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Circolare per la clientela n.40/2020 – REGIMI IVA SERVIZI ELETTRONICI

La presente Circolare analizza il contenuto del DLgs. 1.6.2020 n. 45, con il quale sono state recepite le novità IVA previste dalla direttiva 2017/2455/UE in materia di commercio elettronico “diretto”.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le regole di territorialità IVA stabilite per i servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione (c.d. “servizi TTE”) resi a privati consumatori dell’Unione europea;
– i requisiti di accesso al regime speciale MOSS per i soggetti extra-UE;
– le modalità di documentazione dei servizi TTE da parte dei soggetti che si avvalgono del MOSS.

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VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI – Circolare per la clientela n.33/2020

La presente Circolare analizza la disciplina relativa l’obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che, avvalendosi di interfacce elettroniche (es. mercato virtuale, piattaforma digitale, portale, ecc.), facilitano le vendite a distanza di beni importati oppure le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, introdotto dall’art. 13 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 1.6.2020 n. 13.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione;
– le fattispecie che comportano l’obbligo di comunicazione e i dati da comunicare;
– le modalità e i termini per effettuare le comunicazioni;
– la responsabilità per il pagamento dell’IVA in caso di omessa o incompleta comunicazione;
– la “sanatoria” per le comunicazioni rettificate entro l’1.6.2020.

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PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE – Circolare per la clientela n.32/2020

La presente Circolare analizza le novità previste dalla direttiva 2018/1910/UE e dal Regolamento UE 282/2011, in materia di cessioni intracomunitarie, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 13.5.2020 n. 12.
In particolare, vengono analizzate:
– le presunzioni collegate alla prova delle cessioni intracomunitarie;
– l’esclusione delle presunzioni;
– il superamento delle presunzioni;
– la decorrenza delle nuove disposizioni dall’1.1.2020 e il coordinamento con la prassi nazionale.

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Ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi – Circolare per la clientela n.24/2020

La presente Circolare analizza le disposizioni degli artt. 18, 19 e 21 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), riguardanti le ulteriori proroghe dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 13.4.2020 n. 9.
In particolare, vengono analizzati i chiarimenti riguardanti le sospensioni dei versamenti collegate alla misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

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Ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi e per altri adempimenti fiscali – Circolare per la clientela n.22/2020

La presente Circolare analizza le disposizioni del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, con il quale, a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono state previste:
– ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
– ulteriori proroghe per l’effettuazione di alcuni adempimenti fiscali.
In particolare, vengono analizzate:
– la proroga generalizzata al 16.4.2020 dei versamenti scaduti il 20.3.2020;
– le ulteriori sospensioni dei versamenti collegate alla misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
– le semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
– le proroghe di termini relativi alle Certificazioni Uniche 2020;
– la proroga della non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni.

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D.L. 18/2020 “CURA ITALIA” – PRINCIPALI MISURE

E’ stato varato il Decreto Cura Italia che contiene misure di sostegno alle imprese, lavoratori dipendenti e autonomi e alle famiglie, in conseguenza all’emergenza sanitaria dovuta dal COVID-19.

Vi riportiamo una circolare di approfondimento sulle principali misure previste nel decreto.

Si attendono le procedure attuative con relativi chiarimenti da parte degli Istituzioni ed Enti, quali Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro, Regioni e INPS, senza le quali la maggior parte delle misure previste non sono ancora effettivamente fruibili.

Il documento è aggiornato al 18 marzo 2020.

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DL 18 17.03.2020 CURA ITALIA_V02

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SOSPENSIONE ATTIVITÀ PER COVID-19: GESTIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO RT

Tra le misure prese per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, con l’art. 1, DPCM 11.3.2020 è stato disposto che:

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie …
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

L’art. 2 del citato Decreto prevede che le disposizioni sopra riportate producono effetto nel periodo 12.3 – 25.3.2020.

Dal punto di vista operativo, ai fini della corretta gestione dei registratori telematici (RT) si evidenzia che i soggetti sopra individuati, obbligati alla sospensione dell’attività, non sono tenuti ad alcun intervento sull’apparecchio, in quanto è possibile applicare quanto previsto in caso di chiusura dell’esercizio, ad esempio, per il periodo feriale ed in particolare “per eventi eccezionali”.
Conseguentemente:

  • l’ultimo giorno di esercizio dell’attività si è provveduto alla “ordinaria” chiusura del RT a seguito della quale avviene, come di consueto, la trasmissione dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;
  • il primo giorno di ripresa dell’attività, con l’accensione del RT lo stesso produrrà il file con l’indicazione dei giorni di inattività che verrà trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

In alternativa, conoscendo già al momento della chiusura il periodo di inattività, se il RT lo consente, è possibile indicare detto periodo in sede di chiusura del RT dell’ultimo giorno di attività.

Ciò in considerazione del fatto che, in base alle Specifiche tecniche vigenti dell’agenzia delle entrate, è previsto che:

nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera.

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Dal 2 marzo lettere di intento nel Cassetto fiscale del fornitore

A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno rese disponibili a ciascun fornitore accedendo al proprio “Cassetto fiscale”.
Lo prevede il provvedimento n. 96911/2020 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, emanato ieri, 27 febbraio 2020, in attuazione dell’art. 12septies del DL 34/2019 che ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d’intento.
Inoltre, il provvedimento aggiorna il modello di dichiarazione d’intento (modello DI) e le relative istruzioni, pur apportando modifiche limitate.

La nuova funzionalità, disponibile dal 2 marzo, che consentirà ai fornitori degli esportatori abituali di verificare l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, discende dalle modifiche legislative apportate alla disciplina dal citato DL 34/2019.
In particolare, sulla base delle nuove disposizioni, i soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo sufficiente la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.

D’altro canto, per i fornitori, in seguito alle modifiche ex DL 34/2019, diventa obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e numero).

Oltre all’obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l’art. 12-septies del DL 34/2019 sono stati aboliti:
– l’annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l’esportatore abituale che per il fornitore);
– la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa era già stata prevista, in via di prassi, dalla nota Agenzia delle Dogane e monopoli n. 58510/2015);
– il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale (l’apposito quadro VI è presente nel modello IVA 2020 per il 2019, ma sarà presumibilmente eliminato a partire dal modello IVA 2021 per il 2020).

Le novità introdotte dall’art. 12-septies del DL 34/2019 hanno efficacia dal periodo d’imposta 2020, sebbene il provvedimento attuativo sia stato emanato nella giornata di ieri e le implementazioni procedurali siano disponibili solamente a decorrere dal 2 marzo 2020.

Tra le novità derivanti dal provvedimento attuativo, come detto, si evidenzia l’aggiornamento del modello di dichiarazione di intento.
Il modello DI aggiornato si differenzia sostanzialmente per la mancanza dello spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all’anno di riferimento.
Nelle istruzioni del predetto modello è stato precisato che, in caso di Gruppo IVA, nel campo “Partita IVA” occorre indicare il numero di partita IVA allo stesso attribuito e nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2018).

La nuova disciplina si accompagna a una revisione del sistema sanzionatorio. L’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97, nella versione attualmente vigente, prevede l’irrogazione della sanzione proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta) anziché fissa (da 250 a 2.000 euro) per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA prima di aver verificato l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.

Rispetto alle novità in materia di lettere di intento, si segnala anche la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03673 da parte del Sottosegretario al MEF Villarosa, il quale ha confermato l’obbligo dell’esportatore abituale di trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta.

Inoltre, nella predetta risposta è stato chiarito che l’art. 12-septies del DL 34/2019 non introduce la necessità di un controllo preventivo dell’Agenzia delle Entrate sullo status di esportatore abituale e neppure una verifica dell’entità del plafond disponibile. D’altro canto, allo stato attuale, non è ancora possibile determinare in tempo reale la costituzione e l’evoluzione del plafond disponibile dell’esportatore abituale.

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UE: Franchigia IVA sino a 85.000 dal 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di ieri, è stata pubblicata la direttiva 2020/285/Ue, intervenendo sul regime speciale per le piccole imprese e sulla cooperazione amministrativa tra Stati per l’applicazione del suddetto regime, con effetti dal 1° gennaio 2025.
La modifica principale riguarda la soppressione dell’art. 285 della direttiva 2006/112/Ce, attualmente vigente, e la riscrittura dell’art. 284, oltre all’introduzione di altre norme successive.

In virtù di ciò, si prevede che gli Stati membri dell’Unione potranno esentare dall’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi che sono stabiliti in tale territorio e il cui volume d’affari annuo non supera la specifica soglia stabilita dallo Stato membro di stabilimento.
La soglia potrà essere determinata fino a un massimo di 85.000 euro (o del controvalore in moneta nazionale). Attualmente il limite è pari a 5.000 euro, fatta salva la concessione a specifici Stati di fruire di un limite più elevato in forza di specifiche deroghe. Ad esempio, l’Unione europea ha concesso all’Italia di applicare il regime di franchigia dall’IVA sino a 65.000 euro con apposita decisione adottata dal Consiglio.

La direttiva 2020/285/Ue contiene ulteriori norme di semplificazione in favore delle piccole imprese, aventi l’esplicito di intento di ridurre gli oneri amministrativi in capo a tali soggetti e creare un contesto fiscale per favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri.
Viene stabilito, per via normativa, che i soggetti passivi che intenderanno avvalersi del regime di franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabiliti saranno tenuti a darne previa notifica allo Stato membro in cui sono stabiliti.

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri sono stati, inoltre, pubblicati la direttiva 2020/284/Ue che introduce specifici obblighi comunicativi per i prestatori di servizi di pagamento e il Regolamento 2020/283/Ue modificativo del precedente Regolamento n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa tra Stati contro le frodi IVA. Entrambi gli atti legislativi avranno efficacia, negli Stati dell’Ue, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

La direttiva 2020/284/Ue è, anch’essa, emanata allo scopo di combattere le frodi in materia di IVA e, a tal scopo, imporrà ai prestatori di servizi di pagamento la conservazione di una documentazione sufficientemente dettagliata e l’obbligo di comunicare determinati pagamenti transfrontalieri, definiti come tali in ragione della localizzazione del pagatore e della localizzazione del beneficiario.

La direttiva si occupa, tra l’altro, di definire i concetti di localizzazione del pagatore e di localizzazione del beneficiario, nonché di individuare i mezzi per l’individuazione di tali localizzazioni.
La localizzazione del pagatore e del beneficiario farà scattare gli obblighi di conservazione della documentazione e di comunicazione unicamente per i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell’Unione europea.

La novità di rilievo che deriva dal Regolamento Ue n. 283/2020 è, invece, l’istituzione di un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (c.d. “CESOP”), a cui gli Stati membri dovranno trasmettere le informazioni sui pagamenti da essi raccolte. Il CESOP dovrebbe archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.

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BREXIT: USCITA DEL REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA – Circolare per la clientela n.06/2020

La presente Circolare analizza i principali effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (c.d. “Brexit”), avvenuta il 31.1.2020, distinguendo tra:
– il regime transitorio previsto dall’1.2.2020 al 31.12.2020;
– il periodo successivo al 31.12.2020, salvo diversi e nuovi accordi che dovessero intervenire tra l’Unione europea e il Regno Unito.
In particolare, vengono analizzati i principali effetto nell’ambito:
– dell’IVA e dei tributi doganali;
– delle imposte sui redditi;
– della libertà di stabilimento e dei servizi finanziari;
– della circolazione dei lavoratori e della sicurezza sociale.

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