- fino al 30.06.2021 coloro che realizzano vendite a distanza di beni possono applicare l’Iva relativa al proprio Paese (cioè del Paese in cui sono stabiliti) solo se l’ammontare di queste operazioni non supera determinate soglie che variano da 35.000 a 100.0000 euro (al superamento di queste soglie è obbligatorio identificarsi nello Stato membro in cui è stabilito il cliente consumatore privato, con il conseguente onere di aprire tante posizioni Iva quanti sono gli Stati membri in cui le vendite a distanza di beni sono realizzate);
- dal prossimo 1.07.2021, la soglia sarà complessivamente pari a 10.000 euro; in tal caso il fornitore anziché identificarsi in ogni Stato membro, potrà scegliere di iscriversi al regime speciale Oss/Ioss ed operare con un unico numero identificativo, valido per ciascuno Stato membro.
Prepararsi alle novità Iva nel commercio elettronico indiretto (ecommerce)
Dal prossimo 1.07.2021 non saranno più operative le soglie in essere per i singoli Stati membri e sarà possibile aderire al regime OSS per evitare l’identificazione negli altri Stati membri.
E-commerce: vendite a distanza di beni importati con dichiarazione doganale semplificata
Fino al 1° luglio 2021 – data di entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 2 della direttiva n. 2017/2455/UE, che contengono la nuova disciplina IVA delle vendite a distanza intracomunitarie di beni e delle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi – sarà possibile beneficiare di un’apposita agevolazione, il cui ambito applicativo è definito dalla determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 100615/2021.
E-COMMERCE: IMPORTAZIONI A DATI RIDOTTI SE C’E’ L’AUTORIZZAZIONE
COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE OPERAZIONI IN CONTANTI RELATIVE AL TURISMO STRANIERO EFFETTUATE NEL 2020
La presente Circolare riepiloga le modalità e i termini di effettuazione della comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2020, delle operazioni in contanti legate al turismo:
– effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio;
– di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, per il periodo dall’1.1.2020 al 30.6.2020;
– ovvero di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, per il periodo dall’1.7.2020 al 31.12.2020.
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PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE IVA PER ALCUNI PRODOTTI DEL SETTORE AGRICOLO
La presente Circolare analizza gli incrementi delle percentuali di compensazione IVA stabiliti per le cessioni di alcuni prodotti effettuate dai produttori agricoli operanti nel regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72.
Si tratta, nello specifico:
– della proroga per il 2021 dell’aumento delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, operata con il DM 10.2.2021;
– dell’aumento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di legno e legna da ardere, con effetto dall’1.1.2020, stabilita dal DM 5.2.2021.
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DL 31.12.2020 N. 183 (C.D. “MILLEPROROGHE”) – Principali novità
La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 31.12.2020 n. 183 (c.d. “milleproroghe”), come modificato in sede di conversione nella L. 26.2.2021 n. 21.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la proroga dei termini di approvazione dei bilanci e delle modalità “semplificate” di tenuta delle assemblee;
– la proroga della sospensione dei termini in materia di agevolazioni prima casa;
– l’esenzione IVA, con diritto alla detrazione IVA, per i dispositivi diagnostici in vitro;
– la proroga della disciplina di comunicazione dei dati delle vendite a distanza mediante piattaforme digitali;
– il rinvio al 2022 dell’obbligo di invio dei corrispettivi telematici al Sistema Tessera sanitaria;
– la proroga dell’utilizzo del “bonus vacanze”;
– la proroga del termine per la trasformazione agevolata delle società di mutuo soccorso;
– il differimento dei termini di presentazione delle domande di integrazione salariale con causale COVID-19;
– la proroga dello smart working in forma semplificata.
Vendite online a privati con IVA a destino dal 1° luglio 2021. ONE STOP SHOP.
Dal 1° luglio 2021 qualunque vendita online ad un privato di altro Paese UE dovrà essere assoggettata all’IVA del Paese di destinazione. Non sarà, però, necessario identificarsi aprendo una partita IVA in ogni Paese in cui l’impresa ha clienti: il venditore potrà avvalersi della procedura informatica, accentrata presso la propria Amministrazione finanziaria, che consentirà di “fermarsi una sola volta” (one stop), versando distintamente l’IVA di ogni Paese. L’aspetto di (prevedibile) maggiore criticità riguarderà l’esatta individuazione dell’aliquota applicabile. A tal fine la Commissione europea metterà a disposizione un file con tutte le aliquote. Ma cosa potrà accadere in termini di accertamento e di contenzioso in un altro Stato? L’auspicio è che, in caso di errore, la contestazione sia limitata all’imposta e non si estenda alle sanzioni.
Circolare per la clientela n.64/2020 – IL REGIME FISCALE DEGLI OMAGGI
La presente Circolare analizza la disciplina fiscale degli oneri sostenuti per omaggi, ai fini:
– delle imposte sui redditi;
– dell’IRAP;
– dell’IVA.
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Fiscalità del servizio paneuropeo Amazon
Il servizio FBA Pan European di Amazon è in forte ascesa tra i venditori nazionali, nonostante le incertezze sul trattamento fiscale dei passaggi di beni dall’Italia ad altri magazzini europei.
- Identificazione – Il venditore nazionale dovrà procedere con la nomina di un rappresentante fiscale Iva o con l’identificazione diretta Iva nel Paese UE dove vengono depositate le merci, all’interno del magazzino Amazon, per evidenza del passaggio dei beni dall’Italia ad altro Paese UE.
- Cessione a se stessi – Una volta aperta l’identificazione diretta Iva o indicato il rappresentante fiscale Iva nel Paese europeo, sarà necessario procedere a una cessione intracomunitaria di beni (art. 41, D.L. n. 331/1993: di fatto una cessione intracomunitaria “a se stessi”) nei confronti della propria identificazione Iva UE o rappresentante fiscale comunitario. In pratica, la prima operazione rilevante ai fini Iva è la cessione intracomunitaria tra il venditore soggetto passivo Iva “stabilito” in Italia e il proprio rappresentante fiscale (presentazione degli elenchi Intrastat cessioni di beni).
- Fatturazione e Iva – Le merci che sono cedute dal deposito comunitario ai consumatori finali esteri devono essere fatturate (o documentate con altro documento fiscale contemplato dalla normativa locale) con Iva estera, utilizzando l’identificazione diretta Iva estera o rappresentante fiscale estero, indipendentemente dal superamento o meno delle soglie previste nei singoli Paesi della UE, che variano attualmente da € 35.000 ad € 100.000.