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D.L. CURA ITALIA – Circolare per la cliente n.13/2020

La presente Circolare analizza le disposizioni del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, riguardanti la sospensione dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi e degli altri adempimenti fiscali.
In particolare, vengono analizzati:
– la proroga generalizzata al 20.3.2020 dei versamenti scaduti il 16.3.2020;
– le ulteriori sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali, differenziate a seconda dell’attività svolta, dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 o dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti;
– la sospensione per il pagamento di atti impositivi;
– la sospensione dei versamenti contributivi per i lavoratori domestici.

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CGIL, CISL, UIL: sottoscritto con il Governo il “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”

COMUNICATO STAMPA UNITARIO CGIL, CISL, UIL

Roma, 14 marzo – Questa mattina, presso la Presidenza del Consiglio, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto con il Governo e le parti datoriali un “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
È un risultato molto importante in una fase che impone a tutti massima responsabilità nel garantire, prima di ogni altra cosa, la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici. La salute di chi lavora è per noi un’assoluta priorità che deve precedere qualunque altra considerazione economica o produttiva.
L’accordo che questa mattina abbiamo sottoscritto consentirà alle imprese di tutti i settori, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.
Nell’accordo è stato previsto il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze a livello aziendale o territoriale per garantire una piena ed effettiva tutela della loro salute. Per questo è importante che in tutti i luoghi di lavoro si chieda una piena effettività dell’intesa che è stata raggiunta.
Sappiamo che il momento è difficile e sappiamo che i lavoratori e le lavoratrici italiane sapranno agire e contribuire, con la responsabilità che hanno sempre saputo dimostrare, nell’adeguare l’organizzazione aziendale e i ritmi produttivi per garantire la massima sicurezza possibile e la continuazione produttiva essenziale per non fermare il Paese.
Importante è la sottoscrizione del testo da parte del Governo che, per quanto di sua competenza, favorirà la piena attuazione del protocollo.

(fonte: www.cgil.it)

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COVID-19 LE RISPOSTE AI QUESITI PIÙ FREQUENTI

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Niente retribuzione per i dipendenti di esercizi commerciali obbligati alla chiusura

La questione deve essere trattata distinguendo due diverse tipologie di esercizi commerciali, a seconda che la chiusura sia obbligatoria o frutto di una scelta imprenditoriale.

  • Per le attività la cui chiusura sia imposta dalle disposizioni di un DPCM, come ad esempio un bar, un parrucchiere, un cinema, un teatro od una sala giochi, non vi sono dubbi sul fatto che i dipendenti possano essere sospesi dal rapporto di lavoro, senza diritto alla retribuzione, fino a quando perdurerà il divieto imposto dall’autorità. La sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è in questo caso giustificata e realizza i presupposti dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa per motivi oggettivi, che giustifica il mancato pagamento della retribuzione, sulla base delle disposizioni di carattere generale di cui agli artt. 1218 e 1256 c.c. Analoghe considerazioni valgono per quegli esercizi che, anche nel periodo in cui era ancora possibile la loro apertura, non erano nelle condizioni oggettive di rispettare la distanza minima di un metro tra gli avventori, come ad esempio il caso di un piccolo bar, predisposto a rendere solo il servizio al banco. Anche in questo caso, evidentemente, la chiusura discenderebbe da condizioni oggettive che non consentono la prosecuzione dell’attività fino a quando perdureranno i divieti introdotti dal Governo.
  • Un discorso diverso vale, invece, per quegli esercizi commerciali che hanno chiuso o chiuderanno per scelta, dettata evidentemente da una situazione che rende assolutamente antieconomico proseguire nell’attività fino a quando perdureranno le limitazioni alla circolazione delle persone introdotte per contenere il contagio del virus COVID-19.
    In questo caso, infatti, occorre stabilire se la sospensione unilaterale disposta dal datore di lavoro sia giustificata e come tale lo esoneri dall’obbligazione retributiva.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di esprimersi, affermando anche di recente che la sospensione è legittima soltanto quando non sia imputabile al datore di lavoro, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferita a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato (Cass. n. 14419/2019). Sempre secondo la Corte in questi casi non è necessario che il dipendente “sospeso” provi di aver messo a disposizione le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto del rifiuto datoriale di ricevere la prestazione, che realizza un’ipotesi di “mora credendi”, il dipendente conserva il diritto alla retribuzione.

Le caratteristiche della situazione che si è venuta a creare in questi giorni, che non può certo essere paragonata ad una contingente difficoltà di mercato, visto il carattere eccezionale degli avvenimenti che stiamo vivendo, rende discutibile che la sospensione possa essere considerata imputabile al datore di lavoro e che, di conseguenza, il lavoratore mantenga il diritto alla retribuzione quando la chiusura dell’esercizio commerciale sia frutto di una scelta non imposta dai provvedimenti dell’autorità di cui si è detto.

Le incertezze sulle conseguenze della temporanea interruzione dell’attività sul piano retributivo, destinate a riguardare un numero di lavoratori in progressivo aumento, nel protrarsi dell’attuale situazione, rendono a maggior ragione necessario che l’intervento in tema di ammortizzatori sociali che il Governo si appresta ad approvare sia di ampia portata, così da garantire a tutti i lavoratori dipendenti il mantenimento di un reddito.

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CHE COSA PREVEDE IL NUOVO DCPM DEL 11 MARZO

– CHE COSA PREVEDE IL NUOVO DCPM DEL 11 MARZO –

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso solo a queste attività.
Le attività commerciali al dettaglio di prima necessità consentite dall’allegato 1 sono:
– Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); di carburante per autotrazione; di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; di articoli igienico-sanitari; di articoli per l’illuminazione; edicole di giornali, riviste e periodici
– E poi negozi al dettaglio specializzati in: articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale; di piccoli animali domestici; di materiale per ottica e fotografia; di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.
– E’ ugualmente autorizzato il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici
– Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo per la vendita di soli generi alimentari.

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attività che offrono servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). Uniche autorizzate ad aprire, come prevede, l’allegato 2, sono:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

4) Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5) Il presidente della Regione potrà intervenire sul traposto pubblico per assicurare solo i servizi minimi essenziali. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà ridurre o sopprimere i servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

6) Gli uffici della pubblica amministrazioni dovranno assicurare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in forma agile individuano le attività indifferibili da rendere con presenza di personale.

7) Per quanto riguarda le attività produttive e le attività professionali il dpcm raccomanda che:
a) sia utilizzato al massimo lo smart working per le attività che possono essere svolte da casa o comunque a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

8) Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Questo dunque l’ulteriore decreto. Vediamo allora le risposte alle principali domande, in attesa nella giornata del 12 marzo di ulteriori chiarimenti.
1. Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?
No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile. Anche le nuove misure approvate l’11 saranno valide per tutta Italia e non solo per la Lombardia che le aveva richieste.
2. Sono ancora previste zone rosse?
No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai le regole sono uguali per tutti.

– SPOSTAMENTI –

1. Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. E’ comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
E’ previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
2. Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.
3. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
4. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
E’ sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato.

In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
5. Come si devono comportare i transfrontalieri?
I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo.
6. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.
7. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
8. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
Si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
9. È consentito fare attività motoria?
Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.
10. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio salvo per la vendita di generi alimentari e di prima necessità; e poi saranno aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie che dovranno comunque garantire la distanza di un metro. Dunque si potrà uscire per fare acquisti solo in queste attività. Son contenuti nell’allegato 1 del decreto dell11 marzo. L’elenco è in fondo all’articolo
11. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
12. Sono separato divorziato, poso andare a trovare i miei figli?
Si, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

– ATTIVITA’ PRODUTTIVE –

1. Le aziende possono continuare la propria attività produttiva e lavorativa?
Sì, le aziende possono restare aperte ma con alcune riserve: vanno incentivati il più possibile il lavoro agile, le ferie e i permessi. Chiudono però i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione. In generale le industrie e le fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio. Dovranno limitare al massimo gli spostamenti interni e contingentare gli spazi comuni
2. Quali servizi di pubblica utilità rimangono aperti?
Saranno garantiti il funzionamento dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi. Restano anche garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti e gli altri servizi di pubblica utilità che però saranno fortemente ridotti con provvedimenti dei presidenti della regione. (vedi sotto).
3. Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni. Saranno garantite, nel rispetto
della normativa igienico-sanitaria, le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività.
4. Potrò andare dal parrucchiere?
No sono sospese le attività per i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti.
Sono autorizzati solo:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

– TRASPORTI –

1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
2. I corrieri merci possono circolare?
Sì, possono circolare.
3. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorative?
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.
4. Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
Sì, le Regioni possono disporre la programmazione del trasporto pubblico locale finalizzata alla riduzione e alla soppressione di corse, garantendo i servizi minimi essenziali. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta è considerata esigenza lavorativa.

– TEMPO LIBERO –

1. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
Sì, parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all’aperto, come previsto dall’art.1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro.
2. Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?
No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.
PUBBLICI ESERCIZI
1. Bar, Pub e ristoranti possono aprire regolarmente?
No. Da giovedì 12 marzo tutte le attività commerciali tranne negozi di generi alimentari e farmacie saranno.
2. Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?
Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.
SCUOLA
1. Cosa prevede il decreto per le scuole?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
UNIVERSITÀ
1. Cosa prevede il decreto per le università?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e

università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.
2. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
3. Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?
Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.
4. Cosa succede a chi è in Erasmus?
Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

– CERIMONIE ED EVENTI –

1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).
2. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?
Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.

– TURISMO –

1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.
2. Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI DERIVANTI, SIAMO IN ATTESA DI DISPOSIZIONI UFFICIALI CHE VERRANNO COMUNICATE NON APPENA DISPONIBILI.

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11 MARZO 2020: ITALIA QUASI BLINDATA , GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO.

A seguito delle nuove misure annunciate dal premier Conte l’11 marzo 2020 il nuovo quadro delle restrizioni è stato definito in nottata con la pubblicazione del provvedimento, che stabilisce la chiusura di gran parte delle attività di vicinato al dettaglio, come ristoranti e bar in tutta Italia, e non solo. Restaranno tuttavia aperte farmacie, parafarmacie, negozi di generi alimentari e di prima necessità (identificati in un allegato), edicole.

LE ATTIVITA’ DI PRIMA NECESSITA’ APERTE

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

SERVIZI ALLA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Restano ferme le disposizioni sul lavoro agile

Per i lavoratori, le esigenze lavorative sono quelle normalmente connesse al rapporto di lavoro, che devono essere comprovate, quindi in qualche modo documentate. Pertanto, si dovrà certificare mediante documentazione rilasciata dal proprio datore di lavoro che lo spostamento avviene per esigenze di lavoro, ma i lavoratori potranno anche autocertificarlo.

Quanto al ricorso al lavoro agile, rimane fermo quanto disposto dal DPCM dell’8 marzo. Rimane così invariato l’accesso “semplificato” allo smart working: i datori di lavoro presenti sull’intero territorio nazionale sono invitati ad applicare la particolare modalità di svolgimento della prestazione rappresentata dal lavoro agile per la durata dello stato di emergenza (quindi fino al 31 luglio 2020), anche in assenza degli accordi individuali, pur nel rispetto dei principi dettati dalle disposizioni contenute nella L. 81/2017

Sul sito INAIL è scaricabile un modello di informativa per assolvere agli obblighi datoriali in materia di sicurezza sul lavoro di cui all’art. 22 della L. 81/2017, che dovrà essere inviata in via telematica ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Vai alla pagina INAIL

Si ricorda, poi, che sul sito Cliclavoro i datori di lavoro, utilizzando le credenziali del portale, potranno accedere alla procedura telematica semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working, essendo stato posticipato a data da destinarsi l’accesso ai servizi on line tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale) del Ministero del Lavoro.
Tra le informazioni da indicare nelle predette comunicazioni massive rientrano i dati anagrafici dell’azienda e dei lavoratori interessati, la posizione assicurativa territoriale INAIL (c.d. PAT), la voce di tariffa INAIL associata al rapporto di lavoro e la data di inizio e fine del lavoro agile.

La Circolare 5/2020 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro fa un’analisi degli strumenti di gestione del rapporto di lavoro previsti dallo stesso DPCM 8 MARZO 2020 (fruizione delle ferie e congedi e utilizzo del lavoro agile), con illustrazione di procedure e formulari per aiutare tutti gli operatori del mercato a gestire il rapporto di lavoro subordinato, secondo le esigenze straordinarie dettate dall’attuale emergenza sanitaria.

Sulle misure alternative datore e lavoratori devono raggiungere un accordo

In alternativa al lavoro agile, i datori di lavoro, pubblici e privati, sono infine esortati a promuovere, fino – per il momento – al 3 aprile, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo ordinario e di ferie (art. 1, comma 1 lett. e) del DPCM 8 marzo 2020).
La fruizione del congedo o delle ferie da parte dei lavoratori costituisce, quindi, una misura alternativa rispetto allo smart working per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria. Risulta evidente, dal dato testuale della disposizione, in cui è appunto utilizzato il verbo “promuovere”, che non può trattarsi di un’imposizione datoriale in quanto le parti contrattuali, quindi datore di lavoro e lavoratori, devono raggiungere sul punto un accordo.
Resta, comunque, il fatto che l’utilizzo di congedi o ferie potrebbe rappresentare un valido strumento per limitare gli spostamenti dei lavoratori per tutte le aziende in cui il ricorso al lavoro agile risulti particolarmente difficoltoso per il tipo di attività svolta o non sia comunque possibile per esigenze organizzative.

Suggerimenti operativi per la gestione del Coronavirus

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) • Il datore di lavoro che impieghi almeno un lavoratore ha la responsabilità esclusiva della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento (DVR).

• Egli è tenuto a valutare, in collaborazione con Medico Competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), la previsione di un rischio biologico specifico connesso al Coronavirus.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) • Il DUVRI (art. 26, c. 3 D. Lgs. 81/2008) deve essere formalizzato nell’ambito di un contratto di appalto per lo svolgimento di specifiche attività alle quali due o più imprese cooperano.

• L’introduzione di personale esterno in condizioni di emergenza sanitaria nazionale rappresenta un fattore estremamente critico e, nei casi di appalto, occorre valutare la necessità di aggiornare il DUVRI, adottando le misure conseguenti e ricalcolando i relativi costi per la sicurezza.

DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (DPI) • Il datore di lavoro deve dotarsi, in base ai rischi, di adeguate quantità di Dispositivi di protezione individuale (DPI) da fornire ai lavoratori che vanno formati all’uso e resi disponibili ai soggetti che abbiano l’autorizzazione di accesso.

• Si deve considerare che si tratta di materiali monouso (guanti e mascherine) da indossare e togliere seguendo corrette procedure e depositare, al termine, in contenitori chiusi. Le mascherine hanno efficacia limitata nel tempo e devono essere sostituite.

CORRETTA PRASSI IGIENICA E SANIFICAZIONE • Occorre garantire una corretta igiene di ambienti e superfici (con disinfettanti per superfici contenenti alcol – etanolo – oppure a base di cloro all’1% – candeggina) e delle mani (con acqua e sapone per almeno 20 secondi, oppure con disinfettante per mani a base alcolica).

• Nelle aree accessibili agli addetti/utenti e all’interno dei locali aziendali occorre mettere a disposizione erogatori di liquido disinfettante per l’igiene.

ADEGUATA INFORMAZIONE E FORMAZIONE I lavoratori devono ricevere le informazioni sui rischi e le istruzioni di corretta prassi igienica. Devono essere tempestivamente informati e formati sulle procedure implementate dal datore di lavoro per prevenire il rischio, fronteggiare la diffusione del virus e gestire eventuali casi di contagio.
LIMITARE ACCESSI AZIENDALI PER LE AZIENDE NON SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI CHIUSURA DAL 11 MARZO Le aziende devono limitare l’accesso di soggetti esterni (clienti, fornitori, ecc.) e comunicare: o la necessità di contingentare gli accessi a quelli strettamente necessari, rispettando la distanza di sicurezza di almeno 1 metro ed evitando gli assembramenti; o l’eventuale insorgenza di contagi tra il personale dipendente, informando, se necessario, le Autorità sanitarie. • Occorre rispettare la normativa sulla privacy.
TRASFERTE Salvo i casi di assoluta necessità, dovranno essere annullate tutte le trasferte e limitati gli spostamenti, privilegiando collegamenti a distanza.
SMART WORKING Si consiglia, di assegnare, quando possibile, il lavoratore a prestazioni lavorative in smart working, che può essere attivato anche senza accordo preventivo col lavoratore, con obbligo di informativa scritta.
AUTORITÀ SANITARIE • I datori di lavoro devono comunicare alle Autorità sanitarie qualsiasi dato relativo ai soggetti contagiati, per consentire l’applicazione di adeguate misure di tutela della salute.

• È vietato, ai datori di lavoro, raccogliere dati sanitari dei dipendenti o del pubblico, come previsto dalla normativa sulla privacy.

 

Schemi di approccio alla gestione delle risorse umane per gli studi professionali e per le imprese

Un utile schema di approccio, nel nuovo contesto creato dal DPCM 9 marzo 2020 che Studi Professionali e Aziende dovranno affrontare, è stato elaborato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti. L’Unione propone un percorso multidisciplinare attraverso il problema della gestione delle risorse umane in questo momento di emergenza affinché si possano trovare soluzioni al presente ma nascano anche proposte per il futuro.

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In arrivo il Decreto salva-economia da € 25 miliardi.

E’ atteso il pacchetto governativo di misure economiche da € 25 miliardi.

  • Decreto salva-economia – Con il placet di Bruxelles, il Governo sta studiando una moratoria per i prestiti alle imprese (comprese partite Iva) e alle famiglie e un pacchetto a sostegno dei settori coinvolti dalla crisi come turismo, logistica, trasporti, cultura, per i quali si ipotizza un’esenzione parziale da tasse e contributi:
      • congedo straordinario di 12 giorni (che potrebbe diventare di 15) per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati (forse anche per i lavoratori autonomi) con figli con età fino a 12 anni (non ci saranno limiti per figli con disabilità), retribuito al 30% dello stipendio. L’alternativa potrebbe essere un voucher baby sitter del valore di 600 euro;
      • integrazione dei sussidi a favore dei lavoratori stagionali;
      • ammortizzatori sociali tramite un iter veloce e semplificato; possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga anche per le microimprese con massimo 5 dipendenti, con valore retroattivo fino al 23.02.2020 e una durata di almeno 60 giorni;
      • sistema di garanzia del valore di 2 miliardi affidate al Fondo di garanza per le Pmi al fine di consentire la moratoria sui prestiti alle Pmi e sui mutui per l’acquisto della prima casa.
  • Ammortizzatori – Prima del ricorso agli ammortizzatori sociali, si ricordano le consuete raccomandazioni:
    • ricorso allo smart working;
    • fruizione di ferie già maturate (per le ferie in corso di maturazione si fa riferimento al Ccnl e comunque non è ammesso il potere unilaterale del datore di lavoro) in caso di chiusura totale o parziale dell’attività;
    • variazioni di orario.

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MILLEPROROGHE – Circolare per la cliente n.10/2020

La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 30.12.2019 n. 162 (c.d. “milleproroghe”), come modificato in sede di conversione nella L. 28.2.2020 n. 8.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la nomina dell’organo di controllo o revisore di srl;
– la cedolare secca sulle locazioni;
– la proroga al 2020 della detrazione IRPEF per la “sistemazione a verde”;
– la proroga al 2020 del contributo per l’acquisto e la rottamazione di moto;
– il contributo per l’acquisto di nuove autovetture;
– la proroga dell’adozione del sistema “UniEmens” in agricoltura;
– la proroga per gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili;
– il pignoramento immobiliare.

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Coronavirus: Obblighi e raccomandazioni per i datori di lavoro

Le norme, in vigore dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, prevedono limiti (fino al divieto) allo spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Resta confermata, per i datori di lavoro, la possibilità di applicare lo smart working con modalità semplificate per tutta la durata dell’emergenza e l’invito ad agevolare la fruizione dei congedi e delle ferie maturate dai propri lavoratori dipendenti.

Obblighi in materia di sicurezza

Il Coronavirus costituisce infatti un nuovo rischio biologico specifico. Il datore di lavoro è innanzitutto tenuto ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi presente in azienda individuando le condizioni di svolgimento dell’attività di lavoro dipendente che possono generare situazioni di pericolo per i lavoratori. La predisposizione di uno specifico piano di prevenzione e protezione costituisce piena responsabilità del datore di lavoro, che dovrà operare in collaborazione con il medico competente e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Anche il DUVRI, redatto per i singoli contratti di appalto, deve essere integrato qualora siano rilevati rischi legati alla presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive. Ogni datore di lavoro deve fornire ai propri lavoratori:
– una adeguata informativa con le disposizioni vigenti per fronteggiare la diffusione dell’epidemia e sul comportamento da tenere in caso di sospetto contagio
– i Dispositivi di Protezione Individuale, quali guanti e mascherine.
I datori di lavoro sono altresì obbligati a comunicare alle Autorità Sanitarie qualsiasi dato o informazione utile a gestire le attività di prevenzione ma agli stessi è vietata la raccolta di dati sanitari, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (GDPR).
All’interno dei locali aziendali e nelle zone accessibili al pubblico/utenza, devono essere resi disponibili erogatori di soluzioni disinfettanti per le mani e deve essere assicurata la salubrità degli ambienti tramite una accurata pulizia degli spazi e delle superfici.
Misure di carattere organizzativo
Fino al prossimo 3 aprile 2020, le aziende sono tenute a limitare al massimo l’accesso di soggetti esterni e l’eventuale insorgere di contagi tra il personale dipendente. Laddove possibile è opportuno ricorrere a prestazioni lavorative in smart working: tale opzione è esercitabile, fino alla fine del periodo di emergenza, presuntivamente stabilito per il 31 luglio 2020, anche senza il preventivo accordo col lavoratore previsto ordinariamente dalla normativa in materia. È stata inoltre una modulistica semplificata, disponibile per il download nella apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro.
È inoltre necessario annullare tutte le trasferte lavorative non indispensabili, privilegiando soluzioni telematiche di riunione.
Il decreto inoltre consiglia a datori di lavoro pubblici e privati di far fruire al proprio personale dipendente tutte le ferie e i permessi già maturati.
Restano invece sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
Misure di sostegno al reddito
In materia di ammortizzatori sociali, è prevista la possibilità di chiedere la CIG ordinaria o l’assegno ordinario o la CIG in deroga, quest’ultima con durata massima attualmente pari ad un mese, secondo le disposizioni previste dal D.L. n. 9/2020.  Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
In attesa delle relative modalità applicative, resta anche il promesso indennizzo mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi in favore dei lavoratori autonomi assicurati presso l’INPS.

 

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Coronavirus: Quali regole e divieti per imprese, lavoratori e cittadini?

A partire dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, ci si può spostare solo per comprovate esigenze (da autocertificare), sono sospese molte attività aggregative e culturali, bar e ristoranti devono chiudere alle 18.00 e le altre attività commerciali devono garantire il rispetto di determinate regole di sicurezza e igiene.

Si ritiene che ci saranno (si spera a breve) interventi sul versante economico, ma, in attesa di ulteriori provvedimenti in tal senso, vale la pena riassumere cosa è previsto dal 10 marzo al 3 aprile sull’intero territorio nazionale, tenendo presente quello che è il principio di base delle nuove norme: il divieto, sull’intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Spostamenti

La prima cosa da sapere è che non c’è un divieto assoluto di spostamento, ma piuttosto sono previste forti limitazioni in tal senso.
In pratica, si devono limitare al massimo gli spostamenti di persone ai soli casi, giustificati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Chi si trova al di fuori del proprio domicilio, abitazione o residenza può rientrarvi.
In caso di controllo da parte delle autorità di polizia, è necessario presentare una apposita autocertificazione con i motivi dello spostamento (per i lavoratori dipendenti, può essere sufficiente mostrare la busta paga).
Il modello di autocertificazione è reperibile sul sito del Ministero dell’Interno anche se, è bene ricordarlo, l’autocertificazione può essere rilasciata anche alle stesse autorità la momento del controllo.
Chi presenta sintomi di febbre (temperatura superiore a 37.5°) è invitato a rimanere a casa e a contattare il medico curante, mentre i soggetti in quarantena non devono assolutamente spostarsi da casa.
Attenzione: in caso di dichiarazione del falso, trattandosi di un’autocertificazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, si incorre nei reati penali previsti in tal caso.

Misure specifiche per lavoratori e datori di lavoro

Ai datori di lavoro pubblici e privati viene raccomandato di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
Chiaramente, viene estesa la possibilità di ricorrere al lavoro agile per tutte le realtà imprenditoriali, senza alcun limite.

Attività sospese o chiuse

Sono molti i settori di attività sospesi o chiusi.
Tra le sospensioni ci sono:
– tutte le manifestazioni di tipo culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico e quindi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
– servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati (è comunque possibile l’attività svolta a distanza);
– palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Restano, invece, chiusi i musei e gli altri luoghi di cultura.

Somministrazione di alimenti e bevande e altre attività commerciali

Per i bar e ristoranti, è prevista l’apertura dalle 6 alle 18, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza tra gli avventori di almeno un metro, salvo la sospensione dell’attività in caso di violazione di tali regole.
Per le attività commerciali diverse da bar e ristoranti è prevista la libertà di apertura a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. Anche in questo caso, in caso di violazione di tali disposizioni è prevista la sospensione dell’attività.
Da segnalare che in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, si deve chiudere.
Le medie e grandi strutture di vendita (e i negozi in esse presenti) sono obbligate alla chiusura nei festivi e prefestivi mentre nei giorni feriali c’è l’obbligo di ingressi contingentati e rispetto distanza di 1 metro tra clienti, con uguale sanzione della sospensione dell’attività per chi non rispetta le regole.
Attenzione: farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari possono rimanere aperti, ma nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza sopra descritte (distanza di 1 metro e ingressi contingentati).

Le misure per lo sport

Un ultimo accenno va fatto al settore dello sport, sul quale è stato decisa la sospensione di tutti i campionati di calcio (quindi, si ferma anche il campionato di serie A).
Salvo quanto detto a proposito di palestre e centri sportivi, viene disposto che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.
È consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.