La presente Circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”) nella L. 13.10.2020 n. 126, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la regolarizzazione agevolata entro il 30.10.2020 dei versamenti a saldo e in acconto non effettuati entro il 20.8.2020;
– la regolarizzazione entro il 30.11.2020 dei versamenti IRAP non effettuati per errata applicazione dell’esonero di cui all’art. 24 del DL 34/2020;
– la sospensione degli ammortamenti nei bilanci 2020;
– le modifiche alla rivalutazione dei beni d’impresa;
– le ulteriori modifiche al c.d. “superbonus” del 110%;
– le modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi;
– l’incremento delle risorse per il credito d’imposta sanificazione;
– le modifiche al contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione e per i soggetti ubicati in Comuni montani colpiti da eventi calamitosi;
– gli incentivi per l’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli;
– le agevolazioni ai fini IMU per il settore agricolo;
– l’imposta di registro agevolata per il trasferimento di terreni agricoli adibiti all’imboschimento;
– l’estensione della destinazione del 2 per mille dell’IRPEF alle associazioni culturali;
– le novità in materia di smart working e di divieto di licenziamento.
Contratto di Rete: vantaggi
Il contratto di rete è stato ultimamente oggetto di attenzione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che, con la nota n. 274 del 2020, ha evidenziato i requisiti e le modalità da rispettare da parte delle imprese intenzionate a farne ricorso. Inoltre, il legislatore ha intravisto nell’istituto uno strumento per contrastare la crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica e, con la conversione in legge del decreto Rilancio, ha introdotto il contratto di rete con causale di solidarietà per la cui sottoscrizione sono previste modalità semplificate.
Disciplina di carattere generale
Utilizzo elusivo e contromisure dell’Ispettorato: la circolare n. 7/2018…
… e la nota del 22 giugno 2020
Contratto di rete con causale di solidarietà
CONTRATTO DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETÀ NEL DECRETO RILANCIO
Il contratto di rete è stato ideato con la finalità di fornire alle imprese uno strumento di cooperazione e condivisione di un obiettivo comune, sia dal punto di vista giuridico che economico. Si tratta di una forma flessibile e innovativa di aggregazione attraverso la quale le imprese partecipanti mirano ad accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, senza perdere la propria autonomia. Infatti, le reti non hanno personalità giuridica e, di conseguenza, le imprese contraenti rimangono entità distinte e indipendenti, anche dal punto di vista tributario. L’art. 43-bis, L. 17.07.2020, n. 77 (legge di conversione del cosiddetto Decreto Rilancio) introduce una tipologia particolare di contratto di rete, vale a dire il contratto di rete con causale di solidarietà; l’obiettivo “solidale” è rappresentato nel caso specifico dalla necessità di mantenere determinati livelli occupazionali delle imprese partecipanti. L’art. 43-bis prevede infatti che, per l’anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per mantenere i livelli occupazionali delle imprese di filiera colpite da crisi economica in conseguenza di situazioni di crisi o di emergenza dichiarate con provvedimento delle autorità competenti.
Gli aspetti da analizzare in relazione al contratto di rete con causale di solidarietà sono:
- le finalità che si intendono realizzare con la rete solidale;
- i soggetti che possono partecipare alla rete;
- gli strumenti attraverso i quali è possibile perseguire le finalità previste.
FINALITÀ DELLA RETE SOLIDALE
Tra le finalità perseguibili con il contratto di rete rientrano:
- mantenimento dell’impiego per quei lavoratori in forza presso imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto;
- inserimento di soggetti che hanno perso il posto di lavoro per chiusura dell’attività o per la crisi dell’impresa;
- assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
La stipula del contratto di rete con causale di solidarietà si configura quindi come uno strumento idoneo a realizzare il mantenimento dell’occupazione alternativo agli strumenti di integrazione salariale. Tale contratto può rappresentare un’opportunità per quelle aziende che, pur trovandosi in difficoltà, cercano comunque di preservare l’occupazione a livello di filiera con modalità innovative. Lo strumento rende più agevole e flessibile l’utilizzo condiviso del personale per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende stesse della rete. Questa tipologia di contratto di rete consente inoltre i seguenti vantaggi:
- imprese: riduzione del rischio e dei costi delle misure di licenziamento del personale;
- Stato: riduzione dei costi degli ammortizzatori sociali.
SOGGETTI CHE POSSONO STIPULARE IL CONTRATTO DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETÀ
I soggetti che da un punto di vista di forma giuridica possono stipulare i contratti di rete con causale di solidarietà sono indubbiamente tutti quelli ai quali è consentito porre in essere un qualsivoglia contratto di rete:
- imprese individuali;
- società di persone e di capitali;
- associazioni senza scopo di lucro;
- enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività d’impresa non necessariamente commerciale.
Tuttavia, il Decreto Rilancio, in aggiunta alla forma giuridica, pone altre 2 condizioni che devono sussistere affinché si possa stipulare un contratto di rete solidale:
- le imprese partecipanti devono appartenere a una filiera produttiva: si deve quindi trattare di un sistema di imprese integrate in senso verticale che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto finito. In altri termini, la rete viene ad essere costituita dall’insieme delle aziende che concorrono alla catena di fornitura di un determinato prodotto;
- le imprese devono essere colpite da crisi economica in conseguenza di situazioni di crisi o di emergenza dichiarate con provvedimento dell’autorità competente.
In pratica, il contratto di rete con causale di solidarietà può essere posto in essere dalle imprese colpite dall’emergenza Covid-19. Nel decreto non vengono però specificate le condizioni al sussistere delle quali un’impresa può essere considerata colpita da crisi economica. A titolo esemplificativo, un’impresa può essere considerata in crisi e può quindi essere giustificato il ricorso al contratto di rete con causale di solidarietà quando ha subito una flessione del fatturato tale da non poter consentire il mantenimento del personale in servizio.
MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI: DISTACCO E CODATORIALITÀ
Il perseguimento delle finalità per le quali è stato previsto il contratto di rete con causale di solidarietà può essere realizzato attraverso 2 istituti:
- distacco;
- codatorialità.
Si tratta di istituti non nuovi: il loro utilizzo era già stato previsto nell’ambito dei contratti di rete proprio per consentire la realizzazione del programma comune e condiviso per cui le reti vengono istituite. Viene da chiedersi come mai si sia resa necessaria l’introduzione del contratto di rete con causale di solidarietà per utilizzare tali strumenti. La motivazione potrebbe essere questa: la legittimazione dell’uso di questi istituti all’interno del contratto di rete richiede la presenza di un nesso con gli obiettivi indicati nel programma comune e condiviso per cui il contratto stesso è stato stipulato. Se, in mancanza di questa previsione normativa contenuta nel Decreto Rilancio, la solidarietà, ossia il mantenimento dei livelli occupazionali, non poteva essere un obiettivo del contratto di rete, è evidente che l’impiego di questi strumenti non sarebbe stato possibile.
IL DISTACCO
Attraverso l’istituto del distacco i lavoratori assunti da una delle imprese appartenenti alla rete possono essere distaccati dall’azienda titolare del rapporto di lavoro verso altri soggetti retisti. Nel contratto di rete ordinario, il distacco avviene per il raggiungimento dell’obiettivo indicato nel programma comune per cui la rete è stata costituita. La liberalizzazione del contratto tra retisti non è infatti generalizzata ma deve essere strettamente correlata alla finalità che il contratto di rete intende perseguire; a tal fine si ritiene infatti utile indicare già nel contratto di rete le tipologie di lavoratori interessati a possibili distacchi presso altri utilizzatori retisti. Nel contratto di rete con causale di solidarietà, il distacco avviene con la finalità di mantenere occupati dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro o sono a rischio di perdita. Se non si fosse introdotta la possibilità di utilizzare il contratto di rete con causale di solidarietà, non sarebbe stato possibile utilizzare il distacco di lavoratori tra le aziende retiste.
ESEMPIO L’utilizzo del distacco potrebbe avvenire quando si presenta una situazione come la seguente:
– l’impresa appartenente alla filiera, titolare del rapporto di lavoro, versa in uno stato di crisi per effetto dell’emergenza economica causata dal Covid ed ha pertanto difficoltà a mantenere tale rapporto o, peggio ancora, ha cessato la propria attività;
– esiste almeno un’altra azienda appartenente alla filiera che si trova in una situazione economica migliore e che è quindi in grado di occupare il lavoratore distaccato.
LA CODATORIALITÀ
La codatorialità è una modalità di organizzazione del lavoro secondo cui una pluralità di aziende partecipanti alla rete sono titolari in maniera congiunta di uno o più rapporti di lavoro dipendente. Le regole con cui avviene la codatorialità devono essere stabilite dallo stesso contratto di rete. Nel contratto di rete con causale di solidarietà viene data la possibilità di assumere congiuntamente i lavoratori per rendere le loro prestazioni lavorative presso una pluralità di datori di lavoro appartenenti a una filiera produttiva. Il Decreto Rilancio ha disposto che debba essere emanato un decreto del Ministro del Lavoro per regolamentare la codatorialità in solidarietà. In particolare, il decreto da emanare dovrà definire le modalità operative per procedere alle comunicazioni, da parte dell’impresa referente individuata nel contratto di rete, necessarie a dare attuazione a tale codatorialità. Il decreto dovrà essere emanato entro il 17.09.2020, vale a dire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto rilancio.
ADEMPIMENTI PUBBLICITARI DEL CONTRATTO: LE DEROGHE
Di norma, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere alternativamente:
- redatto per atto pubblico;
- redatto per scrittura privata autenticata;
- per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti.
Sussiste poi l’obbligo di iscrizione del contratto al Registro delle Imprese in cui hanno sede le imprese contraenti. In deroga alle ordinarie disposizioni, tale obbligo per il contratto di rete con causale di solidarietà viene assolto mediante sottoscrizione del contratto con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori. Si introduce una forma più snella di stipula del contratto di rete, evitando il ricorso all’intervento notarile in modo tale da far risparmiare alle imprese tempi e costi.
Circolare per la clientela n.45/2020 – NOVITA’ DEL DECRETO AGOSTO
La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la facoltà di ulteriore rateizzazione dei versamenti fiscali e contributivi che erano stati sospesi;
– l’ulteriore sospensione dei termini di riscossione;
– la proroga del secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP;
– il contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione e per gli esercenti attività economiche e commerciali nei centri storici turistici;
– le modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi;
– il credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi;
– il credito d’imposta per le sponsorizzazioni di leghe, società e associazioni sportive;
– la nuova rivalutazione dei beni d’impresa;
– l’abolizione della seconda rata IMU del 2020 per gli immobili del settore turistico;
– la proroga della moratoria dei pagamenti delle PMI;
– le nuove indennità per autonomi e dipendenti;
– le nuove misure in materia di integrazioni salariali;
– le agevolazioni contributive per nuove assunzioni o le Regioni svantaggiate;
– la proroga del divieto di licenziamento.
Dal 18 maggio riapertura di tutte le attività economiche e libertà di spostamento nella regione
Il Governo, attraverso un decreto legge approvato il 15 maggio definisce le linee guida, valide dal 18 maggio, per la riapertura generalizzata di tutte le attività economiche e del libero spostamento delle persone. Queste ultime, però, non potranno recarsi in altre regioni: tale possibilità, salvo eventuali nuove restrizioni, dovrebbe verificarsi a partire dal 3 giugno. Quanto alle attività economiche, è possibile riaprire, purché si rispettino i protocolli e le linee guida che, però, potranno essere ridefinite, senza eccessivi stravolgimenti, dalle regioni.
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 46
Regole per la riapertura delle attività economiche e produttive
Documentazione REGIONE LAZIO (normativa, ordinanze, indicazioni operative dell’Ufficio Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) per la gestione della situazione emergenziale COVID 19.
- ristoranti; link al documento
- stabilimenti balneari; link al documento
- parrucchieri e centri estetici. link al documento
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Regole per gli spostamenti
Sanzioni e controlli
Bando IMPRESA SICURA per il rimborso delle spese di acquisto di DPI
Invitalia ha pubblicato il bando “Impresa Sicura” per il riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
I beneficiari del rimborso sono dunque tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese; avere la sede principale o secondaria sul territorio nazionale; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Sono ammissibili al rimborso solamente le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
Pertanto sono ammissibili: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione, quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
La misura del rimborso è pari al 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 500 euro per ciascun addetto a cui sono destinati i DPI e fino a un importo massimo per impresa di 150.000 euro.
Consegne a domicilio, modalità operative
Nate come servizio aggiuntivo che un’impresa offre ai propri clienti, sono diventate una delle poche opzioni per proseguire l’attività ai tempi del Covid-19. Scontrino, autorizzazioni, SCIA e principali aspetti fiscali.
Territorio, personale, organizzazione, orari, puntualità, sono tutti fattori determinanti nell’adozione di una strategia di vendita a domicilio che non possono essere trascurati: se lo si facesse, il margine di profitto sul prodotto venduto (la singola consegna) si ridurrebbe e, a volte, sarebbe solo una perdita in termini economici. Tante però sono le realtà che si stanno convertendo alle consegne a domicilio, da effettuare direttamente o tramite un’apposita app o agenzie esterne. Il Covid-19 ha poi accelerato questa tendenza che per alcune aziende è divenuta l’unica alternativa possibile alla continuazione della propria attività, tra quelle specificatamente sospese così come previsto nei decreti emergenziali. Esistono normative indipendenti all’emergenza, mentre alcune disposizioni sono state emanate in virtù dell’espansione del virus.
Prima regola fondamentale è quella di munirsi di apposita documentazione. Bar e ristoranti possono quindi effettuare consegne a domicilio. Per tali imprese, la consegna a domicilio è un servizio da sempre consentito e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo o SCIA. Per le altre attività, per cui non è prevista la consegna a domicilio, se le consegne sono sporadiche, non è richiesta alcuna autorizzazione aggiuntiva. Diversamente se le consegne sono rilevanti e costanti, è necessario munirsi di apposita documentazione e SCIA.
Il soggetto preposto alla vendita è l’imprenditore, il dipendente assunto con contratto di lavoro con vincolo di subordinazione, il fattorino quale lavoratore autonomo o occasionale, un agente o un’impresa esterna rispondenti ai requisiti stabiliti dall’art. 71, cc. 1, 3, 4, 5 del D.Lgs. 59/2010.
L’incaricato dovrà munirsi di apposito tesserino affinché possa essere riconosciuto dal cliente e durante il servizio deve rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, nonché le disposizioni in termini di sicurezza emanate dal legislatore e dal Governo. Per gestire autonomamente il servizio della consegna a domicilio si deve assicurare che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto. La normativa a cui far riferimento è sia nazionale che sovranazionale volta al rispetto della qualità del prodotto che deve rimanere integro e lontano da qualsivoglia pericolo che possa incidere sulla sua conservazione o consumazione.
Durante l’emergenza Covid-19 le imprese devono quindi dotare il personale preposto di guanti e mascherine, nonché assicurare la distanza tra i dipendenti affinché possa rimanere integro sia il prodotto che la salute dei lavoratori. Più specificatamente, la consegna del prodotto deve avvenire secondo le modalità previste dalla normativa emergenziale. Non solo deve essere assicurato l’utilizzo di mascherine e guanti, ma il distanziamento interpersonale: i prodotti possono essere depositati nell’androne dell’abitazione o del portone di casa, nel rispetto del “contatto minimo” (cosiddetto contact less).
Infine, i beni e i prodotti da consegnare devono essere accompagnati dal documento di trasporto e dallo scontrino o la ricevuta fiscale. Se il cliente esplicitamente lo richiede, l’imprenditore deve emettere la fattura, che rimane esclusivamente una prerogativa del consumatore finale, posto che la vendita a domicilio non è a soggetta all’obbligo di emissione della fattura. Se non si paga subito, l’operatore economico deve rilasciare uno scontrino con l’indicazione “corrispettivo non pagato”. All’atto del pagamento, dovrà essere emesso un secondo scontrino con l’indicazione dell’importo complessivo. I corrispettivi saranno quindi memorizzati e successivamente trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Domanda alla banca di anticipo CIG per Covid
Importo forfetario di € 1.400 su conto dedicato, con successivo rimborso Inps. L’iter della procedura e le possibili conseguenze per il datore.
- In base alla convenzione 30.03.2020 Abi-Governo-parti sociali, il dipendente sospeso a zero ore coperto da Cigo, cassa in deroga o da assegno ordinario erogato dal Fis può chiedere alla banca l’anticipazione dell’indennità che dovrebbe erogare l’Inps. Ciò consente ai dipendenti di ricevere tempestivamente l’indennità, mediante l’apertura di credito in un conto corrente apposito (se richiesto dalla banca) per un importo forfettario complessivo pari a € 1.400.
- Procedura – La procedura stabilisce la necessità dell’informazione tempestiva dell’azienda (o del lavoratore) alla banca circa l’esito della domanda di ammortizzatore sociale.
- Dovrà essere rilasciato un ulteriore documento con cui dichiarare di aver riportato nel modello SR41 (utilizzato per la rendicontazione delle ore di cassa effettive ai fini del pagamento diretto) gli estremi del conto corrente sul quale è stata erogata l’anticipazione bancaria: infatti l’Inps, con la cessione del credito effettuata dal dipendente alla banca, dovrà versare l’indennità a proprio carico su questo conto corrente, al fine di rimborsare l’anticipazione erogata dalla banca.
- L’azienda – Nel caso in cui né l’Inps né in seconda battuta il dipendente estinguano direttamente il debito verso la banca, l’azienda potrebbe essere considerata obbligata solidalmente con il dipendente e tenuta al versamento, nei seguenti casi:
- se ha effettuato errate comunicazioni o ne ha omesso altre obbligatorie in base alla convenzione;
- se la mancata autorizzazione alla Cig o all’assegno ordinario è imputabile a una sua responsabilità.
- Bonifico – L’apertura di credito cesserà con il versamento Inps dei trattamenti, che avverrà sul conto del lavoratore tramite bonifico Sepa contraddistinto dalla parola chiave “benef/covid19”.
ANTICIPAZIONE BANCARIA PER I TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE
ABI ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge “cura-Italia” rispetto al momento di pagamento dell’Inps. ABI ha concordato modalità semplificate per determinare l’importo dell’anticipazione (1.400 €), tenuto conto della durata massima dell’integrazione salariale – 9 settimane – definita allo stato dal Decreto Legge “cura-Italia”, in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile. La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili. Per questa ragione si raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l’importo sul conto corrente. ABI invita le Banche, nell’applicare la Convenzione, ad evitare costi per i lavoratori che beneficeranno dell’anticipazione in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell’iniziativa.
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
È stata definita una procedura per l’anticipazione – da parte delle Banche – dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid-19, a favore dei lavoratori interessati senza che ovviamente ne possano scaturire penalizzazioni nei rapporti creditizi per i datori di lavoro che sospendono l’attività.
MISURA DELL’ANTICIPAZIONE
L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a € 1.400, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.
Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.
L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a 7 mesi.
LAVORATORI INTERESSATI
L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito (di cui agli artt. da 19 a 22 D.L. 17.03.2020, n. 18 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti), dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali. • Le parti concordano l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell’art. 19 D.L. 17.03.2020, n. 18 di cui sia richiesto il pagamento diretto e si impegnano a individuare da subito le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione di cui alla presente Convenzione all’assegno ordinario per Covid-19 di cui all’art. 19, D.L. 17.032020, n. 18 erogati dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.
convenzione_anticipo_integrazione_salariali_-_corretta_min_lav_definitva-2