La presente Circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DECRETO LEGGE 23.9.2022 n. 144 (c.d. decreto “Aiuti-ter”) nella L. 17.11.2022 n. 175.
In particolare, vengono analizzate:
– le proroghe dei termini per regolarizzare i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensati;
– l’estensione della certificazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo;
– la proroga della riduzione delle accise e dell’IVA sui carburanti;
– la modifica dei contributi a sostegno degli enti non commerciali a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica e il gas;
– le modifiche all’indennità una tantum di 150,00 euro per i lavoratori dipendenti a tempo determinato;
– le modifiche in materia di garanzie sui mutui per l’acquisto della casa di abitazione.
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Premessa decreto legge aiuti-ter
Con il DECRETO LEGGE 23.9.2022 n. 144, pubblicato sulla G.U. 23.9.2022 n. 223 ed entrato in vigore il 24.9.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali (c.d. decreto “Aiuti-ter”).
Il DL 23.9.2022 n. 144 è stato convertito nella L. 17.11.2022 n. 175, pubblicata sulla G.U. 17.11.2022 n. 269 ed entrata in vigore il 18.11.2022, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 144/2022.
Regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensati – PROROGA DEI TERMINI
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 38 del DL 144/2022 in sede di conversione in legge, sono stati rinviati i termini per:
- presentare la domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, introdotta dall’art. 5 co. 7-12 del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 12.2021 n. 215, il quale ha previsto la possibilità di definire le violazioni riconducibili all’indebita compensazione di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013;
- riversare i suddetti crediti indebitamente compensati.
A seguito del riversamento del credito indebitamente compensato, il contribuente ottiene lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e la non punibilità penale per il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000.
Deve trattarsi di crediti per ricerca e sviluppo relativi ad attività realmente poste in essere, le cui spese siano esistenti e documentate, ma non agevolabili.
Continua…