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Lavoro

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Protocollo anti Covid-19 per i datori di lavoro: la check-list

Il Protocollo sottoscritto in data 6 aprile u.s. innanzi tutto chiarisce che “Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico” e introduce rilevanti emendamenti alla precedente regolamentazione.
Nella tabella che segue si evidenziano le più importanti novità.


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Vaccinazione in studio e in azienda: modalità

L’individuazione del soggetto che si farà carico dei costi, eccetto quelli della fornitura di vaccini.

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BANDO FONDO PERDUTO FORMAZIONE E LAVORO 2020 DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA

La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali di supporto e tutela del sistema imprenditoriale del territorio e al fine di favorire un rapporto costante tra il mondo del lavoro e quello della formazione indice il “Bando formazione e Lavoro 2020” per sostenere il livello occupazionale del territorio e l’acquisizione di nuove competenze formative presso le imprese di Roma e provincia.

Lo stanziamento messo a disposizione è di complessivi € 550.000,00.

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ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI UNDER 36

I datori di lavoro privato che assumono a tempo indeterminato (o stabilizzano) giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età hanno diritto all’esonero contributivo totale per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

La durata dell’incentivo è aumentata a 48 mesi qualora l’assunzione avvenga in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Inoltre il giovane non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

L’efficacia dell’agevolazione è, infine, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione).


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AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI 2021

Sono molte le opportunità di ridurre il costo del lavoro per le imprese e i professionisti che assumono nel 2021.
Tralasciando le misure introdotte negli ultimi mesi con la decretazione d’urgenza per far fronte al costante calo dell’occupazione a seguito della pandemia da COVID 19, ci soffermeremo sulle novità 2021 fornendo una panoramica delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono giovani o apprendisti.

Under 36

Per il biennio 2021-2022, i datori di lavoro privati anche non imprenditori (imprese, studi professionali, ed enti pubblici economici) che assumono a tempo indeterminato o che trasformano i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato hanno diritto ad un esonero contributivo:
· nella misura del 100% (in luogo del valore già previsto a regime, pari al 50%);
· per un periodo massimo di 36 mesi o di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
· nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile (in luogo del valore già previsto a regime, pari a 3.000 euro su base annua);
· con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 36 anni (nel 2021 il limite sarebbe stato di 30 anni).
Sono esclusi dall’esonero i premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’esonero contributivo non può essere concesso ai datori di lavoro che abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, o che procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Le disposizioni in esame non si applicano in caso di prosecuzione del rapporto di apprendistato nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato al termine del periodo di formazione (comma 106 della legge n. 205 del 2017) ed alle assunzioni dei giovani (comma 108 della legge n. 205 del 2017) al termine del periodo di alternanza scuola-lavoro (vedi infra).
I neoassunti non devono aver intrattenuto qualsiasi rapporto a tempo indeterminato precedente (salvo l’ipotesi di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato).
L’efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Studenti

I datori di lavoro privati anche non imprenditori che assumono, a tempo indeterminato ed entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto, presso lo stesso datore di lavoro:
a) attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della Legge 107/2015; del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005; del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo 11 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari,
b) periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. di 1° livello) o periodi di apprendistato in alta formazione (c.d. di 3° livello)
hanno diritto all’esonero contributivo totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua per 36 mesi.
I neoassunti non devono aver compiuto i 30 anni (dal 2021) e non aver intrattenuto qualsiasi rapporto a tempo indeterminato precedente (salvo l’ipotesi di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato).

Giovani diplomati

Alle imprese che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell’arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
L’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa.
Per l’operatività dell’incentivo si attende l’emanazione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a cui spetta definire le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali nonchè la misura dell’incentivo.

Apprendistato di 1° livello

Ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 è riconosciuto, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore stipulati nell’anno 2021, uno sgravio del 100% della contribuzione ridotta dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In altri termini, per le aziende con un numero di addetti pari o inferiore a 9 unità, per i primi tre anni del rapporto di apprendistato di primo livello, l’onere contributivo a carico del datore di lavoro è abbattuto integralmente. Resta fermo il livello di aliquota del 10% (11,61%) per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Prosecuzione di un rapporto di apprendistato

E’ riconosciuto un incentivo pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua e per un periodo massimo di 12 mesi, anche nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, sempre che, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età.
Nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, come già previsto dall’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire dell’esonero in commento, nel limite massimo di 3.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi.
L’incentivo non ha subito modifiche ad opera della legge di Bilancio 2021.
Incentivi contributivi all’assunzione
Misura, durata e importo massimo
Under 36
· misura del 100%
· per 36 o 48 mesi
· importo massimo pari a 6.000 euro annui
· per soggetti alla prima assunzione incentivata e che non abbiano compiuto 36 anni
Studenti
· misura del 100%
· per 36 mesi
· importo massimo pari a 3.000 euro annui
· studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro o con periodi di apprendistato di 1° livello e 3° livello presso lo stesso datore di lavoro
Giovani diplomati
· esonero parziale (la misura deve essere definita con decreto interministeriale)
· alle imprese che donano non meno di 10.000 euro annui a scuole secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le stesse
· per 12 mesi
Apprendistato di 1° livello
· misura del 100% della contribuzione ridotta dovuta
· per i primi tre anni
· per le imprese con numero di addetti pari o inferiore a 9
Prosecuzione di un rapporto di apprendistato
· misura del 50%
· nel limite massimo di 3.000 euro su base annua
· per un periodo massimo di 12 mesi
· per apprendisti che non abbiano compiuto 30 anni

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Circolare per la clientela n.67/2020 – LEGGE DI BILANCIO 2021

La presente Circolare riepiloga le principali novità in materia fiscale, di agevolazioni, di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2021.

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Circolare per la clientela n.54/2020 – Novità in materia di sospensione dei versamenti

La presente Circolare analizza le novità contenute nel DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”) in materia di sospensione dei versamenti, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la sospensione dei versamenti scadenti a novembre 2020 relativi all’IVA e alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 dai datori di lavoro privati.

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D.L. RISTORI

Nuovi contributi a fondo perduto per gli operatori dei settori economici oggetto delle nuove restrizioni imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. Allungamento della cassa integrazione. Proroga del credito d’imposta sugli affitti, previsto dal decreto Rilancio, anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, che viene esteso anche ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Cancellazione della seconda rata IMU per le categorie interessate dalle restrizioni. Misure per i lavoratori dello spettacolo, del turismo e dello sport. Sono alcune delle disposizioni del decreto Ristori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.


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Circolare per la clientela n.52/2020 – MODELLI 770/2020

La presente Circolare analizza:
– la proroga dal 2.11.2020 al 10.12.2020 dei termini di presentazione dei modelli 770/2020, disposta con l’art. 10 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”);
– gli effetti della proroga al 10.12.2020 in relazione ai termini, ad essa collegati, relativi all’invio telematico delle Certificazioni Uniche 2020 che non contengono dati rilevanti per la dichiarazione precompilata e ai ravvedimenti operosi.

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Cooperative sociali: il rimborso spese spetta anche ai soci volontari

Anche per i soci volontari delle Cooperative sociali vale il principio generale della rimborsabilità al volontario delle sole “spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo”. È quanto ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella nota n. 10979 del 22 ottobre 2020.

Con nota n. 10979 del 22 ottobre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità ai soci volontari di una cooperativa sociale (impresa sociale ex lege ai sensi del d. lgs. n. 112/2017) la previsione contenuta nell’art. 17 comma 4 del d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), riguardante una deroga alla regola generale secondo cui ai volontari che prestino la propria attività per gli enti del Terzo settore le spese sostenute possono essere rimborsate solo a fronte della presentazione della integrale documentazione probatoria.

Normativa

La disposizione oggetto del chiarimento riguarda in sostanza la figura del volontario e l’attività di volontariato. Il codice del Terzo settore esprime il principio generale della rimborsabilità al volontario delle sole “spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo”. In pratica ammette che l’organo sociale competente possa deliberare, per tipologie di spese e attività previamente definite (ad esclusione di quelle aventi ad oggetti la donazione di sangue e di organi), che le spese sostenute dal volontario possano essere rimborsate, entro i limiti di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili, a fronte della presentazione di un’autocertificazione sostitutiva.
Con riferimento alle cooperative sociali, la normativa di riferimento dispone che, oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente e che ad essi possa “essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci”.

La risposta del Ministero

Il Ministero del Lavoro ha evidenziato che se con riferimento alla generalità delle imprese sociali, l’art. 13 del d. lgs. n. 112/2017, nel far riferimento alle prestazioni dei volontari nulla dice in merito alle modalità di rimborso delle spese sostenute, con la conseguenza che, con riferimento alle imprese sociali diverse delle cooperative sociali, emerge in tutta immediatezza l’applicabilità di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 17 del d. lgs. n. 117/2017. Infatti il codice del Terzo settore dispone che le norme in esso contenute “si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare” e pertanto applicabile anche alla cooperativa sociale.
Anche il Ministero dello sviluppo economico partendo dall’assunto che:
– “seguendo il principio della gerarchia delle fonti si può ragionevolmente ritenere che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 sopra citato, alle cooperative sociali si applichino gli articoli da 17 a 19 del d.lgs. n. 117/2017 (…) diretti a disciplinare la figura del volontario che svolge la propria attività tramite l’ente del Terzo settore”,
– considerato che “(…) l’esame di compatibilità effettuato non evidenzia nella citata legge n. 381 una norma ostativa all’applicazione dei suddetti articoli 17-19”,
ritiene che la stessa disciplina sia integrativa di quella speciale dettata dall’art. 2 della L. n. 381 per i soli soci volontari.
Il Ministero del Lavoro dunque alla luce di quanto esaminato conferma l’applicabilità dell’art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017 ai soci volontari delle cooperative sociali, a condizione che ciò avvenga all’interno di una metodologia complessiva di quantificazione e rimborso delle spese, come previsto dal combinato disposto degli artt. 2, comma 4 della legge n. 381/1981 e 17, comma 4 del d.lgs n. 117/2017
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