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Coronavirus, le misure per artigiani e Pmi sotto i 6 dipendenti

Si riassumono i principali ammortizzatori a disposizione per aziende artigiane e PMI, alla luce dell’emergenza Coronavirus.

  • FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato) – Un apposito protocollo prevede la sospensione dal lavoro con causale “COVID 19 – CORONAVIRUS” a partire dal 26.02.2020, attraverso la stipula di uno specifico verbale di accordo sindacale (qui il facsimile).
    • Requisiti – Sono ammesse le imprese artigiane di qualsiasi dimensione che applicano i contratti nazionali sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil e Confartigianato, Cna, Casartigiani e Clai.
    • Condizioni – Per accedere alla prestazione è richiesto un calo di attività lavorativa subordinata all’emergenza sanitaria in atto, per una durata massima di 20 settimane nell’arco del biennio mobile (100 giorni per settimana lavorativa di 5 giorni e 120 giorni per settimana lavorativa di 6 giorni). Il primo periodo richiedibile decorre dal 26.02 al 31.03 con la possibilità che il verbale possa essere sottoscritto successivamente rispetto alla data d’inizio della sospensione, anche online. Il singolo verbale non può prevedere una durata di sospensione superiore a un mese di calendario.
    • Deroghe – Viene sospeso il requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori coinvolti purché assunti in data antecedente al 26.02.2020. Per le aziende viene sospeso limite di 6 mesi della regolarità contributiva, in particolare per le aziende neo costituite, purché già attive prima del 26.02.2020.
    • Importo – Ai lavoratori aspetta un’indennità pari al 80% della retribuzione con un massimale pari a € 1.199,72.
    • Destinatari – Tutte le imprese anche con un solo dipendente, che applicano i seguenti CCNL:
      • Area Acconciatura – Estetica
      • Area Alimentari e Panificazione
      • Area Comunicazione
      • Area Chimica e Ceramica
      • Area Legno e Lapidi
      • Area Meccanica
      • Area Tessile – Moda
      • Area Pulizia
      • Area Autotrasporto.
  • Cassa integrazione in deroga – Per Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, Il Dpcm 2.03.2020 ha previsto la concessione di ammortizzatori in deroga alla aziende con meno di 6 dipendenti, del settore privato compreso quello agricolo.
    • Un mese – La concessione è pari a un mese di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro a decorrere dal 23.02.2020 e in costanza di rapporto di lavoro; è prevista per lavoratori che risultino alle dipendenze dal 23.02.2020.
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CORONAVIRUS: GESTIONE DELLE ASSENZE DAL LAVORO

La repentina diffusione del contagio del Coronavirus crea situazioni particolari anche nella gestione delle assenze dal lavoro dei lavoratori. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nell’approfondimento del 24 febbraio 2020, esamina le casistiche nella gestione dei rapporti di lavoro a seguito delle assenze dei lavoratori che possono verificarsi per quarantena, malattia o paura del contagio. I datori di lavoro, inoltre, possono decidere di chiudere le loro aziende volontariamente o a seguito di provvedimento emanati dalle autorità pubbliche.

In quali casi è previsto il diritto alla retribuzione? Si può ricorrere alla cassa integrazione?

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento del 24 febbraio 2020, esamina le criticità che i datori di lavoro sono tenute ad affrontare nella gestione delle assenze dei lavoratori a seguito dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione nel nostro Paese del Coronavirus.
Assenze dal lavoro
Nel caso in cui i lavoratori non possano recarsi al lavoro a seguito di un’ordinanza della pubblica autorità, la fattispecie che si realizza è quella della sopravvenuta impossibilità a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, mantenendo intatto il diritto alla retribuzione.
Un’alternativa può essere rappresentata dal ricorso allo smart working, tramite la stipula di un accordo one-to-one fra azienda e lavoratore, e il deposito di una comunicazione obbligatoria sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro.
Sospensione attività aziendale
In caso di dell’accesso in un determinato comune o area geografica o sospensione delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata è salvaguardato il diritto alla retribuzione, pur in assenza dello svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell’accesso a trattamenti di cassa integrazione guadagni, come preannunciato dal Ministro del Lavoro.
Quarantena obbligatoria
I lavoratori posti in osservazione, in quanto aventi sintomi riconducibili al virus, sono obbligati ad assentarsi dal lavoro con modalità e secondo regole analoghe ai casi di ricovero per altre patologie o interventi. A parere dei Consulenti del lavoro, dunque, tale assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.
L’eventuale decisione presa dal singolo soggetto di adottare, nelle more della decisione dell’autorità pubblica, un comportamento di quarantena “volontaria”, fondata sui predetti presupposti (o anche in ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell’attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.
Altre assenze
Qualora l’assenza dal lavoro sia autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell’epidemia sufficiente di per sé a giustificare l’assenza dal lavoro, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non costituisce causa legittima di rifiuto della prestazione. In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire anche provvedimenti disciplinari irrogati dal datore di lavoro.

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Bonus IO Lavoro: come richiederlo

 

 

“IncentivO Lavoro” (IO Lavoro) è il nuovo incentivo istituito dall’ANPAL con il decreto n. 52 dell’11 febbraio 2020, la cui gestione è affidata all’INPS.

In sintesi

  Sede di lavoro   Italia
  Tetto annuo   8.060 euro
  Assunzione   Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020
  Data ultima di fruizione   28 febbraio 2022
  Rapporti di lavoro esclusi   Domestico, occasionale, intermittente e a termine
  De minimis   Sì
  Oltre i limiti “de minimis”   Se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto

A chi spetta IO Lavoro

Il nuovo incentivo è destinato ai datori di lavoro privati (si presume anche non imprenditori) che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori disoccupati:
a) di età compresa tra i 16 anni e 24 anni,
b) con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
che non abbiano avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.
Il requisito di disoccupazione non è richiesto solo nell’ipotesi in cui il datore di lavori trasformi un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.

Stato di disoccupazione

Sono da considerare “in stato di disoccupazione”, i soggetti che presentano (on line) la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ossia la dichiarazione che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona (DID) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:
– non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
– sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR -D.P.R. n. 917/1986). Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile in 8.145 annui euro; in caso di attività di lavoro autonomo, il limite è quantificabile in 4.800 euro annui con eccezione per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è equiparato a 8.145 annui euro previsti per il lavoro dipendente. Pertanto, i lavoratori che, nello svolgimento dell’attività lavorativa, superino tali limiti di reddito nell’anno, perdono lo stato di disoccupazione.

Ambito territoriale di ammissibilità

IO Lavoro spetta se la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle seguenti regioni
– Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),
– nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
– nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna),
indipendentemente dalla residenza del lavoratore e nei limiti delle risorse stanziate (complessivi 329.400.000,00 euro di cui 234.000.000,00 euro a favore delle di regioni “meno sviluppate”, 12.400.000,00 euro per le regioni “più sviluppate” e 83.000.000,00 euro per le regioni “meno sviluppate” e “in transizione”).
In caso di modifica della sede operativa del lavoratore la spettanza dell’incentivo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria accantonata per la categoria di regione di destinazione.

Tipologie contrattuali incentivate

Il bonus contributivo è riconosciuto esclusivamente in caso di:
· assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche a tempo parziale e a scopo di somministrazione;
· assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.
di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzione del socio lavoratore di cooperativa con contratto di lavoro subordinato mentre è escluso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Quanto spetta al datore di lavoro

IO Lavoro consiste nell’esonero dal versamento della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

Data ultima di fruizione

Il bonus deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato

Si può fruire di IO Lavoro alternativamente:
a) nel rispetto della normativa europea sugli aiuti “de minimis” (in caso di accertato superamento di tali limiti, l’INPS provvede a revocare l’incentivo applicando le sanzioni civili di legge);
b) oltre i limiti “de minimis” qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata.
N.B. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Cumulabilità con altri incentivi

L’incentivo è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (art. 8 del D. L. n. 4/19, convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019).
L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.
Con riferimento alla cumulabilità dell’incentivo con lo sgravio all’occupazione giovanile, come evidenziato anche dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro nell’approfondimento del 17 febbraio, il decreto “non ha inserito il riferimento normativo aggiornato al bonus triennale da cumulare, prevedendo la cumulabilità del bonus IO Lavoro con altre due forme di incentivi”. Ma, sottolinea sempre la Fondazione Studi, “la conferma, peraltro, della cumulabilità tra l’IO e lo sgravio strutturale di cui all’art. 1, comma 100 e ss., della legge di Bilancio 2018, si è avuta al tavolo tecnico tra Inps e Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il 22 gennaio scorso, dove è stato precisato che la decorrenza del cumulo fra le due misure è partita dal 2019”.

Come chiederlo

La procedura si avvia con la presentazione, da parte del datore di lavoro, di una istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente con modulo telematico nel quale devono essere indicati i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare.
A seguire l’INPS:
a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore. A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.
All’INPS è rimandato il compito di illustrare con apposita circolare le modalità specifiche di richiesta dell’incentivo.

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CERTIFICAZIONE UNICA 2020 – Circolare per la clientela n.07/2020

La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla “Certificazione Unica 2020”, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 9.3.2020 o il 2.11.2020 (termine di presentazione del modello 770/2020) se non contiene dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro il 31.3.2020.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della “Certificazione Unica 2020”;
– le novità della “Certificazione Unica 2020”;
– la trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2020” all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della “Certificazione Unica 2020” al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.

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NUOVA DISCIPLINA VERSAMENTO RITENUTE (chiarimenti ade) – Circolare per la clientela n.05/2020

La presente Circolare riepiloga la nuova disciplina relativa al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi dei lavoratori impiegati nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi, di cui all’art. 17-bis del DLgs. 241/97 introdotto dall’art. 4 del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), alla luce dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 12.2.2020 n. 1.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– la decorrenza della nuova disciplina;
– i soggetti committenti;
– i soggetti affidatari dell’opera o del servizio;
– i presupposti oggettivi di applicazione della nuova disciplina;
– gli obblighi dell’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice;
– le modalità di versamento delle ritenute fiscali;
– gli obblighi del committente e le relative sanzioni;
– i requisiti di affidabilità per la disapplicazione della nuova disciplina;
– il rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate del certificato attestante i requisiti per la disapplicazione della nuova disciplina;
– il divieto di compensazione delle ritenute fiscali e dei contributi obbligatori.

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Requisiti pensionistici per il 2020

L’INPS, con la circolare n. 19 del 2020, aggiorna i requisiti minimi di riferimento richiesti per l’accesso alle varie forme di pensionamento attualmente in vigore.

Pensione di vecchiaia

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata è pari a 67 anni. I lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla legge, e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia è fissato, anche per il biennio 2021/2022, al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2019/2020.

Pensione anticipata

Introdotta dalla riforma Monti-Fornero, si può – semplificando – definire come quella prestazione previdenziale cui è possibile accedere non raggiungendo una certa età, bensì perfezionando un requisito di natura contributiva. Questo significa che diventa appunto possibile andare in pensione prima dei 67 anni richiesti dalla pensione di vecchiaia (da qui, il nome di “anticipata”), a condizione di aver accumulato un certo numero di contributi.
A differenza di quanto non accada con la pensione di vecchiaia, persiste dunque in questo caso una differenza nei requisiti tra i due sessi.
Il requisito per la pensione anticipata è 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, fino al 31 dicembre 2026. Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico si perfeziona anche per il biennio 2021/2022 al raggiungimento dei 64 anni.

Lavoratori precoci

Il requisito per il conseguimento della pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”, anche per il biennio 2021-2022, resta fissato ad almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Pensione di anzianità

La pensione di anzianità così come intesa in passato (35 anni di contributi e requisito anagrafico in ultimo pari a 62 anni o 40 anni di contributi) non esiste più: pensata in origine per permettere al lavoratore che avesse raggiunto una determinata anzianità contributiva di andare in pensione a prescindere dall’età, è stata infatti dapprima modificata nel 2004 mediante l’introduzione di requisiti aggiuntivi rispetto a quello contributivo e quindi del tutto “pensionata” dalla riforma Monti-Fornero che l’ha nella pratica sostituita con la pensione anticipata, che consente comunque al lavoratore di andare in pensione prima della soglia anagrafica prevista dalla pensione di vecchiaia a fronte di un certo numero di contributi.

Mediante appositi provvedimenti legislativi sono stati comunque “salvaguardati” alcuni assicurati che, ritenuti nella posizione di dover comunque essere tutelati dal sistema previdenziale, hanno potuto in via eccezionale conservare l’accesso alla pensione con le regole ante Fornero.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’accesso alla pensione di anzianità avviene con i seguenti requisiti:
1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;
2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;
3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni.
Clicca qui per leggere il testo integrale della circolare INPS 19 del 07.02.2020

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CUNEO FISCALE DAL 01 LUGLIO 2020

I 12 scaglioni dal 1.07.2020 con meccanismo decrescente all’aumentare del reddito. Imminente l’iter parlamentare (60 giorni per la conversione).

  • Per il nuovo cuneo fiscale, la bozza di decreto in fase di licenziamento prevede aumenti in busta paga dal 1.07.2020 per 16 milioni di lavoratori dipendenti. L’arrivo in Aula è dato per imminente, con 60 giorni di tempo per la conversione; lo stanziamento è di € 3 miliardi per il 2020 e di 5 per il 2021.
  • Ci guadagnerà soprattutto chi finora era incluso dal bonus Renzi, che percepirà un incremento netto di circa € 100 mensili se si trova nella fascia di reddito tra € 26.600 e € 28.000, con meccanismo decrescente al salire del reddito e l’azzeramento alla soglia di € 40.000.
  • La platea cresce di 4,3 milioni di lavoratori rispetto al bonus Renzi, con aumenti annui da € 1.200 a € 192 (da € 100 a € 16 netti in più al mese).
  • Chi percepisce il bonus Renzi da € 80 arriverà a € 100 (€ 20 in più) per la fascia fino a € 28.000 di reddito. Da questa soglia in poi, partirà un meccanismo a scalare e il credito di imposta si trasformerà in detrazione, diminuendo di valore;
    • reddito annuo fino a € 29.000: bonus € 1.166 annui (€ 97/mese);
    • reddito annuo fino a € 30.000: bonus € 1.131 annui (€ 94/mese);
    • reddito annuo fino a € 31.000: bonus € 1.097 annui (€ 91/mese);
    • reddito annuo fino a € 32.000: bonus € 1.029 annui (€ 88,5 mese);
    • reddito annuo fino a € 33.000: bonus € 1.029 annui (€ 85,7mese);
    • reddito annuo fino a € 34.000: bonus € 994 annui (€ 83/mese);
    • reddito annuo fino a € 35.000: bonus € 960 annui (€ 80/mese);
    • reddito annuo fino a € 36.000: bonus € 768 annui (€ 64/mese);
    • reddito annuo fino a € 37.000: bonus € 576 annui (€ 48/mese);
    • reddito annuo fino a € 38.000: bonus € 384 annui (€ 32/mese);
    • reddito annuo fino a € 39.000: bonus € 192 annui (€ 16/mese).

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Finta malattia. Il datore può licenziare

FINTA MALATTIA


Come noto, il periodo di malattia viene protetto e tutelato dalla legge, che consente al lavoratore di assentarsi, ricevendo la retribuzione e godendo del diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tuttavia, non sono rari i casi in cui i dipendenti lamentano “finte malattie” per sottrarsi agli obblighi lavorativi, in queste circostanze, è possibile per il datore di lavoro operare un licenziamento?

Con questa nota intendiamo offrire una panoramica della normativa di riferimento, allo scopo di dare risposta alle domande più frequenti.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

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