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DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”) – Principali novità

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, vengono analizzati:
– il contributo a fondo perduto per gli operatori economici che hanno subito una rilevante perdita di fatturato;
– il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione;
– le agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio;
– i contributi per attività d’impresa nei comprensori sciistici;
– la proroga dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi;
– la proroga dei termini di versamento delle rate da “rottamazione dei ruoli” e da “saldo e stralcio degli omessi versamenti”;
– la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento;
– l’annullamento automatico dei ruoli sino a 5.000,00 euro;
– la definizione degli avvisi bonari;
– la proroga del termine per la conservazione digitale dei documenti tributari;
– la proroga delle indennità per i lavoratori del turismo e dello spettacolo e i collaboratori sportivi;
– la proroga dei trattamenti di integrazione salariale;
– la proroga del divieto di licenziamento;
– l’estensione dell’esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura;
– la proroga del termine per gli adeguamenti statutari al codice del Terzo settore con procedura semplificata.


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REGIME FORFETARIO PER AUTONOMI

La presente Circolare analizza la disciplina relativa all’agevolazione contributiva prevista per gli imprenditori individuali (artigiani e commercianti) che applicano il regime agevolato forfetario previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i requisiti che devono essere posseduti per utilizzare il regime agevolato;
– il contenuto dell’agevolazione contributiva;
– le modalità di presentazione della domanda all’INPS;
– il termine di presentazione della domanda da parte dei soggetti che aderiscono per la prima volta all’agevolazione contributiva, che, per avere effetto nel 2021, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 28.2.2021.

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ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI UNDER 36

I datori di lavoro privato che assumono a tempo indeterminato (o stabilizzano) giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età hanno diritto all’esonero contributivo totale per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

La durata dell’incentivo è aumentata a 48 mesi qualora l’assunzione avvenga in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Inoltre il giovane non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

L’efficacia dell’agevolazione è, infine, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione).


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CIRCOLARE DI STUDIO N.02/2021 – SOSPENSIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO (D.L. RISCOSSIONE)

La presente Circolare analizza le novità del DL 15.1.2021 n. 3 (c.d. decreto “Riscossione”), emanato a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzate:
– la proroga al 28.2.2021 dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento e rate da dilazione dei ruoli, scadenti dall’8.3.2020 al 31.1.2021;
– la sospensione fino al 31.1.2021 dei pignoramenti di salari e stipendi, nonché dell’adozione di misure cautelari (es. ipoteche e fermi dei veicoli);
– la sospensione fino al 31.1.2021 della procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, qualora il creditore sia moroso nei confronti dell’Agente della Riscossione;
– la proroga al 31.1.2022 dei termini per la notifica degli atti impositivi;
– la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.

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AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI 2021

Sono molte le opportunità di ridurre il costo del lavoro per le imprese e i professionisti che assumono nel 2021.
Tralasciando le misure introdotte negli ultimi mesi con la decretazione d’urgenza per far fronte al costante calo dell’occupazione a seguito della pandemia da COVID 19, ci soffermeremo sulle novità 2021 fornendo una panoramica delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono giovani o apprendisti.

Under 36

Per il biennio 2021-2022, i datori di lavoro privati anche non imprenditori (imprese, studi professionali, ed enti pubblici economici) che assumono a tempo indeterminato o che trasformano i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato hanno diritto ad un esonero contributivo:
· nella misura del 100% (in luogo del valore già previsto a regime, pari al 50%);
· per un periodo massimo di 36 mesi o di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
· nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile (in luogo del valore già previsto a regime, pari a 3.000 euro su base annua);
· con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 36 anni (nel 2021 il limite sarebbe stato di 30 anni).
Sono esclusi dall’esonero i premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’esonero contributivo non può essere concesso ai datori di lavoro che abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, o che procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Le disposizioni in esame non si applicano in caso di prosecuzione del rapporto di apprendistato nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato al termine del periodo di formazione (comma 106 della legge n. 205 del 2017) ed alle assunzioni dei giovani (comma 108 della legge n. 205 del 2017) al termine del periodo di alternanza scuola-lavoro (vedi infra).
I neoassunti non devono aver intrattenuto qualsiasi rapporto a tempo indeterminato precedente (salvo l’ipotesi di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato).
L’efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Studenti

I datori di lavoro privati anche non imprenditori che assumono, a tempo indeterminato ed entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto, presso lo stesso datore di lavoro:
a) attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della Legge 107/2015; del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005; del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo 11 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari,
b) periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. di 1° livello) o periodi di apprendistato in alta formazione (c.d. di 3° livello)
hanno diritto all’esonero contributivo totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua per 36 mesi.
I neoassunti non devono aver compiuto i 30 anni (dal 2021) e non aver intrattenuto qualsiasi rapporto a tempo indeterminato precedente (salvo l’ipotesi di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato).

Giovani diplomati

Alle imprese che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell’arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
L’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa.
Per l’operatività dell’incentivo si attende l’emanazione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a cui spetta definire le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali nonchè la misura dell’incentivo.

Apprendistato di 1° livello

Ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 è riconosciuto, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore stipulati nell’anno 2021, uno sgravio del 100% della contribuzione ridotta dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In altri termini, per le aziende con un numero di addetti pari o inferiore a 9 unità, per i primi tre anni del rapporto di apprendistato di primo livello, l’onere contributivo a carico del datore di lavoro è abbattuto integralmente. Resta fermo il livello di aliquota del 10% (11,61%) per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Prosecuzione di un rapporto di apprendistato

E’ riconosciuto un incentivo pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua e per un periodo massimo di 12 mesi, anche nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, sempre che, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età.
Nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, come già previsto dall’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire dell’esonero in commento, nel limite massimo di 3.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi.
L’incentivo non ha subito modifiche ad opera della legge di Bilancio 2021.
Incentivi contributivi all’assunzione
Misura, durata e importo massimo
Under 36
· misura del 100%
· per 36 o 48 mesi
· importo massimo pari a 6.000 euro annui
· per soggetti alla prima assunzione incentivata e che non abbiano compiuto 36 anni
Studenti
· misura del 100%
· per 36 mesi
· importo massimo pari a 3.000 euro annui
· studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro o con periodi di apprendistato di 1° livello e 3° livello presso lo stesso datore di lavoro
Giovani diplomati
· esonero parziale (la misura deve essere definita con decreto interministeriale)
· alle imprese che donano non meno di 10.000 euro annui a scuole secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le stesse
· per 12 mesi
Apprendistato di 1° livello
· misura del 100% della contribuzione ridotta dovuta
· per i primi tre anni
· per le imprese con numero di addetti pari o inferiore a 9
Prosecuzione di un rapporto di apprendistato
· misura del 50%
· nel limite massimo di 3.000 euro su base annua
· per un periodo massimo di 12 mesi
· per apprendisti che non abbiano compiuto 30 anni

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Circolare per la clientela n.63/2020 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS DL 30.11.2020 n. 157 (c.d. decreto “Ristori-quater”)

La presente Circolare analizza le altre principali novità contenute nel DL 30.11.2020 n. 157 (c.d. decreto “Ristori-quater”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la sospensione dei versamenti di dicembre relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali;
– la proroga del termine di versamento degli acconti;
– la proroga del termine per la regolarizzazione dei versamenti IRAP;
– la proroga del termine per il versamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla “rottamazione dei ruoli” e al “saldo e stralcio”;
– le novità in materia di dilazione dei ruoli;
– l’estensione del contributo a fondo perduto del DL 137/2020 agli agenti e rappresentanti di commercio;
– l’estensione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 58 del DL 104/2020 per la filiera della ristorazione;
– le ulteriori indennità per i lavoratori del turismo e dello spettacolo e per i collaboratori sportivi;
– le novità in materia di integrazione salariale.

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Domanda alla banca di anticipo CIG per Covid

Importo forfetario di € 1.400 su conto dedicato, con successivo rimborso Inps. L’iter della procedura e le possibili conseguenze per il datore.

  • In base alla convenzione 30.03.2020 Abi-Governo-parti sociali, il dipendente sospeso a zero ore coperto da Cigo, cassa in deroga o da assegno ordinario erogato dal Fis può chiedere alla banca l’anticipazione dell’indennità che dovrebbe erogare l’Inps. Ciò consente ai dipendenti di ricevere tempestivamente l’indennità, mediante l’apertura di credito in un conto corrente apposito (se richiesto dalla banca) per un importo forfettario complessivo pari a € 1.400.
  • Procedura – La procedura stabilisce la necessità dell’informazione tempestiva dell’azienda (o del lavoratore) alla banca circa l’esito della domanda di ammortizzatore sociale.
    • Dovrà essere rilasciato un ulteriore documento con cui dichiarare di aver riportato nel modello SR41 (utilizzato per la rendicontazione delle ore di cassa effettive ai fini del pagamento diretto) gli estremi del conto corrente sul quale è stata erogata l’anticipazione bancaria: infatti l’Inps, con la cessione del credito effettuata dal dipendente alla banca, dovrà versare l’indennità a proprio carico su questo conto corrente, al fine di rimborsare l’anticipazione erogata dalla banca.
  • L’azienda – Nel caso in cui né l’Inps né in seconda battuta il dipendente estinguano direttamente il debito verso la banca, l’azienda potrebbe essere considerata obbligata solidalmente con il dipendente e tenuta al versamento, nei seguenti casi:
    • se ha effettuato errate comunicazioni o ne ha omesso altre obbligatorie in base alla convenzione;
    • se la mancata autorizzazione alla Cig o all’assegno ordinario è imputabile a una sua responsabilità.
  • Bonifico – L’apertura di credito cesserà con il versamento Inps dei trattamenti, che avverrà sul conto del lavoratore tramite bonifico Sepa contraddistinto dalla parola chiave “benef/covid19”.

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Ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi – Circolare per la clientela n.24/2020

La presente Circolare analizza le disposizioni degli artt. 18, 19 e 21 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), riguardanti le ulteriori proroghe dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 13.4.2020 n. 9.
In particolare, vengono analizzati i chiarimenti riguardanti le sospensioni dei versamenti collegate alla misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

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Ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi e per altri adempimenti fiscali – Circolare per la clientela n.22/2020

La presente Circolare analizza le disposizioni del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, con il quale, a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono state previste:
– ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
– ulteriori proroghe per l’effettuazione di alcuni adempimenti fiscali.
In particolare, vengono analizzate:
– la proroga generalizzata al 16.4.2020 dei versamenti scaduti il 20.3.2020;
– le ulteriori sospensioni dei versamenti collegate alla misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
– le semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
– le proroghe di termini relativi alle Certificazioni Uniche 2020;
– la proroga della non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni.

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