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ANTICIPAZIONE BANCARIA PER I TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE

ABI ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge “cura-Italia” rispetto al momento di pagamento dell’Inps. ABI ha concordato modalità semplificate per determinare l’importo dell’anticipazione (1.400 €), tenuto conto della durata massima dell’integrazione salariale – 9 settimane – definita allo stato dal Decreto Legge “cura-Italia”, in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile. La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili. Per questa ragione si raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l’importo sul conto corrente. ABI invita le Banche, nell’applicare la Convenzione, ad evitare costi per i lavoratori che beneficeranno dell’anticipazione in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell’iniziativa.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

È stata definita una procedura per l’anticipazione – da parte delle Banche – dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid-19, a favore dei lavoratori interessati senza che ovviamente ne possano scaturire penalizzazioni nei rapporti creditizi per i datori di lavoro che sospendono l’attività.

MISURA DELL’ANTICIPAZIONE

L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a € 1.400, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.

L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a 7 mesi.

LAVORATORI INTERESSATI

L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito (di cui agli artt. da 19 a 22 D.L. 17.03.2020, n. 18 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti), dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali. • Le parti concordano l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell’art. 19 D.L. 17.03.2020, n. 18 di cui sia richiesto il pagamento diretto e si impegnano a individuare da subito le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione di cui alla presente Convenzione all’assegno ordinario per Covid-19 di cui all’art. 19, D.L. 17.032020, n. 18 erogati dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.

Convenzione ABI

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Richiesta del pin inps semplificato

L’INPS con il Messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020, ha introdotto la possibilità di utilizzare una procedura semplificata per ottenere il PIN, al fine di effettuare le domande per il bonus 600 euro per le partite IVA ed i lavoratori autonomi ed il bonus baby sitter.

Con questa procedura semplificata tutti coloro che non dispongono del PIN dispositivo INPS, SPID, la Carta d’Identità elettronica e la Carta Nazionale dei Servizi, potranno richiedere il PIN semplificato.

Vediamo, quindi, cos’è e come poter fare richiesta del PIN semplificcato.

Cos’è il PIN semplificato?

Le domande di agevolazione introdotte per l’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19, potranno essere fatta e basteranno i primi 8 caratteri del Pin inviato tramite sms o e-mail.

E’ chiaro che si dovrà compilare e inoltrare una richiesta di bonus 600 euro per ogni singolo richiedete.

Quindi per ogni domanda è necessario avere le credenziali personali del singolo richiedente, e pertanto chi non possiede già il PIN dell’INPS (o SPID, CNS e CIE) deve farne necessariamente richiesta per ottenerlo.

Attualmente è quindi indispensabile avere il Pin dispositivo INPS o, in alternativa, le credenziali SPID, CIE o CNS. Vediamo come fare richiesta alla luce della nuova procedura semplificata.

Come fare la richiesta del PIN INPS semplificato?

Le modalità di richiesta del Pin per il bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi e partita IVA e per il bonus baby sitter sono le medesime.

Il Pin INPS, infatti, potrà essere richiesto, tramite:

  • Il sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio Richiesta PIN;
  • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Richiesta del PIN semplificato online

Per fare la richiesta del PIN semplificato online occorre:

  • Collegarsi al sito internet www.inps.it;
  • Cliccare sul pulsante Richiedi PIN;
  • Inserire il proprio codice fiscale;
  • Compilare il modulo con tutti i dati richiesti (è importante indicare una e-mail o un numero di cellulare validi in quanto qui arriva il PIN di 8 caratteri);
  • Cliccare AVANTI e procedere come indicato.

Una volta conclusa la procedura riceverai via e-mail o SMS un codice di 8 cifre e lettere. Questo codice può già essere usato in combinazione con il proprio codice fiscale per accedere alla domanda di bonus.

Sono sufficienti le prime 8 cifre del Pin INPS ricevute tramite sms o e-mail per la compilazione e l’invio della domanda.

Nel caso di mancata ricezione della prima parte del Pin entro 12 ore dalla richiesta si consiglia di chiamare il Contact Center INPS.

Richiesta del PIN semplificato al numero verde INPS

Si può richiedere il PIN semplificato anche tramite Contact Center chiamando:

  • Il numero verde 803 164 (gratuito da telefono fisso)
  • Il numero 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Anche in questo caso, sono richiesti gli stessi dati (codice fiscale, dati anagrafici, email e numero di telefono), dopodichè potrai ricevere il PIN composto da 8 cifre da usare come PIN.

Nella generalità dei casi, invece, per poter fare domanda ed ottenere le prestazioni sociali agevolate è necessario attendere il recapito della seconda parte del Pin INPS tramite Posta, con un’attesa pari a circa 15 giorni.

La possibilità di poter effettuare le domande per il bonus 600 euro e per il bonus baby sitter, tramite PIN semplificato, è stato chiarito nel Messaggio INPS n. 1381 del del 26 marzo 2020.

Richiesta del Pin ed il riconoscimento a distanza

L’INPS sta per rilasciare una nuova procedura semplificata online, che permette di ottenere il Pin completo tramite un riconoscimento a distanza, gestito dal Contact Center.

I cittadini potranno ottenere online e con un unico processo il Pin INPS, senza dover attendere l’invio tramite posta degli ulteriori 8 caratteri.

E’ necessario, attendere un successivo messaggio da parte dell’INPS per avere maggiori dettagli e la data di avvio di questo servizio.

Richiesta credenziali SPID

L’accesso ai servizi INPS online, può essere effettuata anche tramite ed è la le credenziali SPID di secondo livello.

Si tratta della chiave d’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione e per ottenerle ci si può rivolgere ad uno degli Identity Provider abilitati al rilascio.

La richiesta delle credenziali SPID può essere fatta online, tramite:

  • Aruba,
  • Infocert,
  • Intesa, Namirial,
  • Poste,
  • Register,
  • Sielte,
  • Tim.

La scelta dell’identity provider è libera. Alcuni di questi (come Poste Italiane, Infocert o Tim) permettere di ottenere le credenziali SPID gratuitamente.

Per richiederle le credenziali SPID bisognerà è necessario avere:

  • Un indirizzo e-mail;
  • Il numero di telefono del cellulare usato normalmente;
  • Un documento di identità valido (carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno);Lla tessera sanitaria con il codice fiscale.

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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS – Circolare per la clientela n.19/2020

La presente Circolare analizza le disposizioni degli artt. 61 e 62 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), riguardanti la sospensione dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’individuazione dei codici ATECO delle attività rientranti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza;
– la sospensione del versamento della quota contributiva a carico del lavoratore.

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COME RICHIEDERE L’INDENNITA’ INPS 600 EURO – ISTRUZIONI INPS

Una guida, passo passo, su come richiedere il bonus 600 euro in totale autonomia dal 01 aprile 2020.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’

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COME RICHIEDERE IL BONUS INPS 600 EURO

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€ 600 alle partite Iva, prime istruzioni Inps

  • Il messaggio Inps 26.03.2020, n. 1381, fornisce le prime istruzioni per accedere alle misure Covid-19 disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali.
  • L’accesso ai servizi web è consentito in modalità semplificata per le seguenti domande legate all’emergenza coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020:
    • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di co..co.co;
    • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
    • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
    • indennità lavoratori del settore agricolo;
    • indennità lavoratori dello spettacolo;
    • bonus per i servizi di baby-sitting.

VAI ALLE PRINCIPALI MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’

  • PIN – La modalità semplificata consente di compilare e inviare le specifiche domande, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.
  • La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
    • sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
    • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).
  • Restano salve le tipologie di accesso ordinarie:
    • PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
      SPID di livello 2 o superiore;
      Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
      Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

 

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Misure in materia di lavoro nel decreto “Cura Italia” – Circolare per la cliente n.13/2020

Con il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), il Governo ha inteso emanare misure urgenti per far fronte all’emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica del Coronavirus.
Tra le disposizioni inserite nel provvedimento sono numerose quelle che riguardano l’ambito lavoristico e previdenziale. Tra quelle di maggior interesse si segnalano:
– un ampliamento dell’accesso agli ammortizzatori sociali e alle misure di sostegno al reddito;
– l’erogazione di una serie di indennità per lavoratori dipendenti di alcuni settori, autonomi, collaboratori e professionisti;
– l’equiparazione del periodo di quarantena alla malattia;
– la proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola;
– la previsione di un congedo speciale o, in alternativa, la fruizione di un bonus baby sitting;
– il divieto di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo;
– la sospensione dei termini per l’accesso alle prestazioni INAIL.

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D.L. 18/2020 “CURA ITALIA” – PRINCIPALI MISURE

E’ stato varato il Decreto Cura Italia che contiene misure di sostegno alle imprese, lavoratori dipendenti e autonomi e alle famiglie, in conseguenza all’emergenza sanitaria dovuta dal COVID-19.

Vi riportiamo una circolare di approfondimento sulle principali misure previste nel decreto.

Si attendono le procedure attuative con relativi chiarimenti da parte degli Istituzioni ed Enti, quali Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro, Regioni e INPS, senza le quali la maggior parte delle misure previste non sono ancora effettivamente fruibili.

Il documento è aggiornato al 18 marzo 2020.

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DL 18 17.03.2020 CURA ITALIA_V02

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D.L. CURA ITALIA – Circolare per la cliente n.13/2020

La presente Circolare analizza le disposizioni del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, riguardanti la sospensione dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi e degli altri adempimenti fiscali.
In particolare, vengono analizzati:
– la proroga generalizzata al 20.3.2020 dei versamenti scaduti il 16.3.2020;
– le ulteriori sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali, differenziate a seconda dell’attività svolta, dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 o dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti;
– la sospensione per il pagamento di atti impositivi;
– la sospensione dei versamenti contributivi per i lavoratori domestici.

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Bonus IO Lavoro: come richiederlo

 

 

“IncentivO Lavoro” (IO Lavoro) è il nuovo incentivo istituito dall’ANPAL con il decreto n. 52 dell’11 febbraio 2020, la cui gestione è affidata all’INPS.

In sintesi

  Sede di lavoro   Italia
  Tetto annuo   8.060 euro
  Assunzione   Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
  Data ultima di fruizione   28 febbraio 2022
  Rapporti di lavoro esclusi   Domestico, occasionale, intermittente e a termine
  De minimis   Sì
  Oltre i limiti “de minimis”   Se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto

A chi spetta IO Lavoro

Il nuovo incentivo è destinato ai datori di lavoro privati (si presume anche non imprenditori) che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori disoccupati:
a) di età compresa tra i 16 anni e 24 anni,
b) con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
che non abbiano avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.
Il requisito di disoccupazione non è richiesto solo nell’ipotesi in cui il datore di lavori trasformi un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.

Stato di disoccupazione

Sono da considerare “in stato di disoccupazione”, i soggetti che presentano (on line) la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ossia la dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona (DID) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:
– non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
– sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR -D.P.R. n. 917/1986). Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile in 8.145 annui euro; in caso di attività di lavoro autonomo, il limite è quantificabile in 4.800 euro annui con eccezione per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è equiparato a 8.145 annui euro previsti per il lavoro dipendente. Pertanto, i lavoratori che, nello svolgimento dell’attività lavorativa, superino tali limiti di reddito nell’anno, perdono lo stato di disoccupazione.

Ambito territoriale di ammissibilità

IO Lavoro spetta se la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle seguenti regioni
– Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),
– nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
– nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna),
indipendentemente dalla residenza del lavoratore e nei limiti delle risorse stanziate (complessivi 329.400.000,00 euro di cui 234.000.000,00 euro a favore delle di regioni “meno sviluppate”, 12.400.000,00 euro per le regioni “più sviluppate” e 83.000.000,00 euro per le regioni “meno sviluppate” e “in transizione”).
In caso di modifica della sede operativa del lavoratore la spettanza dell’incentivo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria accantonata per la categoria di regione di destinazione.

Tipologie contrattuali incentivate

Il bonus contributivo è riconosciuto esclusivamente in caso di:
· assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche a tempo parziale e a scopo di somministrazione;
· assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.
di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione del socio lavoratore di cooperativa con contratto di lavoro subordinato mentre è escluso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Quanto spetta al datore di lavoro

IO Lavoro consiste nell’esonero dal versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

Data ultima di fruizione

Il bonus deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato

Si può fruire di IO Lavoro alternativamente:
a) nel rispetto della normativa europea sugli aiuti “de minimis” (in caso di accertato superamento di tali limiti, l’INPS provvede a revocare l’incentivo applicando le sanzioni civili di legge);
b) oltre i limiti “de minimis” qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata.
N.B. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Cumulabilità con altri incentivi

L’incentivo è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (art. 8 del D. L. n. 4/19, convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019).
L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.
Con riferimento alla cumulabilità dell’incentivo con lo sgravio all’occupazione giovanile, come evidenziato anche dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro nell’approfondimento del 17 febbraio, il decreto “non ha inserito il riferimento normativo aggiornato al bonus triennale da cumulare, prevedendo la cumulabilità del bonus IO Lavoro con altre due forme di incentivi”. Ma, sottolinea sempre la Fondazione Studi, “la conferma, peraltro, della cumulabilità tra l’IO e lo sgravio strutturale di cui all’art. 1, comma 100 e ss., della legge di Bilancio 2018, si è avuta al tavolo tecnico tra Inps e Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il 22 gennaio scorso, dove è stato precisato che la decorrenza del cumulo fra le due misure è partita dal 2019”.

Come chiederlo

La procedura si avvia con la presentazione, da parte del datore di lavoro, di una istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente con modulo telematico nel quale devono essere indicati i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare.
A seguire l’INPS:
a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.
All’INPS è rimandato il compito di illustrare con apposita circolare le modalità specifiche di richiesta dell’incentivo.

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Bonus bebè: come richiederlo nel 2020 anche senza ISEE

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 26 del 2020 che fornisce chiarimenti in merito la bonus bebè per l’anno 2020. Il beneficio è stato esteso ad ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, prevedendo una modulazione dell’importo spettante per fascia ISEE e una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo. Nel documento di prassi, l’Istituto specifica la corretta gestione delle pratiche in caso di ISEE non rinnovato o con difformità e per la fattispecie di adozioni plurime o nascite gemellari.

Nella circolare n. 26 del 2020, l’INPS illustra le modalità di richiesta del bonus natalità (bonus bebè), previsto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino in favore dei nuclei familiari con ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o in assenza di ISEE.

Requisiti del soggetto richiedente

La corresponsione dell’assegno su domanda presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020. In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minorenne. Se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Maggiorazione per figlio successivo al primo

A partire dallo scorso anno è previsto il riconoscimento di una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Valori ISEE di riferimento

L’INPS riepiloga i valori ISEE di riferimento:
– ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
– ISEE minorenni superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
– ISEE minorenni superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio successivo al primo).
In ogni caso, la durata massima di erogazione dell’assegno è stabilita in 12 mensilità.
Per gli eventi avvenuti nel 2020, pertanto, la misura della prestazione effettivamente spettante al nucleo familiare sarà calcolata in funzione del valore dell’ISEE in corso di validità al momento della domanda e potrà spettare, nei limiti di un importo minimo pari a 960 euro annui, anche per importi di ISEE superiore alla soglia massima o in assenza di ISEE.

Domande presentate in assenza di ISEE

Per gli eventi (nascite o adozioni/affidamenti preadottivi) del 2020, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.), l’assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto ma nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo. L’Istituto invierà una comunicazione al richiedente contenente l’avvertenza che, in assenza di un ISEE valido, l’Istituto può riconoscere solo l’importo minimo dell’assegno.

ISEE con omissioni o difformità

Nel caso in cui l’attestazione ISEE sia rilasciata con omissioni e/o difformità, il richiedente la prestazione può regolarizzare la situazione:
1) presentando idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dell’ISEE;
2) presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
3) rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In tal caso, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Giova precisare che tale operazione non è possibile qualora la DSU sia stata presentata con il PIN del cittadino.

Adozioni plurime e parti gemellari

La domanda di assegno deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.
Il modulo “SR163” può essere trasmesso, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità, con una delle seguenti modalità:
– allegato in procedura mediante l’apposita funzione “gestione allegati”;
– trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
– trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Struttura INPS territorialmente competente;
– consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente.