La presente Circolare esamina il regime transfrontaliero IVA di franchigia per i soggetti passivi di piccole dimensioni, introdotto dal DLgs. 13.11.2024 n. 180 a decorrere dall’1.1.2025, alla luce del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate 30.12.2024 n. 460166.
In particolare, vengono analizzati:
– le condizioni di ammissibilità e gli adempimenti per il regime di franchigia applicato in Italia da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea;
– le condizioni di ammissibilità e gli adempimenti per il regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti stabiliti in Italia;
– la cessazione di tali regimi;
– l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti effettuati nell’ambito del regime di franchigia.#REGIME #TRANSFRONTALIERO #IVA #FRANCHIGIA #CONDIZIONI #AMMISSIBILITA’ #UNIONEEUROPEA #CESSAZIONE #INDETRAIBILITA #ACQUISTI Read more
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA NELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
La presente Circolare analizza il recepimento nell’ordinamento nazionale, ad opera del DLgs. 5.11.2021 n. 192, delle disposizioni della direttiva 2018/1910/UE in materia di cessioni intracomunitarie.
In particolare, vengono analizzati:
– il numero di identificazione IVA nelle cessioni intracomunitarie;
– le cessioni a catena;
– il regime di call-off stock.
#INTRASTAT #INTRAUE
E-commerce: semplificazioni import beni a basso valore.
Il pacchetto IVA e-commerce che entrerà in vigore dal 1° luglio 2021 cambia le soglie di franchigia per le importazioni di beni di basso valore da Paesi terzi e le modalità per effettuare la dichiarazione in dogana. Mentre viene abolita la soglia di esenzione dall’IVA, pari a 22 euro per l’Italia, rimangono invariate l’esenzione daziaria e le esclusioni per alcune categorie di prodotti. Viene inoltre previsto un regime semplificato di importazione IOSS, che ha un impatto diretto per gli operatori economici (fornitori/marketplace), in termini di procedure di sdoganamento e modalità di pagamento dell’IVA e vantaggi per i destinatari delle spedizioni, che pagano l’IVA dovuta direttamente all’atto dell’acquisto del bene, con maggior trasparenza e certezza del prezzo finale dell’acquisto on-line.
Prepararsi alle novità Iva nel commercio elettronico indiretto (ecommerce)
Dal prossimo 1.07.2021 non saranno più operative le soglie in essere per i singoli Stati membri e sarà possibile aderire al regime OSS per evitare l’identificazione negli altri Stati membri.
BREXIT RESPONSIBLE PERSON : VENDERE PRODOTTI COSMETICI IN UK DAL 1° GENNAIO 2021
Dal 1 ° gennaio 2021, le società dell’UE che vendono determinati prodotti saranno tenute a nominare una persona responsabile (RP) con sede fisica nel Regno Unito.
CIRCOLARE DI STUDIO N.01/2021 – USCITA DEL REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA (BREXIT)
La presente Circolare analizza i principali effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (c.d. “Brexit”), in considerazione:
– della cessazione del previsto periodo transitorio, avvenuta il 31.12.2020;
– dell’Accordo commerciale e di cooperazione stipulato il 24.12.2020 tra l’Unione europea e il Regno Unito.
In particolare, vengono analizzati i principali effetto nell’ambito:
– dell’IVA;
– delle imposte sui redditi;
– della sicurezza sociale e del distacco dei lavoratori.
Vendite online a privati con IVA a destino dal 1° luglio 2021. ONE STOP SHOP.
Dal 1° luglio 2021 qualunque vendita online ad un privato di altro Paese UE dovrà essere assoggettata all’IVA del Paese di destinazione. Non sarà, però, necessario identificarsi aprendo una partita IVA in ogni Paese in cui l’impresa ha clienti: il venditore potrà avvalersi della procedura informatica, accentrata presso la propria Amministrazione finanziaria, che consentirà di “fermarsi una sola volta” (one stop), versando distintamente l’IVA di ogni Paese. L’aspetto di (prevedibile) maggiore criticità riguarderà l’esatta individuazione dell’aliquota applicabile. A tal fine la Commissione europea metterà a disposizione un file con tutte le aliquote. Ma cosa potrà accadere in termini di accertamento e di contenzioso in un altro Stato? L’auspicio è che, in caso di errore, la contestazione sia limitata all’imposta e non si estenda alle sanzioni.
Fiscalità del servizio paneuropeo Amazon
Il servizio FBA Pan European di Amazon è in forte ascesa tra i venditori nazionali, nonostante le incertezze sul trattamento fiscale dei passaggi di beni dall’Italia ad altri magazzini europei.
- Identificazione – Il venditore nazionale dovrà procedere con la nomina di un rappresentante fiscale Iva o con l’identificazione diretta Iva nel Paese UE dove vengono depositate le merci, all’interno del magazzino Amazon, per evidenza del passaggio dei beni dall’Italia ad altro Paese UE.
- Cessione a se stessi – Una volta aperta l’identificazione diretta Iva o indicato il rappresentante fiscale Iva nel Paese europeo, sarà necessario procedere a una cessione intracomunitaria di beni (art. 41, D.L. n. 331/1993: di fatto una cessione intracomunitaria “a se stessi”) nei confronti della propria identificazione Iva UE o rappresentante fiscale comunitario. In pratica, la prima operazione rilevante ai fini Iva è la cessione intracomunitaria tra il venditore soggetto passivo Iva “stabilito” in Italia e il proprio rappresentante fiscale (presentazione degli elenchi Intrastat cessioni di beni).
- Fatturazione e Iva – Le merci che sono cedute dal deposito comunitario ai consumatori finali esteri devono essere fatturate (o documentate con altro documento fiscale contemplato dalla normativa locale) con Iva estera, utilizzando l’identificazione diretta Iva estera o rappresentante fiscale estero, indipendentemente dal superamento o meno delle soglie previste nei singoli Paesi della UE, che variano attualmente da € 35.000 ad € 100.000.
VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI – Circolare per la clientela n.33/2020
La presente Circolare analizza la disciplina relativa l’obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che, avvalendosi di interfacce elettroniche (es. mercato virtuale, piattaforma digitale, portale, ecc.), facilitano le vendite a distanza di beni importati oppure le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, introdotto dall’art. 13 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 1.6.2020 n. 13.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione;
– le fattispecie che comportano l’obbligo di comunicazione e i dati da comunicare;
– le modalità e i termini per effettuare le comunicazioni;
– la responsabilità per il pagamento dell’IVA in caso di omessa o incompleta comunicazione;
– la “sanatoria” per le comunicazioni rettificate entro l’1.6.2020.
PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE – Circolare per la clientela n.32/2020
La presente Circolare analizza le novità previste dalla direttiva 2018/1910/UE e dal Regolamento UE 282/2011, in materia di cessioni intracomunitarie, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 13.5.2020 n. 12.
In particolare, vengono analizzate:
– le presunzioni collegate alla prova delle cessioni intracomunitarie;
– l’esclusione delle presunzioni;
– il superamento delle presunzioni;
– la decorrenza delle nuove disposizioni dall’1.1.2020 e il coordinamento con la prassi nazionale.