis della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) e dal DM 17.5.2021, alla luce delle istruzioni e dei chiarimenti forniti dall’Istituto previdenziale.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti che possono beneficiare dell’esonero;
– i requisiti richiesti per ottenere l’esonero;
– la contribuzione esonerabile;
– la presentazione all’INPS della domanda, entro il 30.9.2021;
– la misura dell’esonero ottenibile.


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ESONERO CONTRIBUTIVO INPS

Dal 25 agosto 2021 lavoratori autonomi e liberi professionisti possono presentare domanda di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta quali iscritti alle Gestioni INPS. Le domande devono essere presentate utilizzando distinti modelli per ogni Gestione, entro il 30 settembre 2021, a pena di decadenza, e avvalendosi dei canali telematici dell’istituto messi a disposizione nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale. L’accoglimento dell’istanza e l’importo massimo accordato, tenendo conto anche delle risorse complessivamente disponibili, potranno essere verificati accedendo sempre al Cassetto previdenziale. Sono già aperti, invece, i canali delle Casse previdenziali professionali autonome per gli iscritti agli Albi.

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DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) conv. L. 23.7.2021 n. 106 : PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

La presente Circolare analizza le principali novità in materia di lavoro e previdenza apportate in sede di conversione del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) nella L. 23.7.2021 n. 106, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, vengono analizzati:
– le novità in materia di lavoro a termine;
– le novità in materia di divieto di licenziamento;
– il differimento dei termini per la verifica contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti;
– la decontribuzione per il settore creativo, culturale e dello spettacolo;
– le altre novità in materia di previdenza e sicurezza nel settore dello spettacolo;
– le novità in materia di ammortizzatori sociali.

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