La presente Circolare analizza le novità contenute nel DL c.d. “Ristori-quater” riguardanti la proroga dei termini, in scadenza il 30.11.2020:
– per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuti dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, estranei agli ISA, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
– per la presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.
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Circolare per la clientela n.60/2020 – Obbligo di “tracciabilità” per gli oneri detraibili al 19% – Novità per la comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie
La presente Circolare analizza il contenuto:
– dei provv. Agenzia delle Entrate 16.10.2020 n. 329652 e 329676, con i quali sono state emanate le disposizioni di coordinamento tra l’obbligo di comunicare i dati degli oneri detraibili ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e l’obbligo di sostenere le spese con modalità di pagamento tracciabili affinché si possa beneficiare della detrazione IRPEF del 19%;
– del DM 19.10.2020, con il quale sono stati definiti, in particolare, le nuove informazioni da includere nei dati delle spese sanitarie e veterinarie da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, i nuovi termini di effettuazione delle comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria e le modalità attraverso le quali gli esercenti attività di commercio al dettaglio tenuti alla suddetta comunicazione potranno assolvere l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
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Quali condizioni per la proroga del secondo acconto di novembre
Per venire incontro a chi sta subendo maggiormente la crisi a causa della pandemia, il Legislatore, con due distinti interventi contenuti nel decreto Agosto (art. 98, D.L. n. 104/2020) e nel decreto Ristori bis (art. 6, D.L. n. 149/2020) ha anche previsto uno slittamento, al 30 aprile 2021, del termine di versamento per alcuni determinati soggetti.
Si tratta dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA, ma vi rientrano anche:
– i contribuenti che adottano il regime fiscale forfetario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
– i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
– i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio, contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività).
Per effetto del decreto Agosto, innanzitutto, possono fruire della proroga i predetti soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Invece con il decreto Ristori bis la proroga si applica, a prescindere da un eventuale calo di fatturato, solo ai suddetti contribuenti ISA e assimilati che però esercitano determinate attività e che operano solo in alcune regioni d’Italia.
Le categorie interessate sono:
– quelle elencate nell’allegato 1 del D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori), come integrato dal decreto Ristori bis (si tratta, ad esempio, dei bar, ristoranti, pub, palestre, piscine, cinema);
– quelle elencate nell’allegato 2 del decreto tra cui il commercio rientrante nel settore non alimentare e non dei beni di prima necessità.
Ma appartenere a una di queste categorie ed essere soggetti ISA non basta. Infatti, la proroga spetta solamente:
– a coloro che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni rosse (attualmente Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano);
– agli esercenti l’attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede nelle regioni arancioni (attualmente Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria).
Pertanto, è possibile affermare che il contribuente ISA o assimilato può versare entro il 30 aprile 2021 se:
- ha subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di almeno il 33%, ovunque eserciti l’attività;
- non ha subito il calo di fatturato, ma rientra tra uno dei codici ATECO elencati nell’allegato 1 o 2 al D.L. Ristori bis e ha domicilio fiscale o sede in una regione rossa;
- non ha subito il calo di fatturato ma esercita l’attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede in una regione arancione.
Se non ha subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di almeno il 33%, non può godere della proroga e deve versare entro il 30 novembre 2020 se:
- ha domicilio fiscale o sede in una regione gialla ;
- ha domicilio fiscale o sede in una regione rossa e non rientra tra i codici ATECO di cui all’allegato 1 e 2 sopra menzionati;
- ha domicilio fiscale o sede in una regione arancione e non esercita l’attività di gestione di ristoranti.
Circolare per la clientela n.55/2020 – ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP, IMPOSTE SOSTITUTIVE, ADDIZIONALI E PATRIMONIALI
La presente Circolare riepiloga le novità riguardanti la determinazione della seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES, IRAP, delle relative addizionali e imposte sostitutive, dell’IVIE e dell’IVAFE, in scadenza il 30.11.2020 per i soggetti “solari”.
In particolare, vengono analizzati:
– la riduzione della misura dell’acconto complessivamente dovuto per i contribuenti che adottano il metodo previsionale;
– la modifica della misura delle rate di acconto;
– la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata per i soggetti ISA, che è stata ampliata dall’art. 6 del DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”).
Circolare per la clientela n.54/2020 – Novità in materia di sospensione dei versamenti
La presente Circolare analizza le novità contenute nel DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”) in materia di sospensione dei versamenti, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la sospensione dei versamenti scadenti a novembre 2020 relativi all’IVA e alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 dai datori di lavoro privati.
Circolari per la Clientela n.49/2020 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS
La presente Circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”) nella L. 13.10.2020 n. 126, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la regolarizzazione agevolata entro il 30.10.2020 dei versamenti a saldo e in acconto non effettuati entro il 20.8.2020;
– la regolarizzazione entro il 30.11.2020 dei versamenti IRAP non effettuati per errata applicazione dell’esonero di cui all’art. 24 del DL 34/2020;
– la sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2020;
– le modifiche alla rivalutazione dei beni d’impresa;
– le ulteriori modifiche al c.d. “superbonus” del 110%;
– le modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi;
– l’incremento delle risorse per il credito d’imposta sanificazione;
– le modifiche al contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione e per i soggetti ubicati in Comuni montani colpiti da eventi calamitosi;
– gli incentivi per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli;
– le agevolazioni ai fini IMU per il settore agricolo;
– l’imposta di registro agevolata per il trasferimento di terreni agricoli adibiti all’imboschimento;
– l’estensione della destinazione del 2 per mille dell’IRPEF alle associazioni culturali;
– le novità in materia di smart working e di divieto di licenziamento.
Circolare per la clientela n.45/2020 – NOVITA’ DEL DECRETO AGOSTO
La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la facoltà di ulteriore rateizzazione dei versamenti fiscali e contributivi che erano stati sospesi;
– l’ulteriore sospensione dei termini di riscossione;
– la proroga del secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP;
– il contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione e per gli esercenti attività economiche e commerciali nei centri storici turistici;
– le modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi;
– il credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi;
– il credito d’imposta per le sponsorizzazioni di leghe, società e associazioni sportive;
– la nuova rivalutazione dei beni d’impresa;
– l’abolizione della seconda rata IMU del 2020 per gli immobili del settore turistico;
– la proroga della moratoria dei pagamenti delle PMI;
– le nuove indennità per autonomi e dipendenti;
– le nuove misure in materia di integrazioni salariali;
– le agevolazioni contributive per nuove assunzioni o le Regioni svantaggiate;
– la proroga del divieto di licenziamento.
Circolare per la clientela n.43/2020 – SUPERBONUS 110%
La presente Circolare analizza la detrazione d’imposta del 110% (c.d. “superbonus”) per determinati interventi sugli immobili, introdotta dall’art. 119 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), come sostituito in sede di conversione nella L. 17.7.2020 n. 77.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti beneficiari del “superbonus”;
– gli interventi di riqualificazione energetica che rientrano nel “superbonus”;
– gli interventi antisismici che rientrano nel “superbonus”;
– gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici che rientrano nel “superbonus”;
– gli interventi di installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici che rientrano nel “superbonus”;
– il periodo di sostenimento delle spese;
– i limiti all’ammontare delle spese detraibili.
PROROGA DEI VERSAMENTI – Circolare per la clientela n.39/2020
La presente Circolare analizza il contenuto del DPCM 27.6.2020, pubblicato sulla G.U. 29.6.2020 n. 162, con il quale è stata disposta la proroga dei termini per i versamenti derivanti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020:
– dal 30.6.2020 al 20.7.2020, senza maggiorazione;
– dal 30.7.2020 al 20.8.2020, con la maggiorazione dello 0,4%;
– in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. “minimi”.
In particolare, vengono analizzati:
– i contribuenti che possono beneficiare della proroga;
– i versamenti che rientrano nella proroga;
– i termini di versamento in caso di opzione per la rateizzazione.
PROROGA VERSAMENTI PER I CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PER LE QUALI SONO STATI APPROVATI GLI ISA – Circolare per la clientela n.36/2020
La presente Circolare analizza il contenuto del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22.6.2020 n. 147, con il quale è stato reso noto che è in corso di emanazione un DPCM che dispone la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 del termine di versamento:
– del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA;
– per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
In particolare, vengono analizzati:
– i contribuenti che possono beneficiare della proroga;
– i versamenti che possono rientrare nella proroga.