La presente Circolare riepiloga la nuova disciplina relativa al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi dei lavoratori impiegati nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi, di cui all’art. 17-bis del DLgs. 241/97 introdotto dall’art. 4 del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), alla luce dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 12.2.2020 n. 1.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– la decorrenza della nuova disciplina;
– i soggetti committenti;
– i soggetti affidatari dell’opera o del servizio;
– i presupposti oggettivi di applicazione della nuova disciplina;
– gli obblighi dell’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice;
– le modalità di versamento delle ritenute fiscali;
– gli obblighi del committente e le relative sanzioni;
– i requisiti di affidabilità per la disapplicazione della nuova disciplina;
– il rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate del certificato attestante i requisiti per la disapplicazione della nuova disciplina;
– il divieto di compensazione delle ritenute fiscali e dei contributi obbligatori.
Requisiti pensionistici per il 2020
L’INPS, con la circolare n. 19 del 2020, aggiorna i requisiti minimi di riferimento richiesti per l’accesso alle varie forme di pensionamento attualmente in vigore.
Pensione di vecchiaia
Pensione anticipata
Lavoratori precoci
Pensione di anzianità
La pensione di anzianità così come intesa in passato (35 anni di contributi e requisito anagrafico in ultimo pari a 62 anni o 40 anni di contributi) non esiste più: pensata in origine per permettere al lavoratore che avesse raggiunto una determinata anzianità contributiva di andare in pensione a prescindere dall’età, è stata infatti dapprima modificata nel 2004 mediante l’introduzione di requisiti aggiuntivi rispetto a quello contributivo e quindi del tutto “pensionata” dalla riforma Monti-Fornero che l’ha nella pratica sostituita con la pensione anticipata, che consente comunque al lavoratore di andare in pensione prima della soglia anagrafica prevista dalla pensione di vecchiaia a fronte di un certo numero di contributi.
Mediante appositi provvedimenti legislativi sono stati comunque “salvaguardati” alcuni assicurati che, ritenuti nella posizione di dover comunque essere tutelati dal sistema previdenziale, hanno potuto in via eccezionale conservare l’accesso alla pensione con le regole ante Fornero.
CUNEO FISCALE DAL 01 LUGLIO 2020
I 12 scaglioni dal 1.07.2020 con meccanismo decrescente all’aumentare del reddito. Imminente l’iter parlamentare (60 giorni per la conversione).
- Per il nuovo cuneo fiscale, la bozza di decreto in fase di licenziamento prevede aumenti in busta paga dal 1.07.2020 per 16 milioni di lavoratori dipendenti. L’arrivo in Aula è dato per imminente, con 60 giorni di tempo per la conversione; lo stanziamento è di € 3 miliardi per il 2020 e di 5 per il 2021.
- Ci guadagnerà soprattutto chi finora era incluso dal bonus Renzi, che percepirà un incremento netto di circa € 100 mensili se si trova nella fascia di reddito tra € 26.600 e € 28.000, con meccanismo decrescente al salire del reddito e l’azzeramento alla soglia di € 40.000.
- La platea cresce di 4,3 milioni di lavoratori rispetto al bonus Renzi, con aumenti annui da € 1.200 a € 192 (da € 100 a € 16 netti in più al mese).
- Chi percepisce il bonus Renzi da € 80 arriverà a € 100 (€ 20 in più) per la fascia fino a € 28.000 di reddito. Da questa soglia in poi, partirà un meccanismo a scalare e il credito di imposta si trasformerà in detrazione, diminuendo di valore;
- reddito annuo fino a € 29.000: bonus € 1.166 annui (€ 97/mese);
- reddito annuo fino a € 30.000: bonus € 1.131 annui (€ 94/mese);
- reddito annuo fino a € 31.000: bonus € 1.097 annui (€ 91/mese);
- reddito annuo fino a € 32.000: bonus € 1.029 annui (€ 88,5 mese);
- reddito annuo fino a € 33.000: bonus € 1.029 annui (€ 85,7mese);
- reddito annuo fino a € 34.000: bonus € 994 annui (€ 83/mese);
- reddito annuo fino a € 35.000: bonus € 960 annui (€ 80/mese);
- reddito annuo fino a € 36.000: bonus € 768 annui (€ 64/mese);
- reddito annuo fino a € 37.000: bonus € 576 annui (€ 48/mese);
- reddito annuo fino a € 38.000: bonus € 384 annui (€ 32/mese);
- reddito annuo fino a € 39.000: bonus € 192 annui (€ 16/mese).
Finta malattia. Il datore può licenziare
FINTA MALATTIA
Come noto, il periodo di malattia viene protetto e tutelato dalla legge, che consente al lavoratore di assentarsi, ricevendo la retribuzione e godendo del diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tuttavia, non sono rari i casi in cui i dipendenti lamentano “finte malattie” per sottrarsi agli obblighi lavorativi, in queste circostanze, è possibile per il datore di lavoro operare un licenziamento?
Con questa nota intendiamo offrire una panoramica della normativa di riferimento, allo scopo di dare risposta alle domande più frequenti.
Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.