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DETRAZIONI “EDILIZIE”

La presente Circolare analizza le disposizioni del DL 11.11.2021 n. 157 (c.d. decreto “Antifrodi”), con il quale sono state emanate misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni “edilizie”, alla luce:
dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 29.11.2021 n. 16;
delle disposizioni attuative emanate dall’Agenzia delle Entrate con i provv. 12.11.2021 n. 312528 e 1.12.2021 n. 340450.
In particolare, vengono analizzati:
con riferimento a tutte le detrazioni “edilizie”, nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, l’estensione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute;
in relazione al superbonus del 110%, l’estensione del visto di conformità anche in caso di fruizione della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi (salve le previste eccezioni);
l’introduzione di controlli preventivi, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sulle comunicazioni di cessione dei crediti.


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Comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura – Novità del DL 11.11.2021 n. 157 (c.d. decreto “Antifrode”)

La presente Circolare analizza le disposizioni del DL 11.11.2021 n. 157 (c.d. decreto “Antifrode”), con il quale sono state emanate misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni “edilizie”, alla luce delle disposizioni attuative emanate dall’Agenzia delle Entrate con il provv. 12.11.2021 n. 312528.
In particolare, vengono analizzati:
– con riferimento a tutte le detrazioni “edilizie”, nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, l’estensione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute;
– in relazione al superbonus del 110%, l’estensione del visto di conformità anche in caso di fruizione della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi (salve le previste eccezioni);
– l’introduzione di controlli preventivi, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sulle comunicazioni di cessione dei crediti.


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SUPERBONUS 110%

La presente Circolare analizza le novità alla disciplina del c.d. “superbonus del 110%”, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, apportate dagli artt. 33 e 33-bis del DL 31.5.2021 n. 77 (c.d. DL “Semplificazioni”), conv. L. 29.7.2021 n. 108.
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– l’estensione agli interventi di miglioramento antisismico della qualifica di interventi che, ove effettuati congiuntamente, possono “trainare” nel superbonus gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche;
– il calcolo dei tetti massimi di spese detraibili riconosciute ai fini del superbonus, con riguardo agli interventi effettuati da talune ONLUS e altri enti no profit su immobili di categoria B/1, B/2 o D/4;
– la presentazione della CILA per la realizzazione degli interventi, senza che sia necessaria l’attestazione della regolarità dell’immobile;
– la previsione della non decadenza dell’agevolazione in presenza di violazioni formali;
– l’allungamento del termine entro cui deve essere spostata la residenza in un immobile oggetto di interventi agevolati con il superbonus, per poter beneficiare dell’agevolazione prima casa;
– l’allungamento del termine entro cui le imprese devono cedere le unità immobiliari affinché gli acquirenti possano fruire del c.d. “sismabonus acquisti”.


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Bonus acqua

L’incentivo per installazione di sistemi di filtraggio e potabilizzazione trova le sue regole applicative con il modello e le istruzioni: il credito d’imposta per le spese 2021 potrà essere richiesto a febbraio 2022. Ma sono stanziati soltanto 5 milioni.

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SUPERBONUS DEL 110%

La presente Circolare analizza le novità in materia di superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, contenute nel DL 31.5.2021 n. 77 (c.d. decreto “Semplificazioni”) e nel DL 6.5.2021 n. 59.
In particolare, vengono analizzati:
– la proroga dell’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione per determinati soggetti;
– il titolo abilitativo per l’esecuzione degli interventi;
– gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;
– il limite massimo di spesa detraibile per ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.


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CREDITI D’IMPOSTA DERIVANTI DA AGEVOLAZIONI

La presente Circolare analizza il funzionamento della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni (es. superbonus del 110%, canoni di locazione, bonus vacanze).
In particolare, vengono analizzati:
– i crediti per i quali è possibile utilizzare la piattaforma;
– l’accesso alla piattaforma;
– le funzionalità di monitoraggio dei crediti, di cessione dei crediti e di accettazione dei crediti;
– le modalità di cessione dei crediti;
– le modalità di accettazione dei crediti da parte del cessionario.

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SUPERBONUS 110% : IMMOBILI POSSEDUTI DA UN UNICO PROPRIETARIO

Ai fini dell’applicazione del superbonus del 110%, la legge di Bilancio 2021 ha previsto l’assimilazione pressochè integrale dell’edificio posseduto da un unico proprietario, o in comproprietà tra più soggetti, e il condominio. Ma con un limite ben preciso: la possibilità di fruire della detrazione rafforzata è limitata ai casi in cui l’edificio è composto da un numero di unità immobiliari che va da 2 a 4. L’agevolazione potrà riguardare sia gli interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni dell’edificio, sia gli interventi trainati, all’interno delle singole unità immobiliari abitative, ma solo per due unità immobiliari.


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NUOVO SITO UFFICIALE PER IL SUPERBONUS 110%

E’ online il sito web del Governo dedicato al superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio.

Il sito raccoglie le norme di riferimento e i numerosi documenti di prassi annessi, oltre a contenere diverse sezioni per i cittadini e le imprese.

Tra gli aspetti più interessanti, si segnala il servizio Faq curato da Enea e Agenzia delle Entrate, con la possibilità di inviare quesiti e consultare le risposte precedenti sui seguenti argomenti:

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SUPERBONUS 110% : BREVE VANDEMECUM

Detrazione superiore alla spesa sostenuta, ma limitata nel tempo e con una ristretta serie di interventi.

Il bonus 110% può essere applicato (non deve: infatti, la super detrazione si aggiunge alle vecchie aliquote ma non le sostituisce) alle spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, a fronte di specifici interventi di efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici: deve essere spalmato non su 10 anni, bensì su 5 anni. Sul piano soggettivo la detrazione spetta alle persone fisiche; pertanto, non potrà fruirne la Srl che intende effettuare il cappotto dell’immobile detenuto per l’esercizio d’impresa. In sintesi, i beneficiari sono:
• persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa/arte/professione su massimo 2 unità immobiliari;
• condominio;
• IACP;
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato, di promozione sociale;
• ASD e SSD limitatamente ai lavori destinati a solo immobili (o parte) adibiti a spogliatoi.
Gli interventi dovranno essere realizzati su:
• parti comuni del condominio;
• edifici residenziali unifamiliari e loro pertinenze: per unifamiliare si intende l’unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che dispone di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare;
• unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti con accesso/i autonomi all’interno di edifici plurifamiliari. Si intende per tale l’unità dotata di installazioni quali impianti per acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà esclusiva e di accesso indipendente, non comune alle altre unità, per esempio chiuso da un cancello o portone;
• singole unità immobiliari residenziali del condominio (ma solo per i lavori effettuati congiuntamente a uno degli interventi trainanti).
Per quanto concerne l’ambito oggettivo, ossia la tipologia di interventi che permettono tale detrazione, si distinguono 2 tipologie di interventi:
• interventi trainanti o principali;
• interventi trainati o secondari.
Questi ultimi possono fruire della super detrazione soltanto se realizzati congiuntamente ai primi, senza i quali fruirebbero delle vecchie ordinarie aliquote (50% o 65%). Le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute tra data di inizio e data di fine lavori degli interventi trainanti.
Gli interventi trainanti sono così classificati.
1) Cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, nella spesa massima consentita di:
– 50.000 euro per edifici unifamiliari o plurifamiliari ma con accesso autonomo;
– 40.000 euro per numero di unità del condominio (da 2 a 8 unità);
– 30.000 euro per numero di unità del condominio (da 9 unità in su).
2) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie), mediante impianti di riscaldamento (per i condomini: riscaldamento centralizzato), raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (spesa massima 48.000 euro) o impianti di microgenerazione. Tali interventi possono essere effettuati su parti comuni di condomini o su edifici unifamiliari o plurifamiliari, ma con accesso autonomo, nella spesa massima consentita di:
– 30.000 euro per edifici unifamiliari o plurifamiliari, ma con accesso autonomo;
– 20.000 euro per numero di unità del condominio (fino a 8 unità);
– 15.000 euro per numero di unità del condominio (da 9 unità in su).
3) Interventi sismabonus, ossia interventi antisismici su edifici ubicati nelle zone 1, 2 o 3, di cui all’art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013, nella spesa massima di 96.000 euro.
In abbinamento a questi, è possibile eseguire una serie di interventi secondari (trainati) che, congiuntamente ai principali, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. In particolare, si tratta di:
1. tutti gli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, D.L. 63/2013, ossia l’ecobonus (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1 e 2);
2. installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ed eventuali integrati sistemi di accumulo. Ammontare spesa massima 48.000 euro (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1, 2 o 3);
3. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Spesa massima: 3.000 euro (tipologia di interventi trainanti abbinati: 1 o 2).

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Circolare per la clientela n.43/2020 – SUPERBONUS 110%

La presente Circolare analizza la detrazione d’imposta del 110% (c.d. “superbonus”) per determinati interventi sugli immobili, introdotta dall’art. 119 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), come sostituito in sede di conversione nella L. 17.7.2020 n. 77.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti beneficiari del “superbonus”;
– gli interventi di riqualificazione energetica che rientrano nel “superbonus”;
– gli interventi antisismici che rientrano nel “superbonus”;
– gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici che rientrano nel “superbonus”;
– gli interventi di installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici che rientrano nel “superbonus”;
– il periodo di sostenimento delle spese;
– i limiti all’ammontare delle spese detraibili.

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