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Terzo settore

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Vendita divise sociali e gadget ai soci ai fini di “raccolta fondi”

QUESITO
Una a.s.d. iscritta al registro CONI, con solo Codice Fiscale e senza partita IVA, può acquistare divise sociali e venderle ai soci della stessa a.s.d. come raccolta fondi e pagate tramite un contributo volontario? Alla stessa maniera possono essere vendute ai soci altri tipi di gadget (tipo cappellini, borracce, borse ecc.) con il logo della a.s.d. sempre a titolo di raccolta fondi e pagati con contributi volontari?
RISPOSTA
La fattispecie descritta nel quesito è piuttosto frequente nella vita di un sodalizio sportivo gestito attraverso la forma giuridica dell’associazione sportiva dilettantistica in possesso del solo codice fiscale.

In generale, l’acquisto di prodotti nuovi (divise, cappellini, borracce, borse, eccetera) per la successiva rivendita, nei confronti di associati, tesserati o terzi, costituisce sempre esercizio di attività commerciale, intesa in senso stretto e quindi imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA (art. 148, co. 4, T.U.I.R. e art. 4, co. 5, d.p.r. 633/1972). Ciò, pertanto, rende necessaria l’attribuzione della partita IVA e il rispetto di tutti gli obblighi formali e sostanziali, di tipo contabile e fiscale, ordinariamente conseguenti, salvo l’applicazione, ove previsto, di regimi di favore come quello ex l. 398/1991 o art. 145, T.U.I.R.

A tale regola generale sono tuttavia applicabili alcune eccezioni previste dalla normativa sopra richiamata:

  1. attività esercitata in forma assolutamente marginale e occasionale rispetto all’attività istituzionale di promozione di discipline sportive dilettantistiche e riconosciute (marginalità e occasionalità da valutare in termini qualitativi e quantitativi);
  2. attività esercitata dal sodalizio sportivo in qualità di “gruppo di acquisto” senza magazzino e senza applicazione di margini sul prezzo di acquisto;
  3. attività esercitata in concomitanza di eventi sportivi (massimo 2 eventi per anno) e nel limite di proventi complessivi (per i 2 eventi cumulativamente) pari a euro 51.645,69, come previsto dall’art. 25, co. 2, L. 133/1999 – i proventi realizzati rimangono comunque imponibili ai fini IVA.

In alternativa, l’a.s.d. potrebbe acquistare i prodotti di cui sopra e darli gratuitamente in uso agli associati o tesserati per la durata della stagione sportiva. Al termine della stagione sportiva tali prodotti non sarebbero più “nuovi” e l’associato o tesserato potrebbe trattenerli dietro versamento di una somma di denaro. Tale somma non rappresenterebbe più un corrispettivo imponibile ai fini delle imposte sul reddito e IVA.

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Adeguamento degli statuti al codice del Terzo settore

La presente Circolare analizza la disciplina di adeguamento degli statuti al codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– la procedura “alleggerita” per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), già costituite alla data del 3.8.2017, che provvedono all’adeguamento entro il 31.3.2021;
– la verifica degli adeguamenti statutari, a seguito dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).


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Invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali

La presente Circolare analizza, in relazione alle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni:
– la nuova comunicazione relativa alle spese scolastiche, prevista in via facoltativa con riferimento agli anni d’imposta 2020 e 2021 e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2022;
– le nuove disposizioni relative alla comunicazione dei dati delle erogazioni liberali; in generale, la comunicazione rimane facoltativa anche con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2020 e successivi, mentre diventa obbligatoria, a decorrere dai dati relativi all’anno d’imposta 2021 o 2022, in presenza di determinate condizioni.
A partire dal 2021, il termine per l’invio telematico dei dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni, ad eccezione delle spese sanitarie, è stabilito entro il 16 marzo (invece del 28 febbraio) dell’anno successivo a quello di riferimento.

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Circolare per la clientela n.63/2020 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS DL 30.11.2020 n. 157 (c.d. decreto “Ristori-quater”)

La presente Circolare analizza le altre principali novità contenute nel DL 30.11.2020 n. 157 (c.d. decreto “Ristori-quater”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la sospensione dei versamenti di dicembre relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali;
– la proroga del termine di versamento degli acconti;
– la proroga del termine per la regolarizzazione dei versamenti IRAP;
– la proroga del termine per il versamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla “rottamazione dei ruoli” e al “saldo e stralcio”;
– le novità in materia di dilazione dei ruoli;
– l’estensione del contributo a fondo perduto del DL 137/2020 agli agenti e rappresentanti di commercio;
– l’estensione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 58 del DL 104/2020 per la filiera della ristorazione;
– le ulteriori indennità per i lavoratori del turismo e dello spettacolo e per i collaboratori sportivi;
– le novità in materia di integrazione salariale.

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Incentivi a favore degli investimenti nel settore dell’autotrasporto 2020 e 2021



Importante opportunità per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi: l’annualità 2020 e 2021 degli Incentivi a favore degli investimenti nel settore dell’autotrasporto prevista dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale sono messi a disposizione delle aziende del settore € 104.100.000.

Obiettivo dell’Avviso è incentivare il rinnovo e l’adeguamento del parco veicolare, la radiazione per rottamazione e l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.

Beneficiari:

Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quello di autotrasporto di cose.

Spese Ammissibili:

Sono previste quattro distinte aree di intervento

  1. Acquisizione di veicoli a trazione alternativa

– Automezzi industriali nuovi a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate.

– Automezzi industriali nuovi a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate.

– Dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici.

  1. Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti

– Radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di automezzi industriali nuovi di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate, conformi alla normativa antinquinamento euro VI.

– Veicoli commerciali leggeri euro 6 D-TEMP, con contestuale rottamazione di veicolo dello stesso tonnellaggio.

  1. Rimorchi e semirimorchi

– Rimorchi e semirimorchi nuovi, per il trasporto combinato ferroviario e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave.

– Rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate.

– Sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate delle unità frigorifere/calorifere installate.

  1. Casse mobili e porta cassa

– Gruppi di 8 casse mobili in ragione di 1 rimorchio o semirimorchio porta casse.

Per essere ammissibili, gli investimenti devono essere effettuati in data successiva al 28 luglio 2020.

 

Tipologia di Contributo:

L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

L’importo del contributo varia a seconda dell’area d’intervento.

In ogni caso, l’importo massimo ammissibile per singola impresa non può superare € 550.000,00.

 

Modalità di presentazione della richiesta di contributo:

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo telematico.

Sono previsti due distinti periodi di presentazione delle istanze.

Nel primo periodo, le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 1 ottobre 2020 e entro le ore 8:00 del 16 novembre 2020.

Nel secondo periodo, le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 14 maggio 2021 e entro le ore 8:00 del 30 giugno 2021.

La procedura dell’Avviso Pubblico è a sportello, pertanto l’istruttoria sarà effettuata in ordine di presentazione delle domande, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. I fondi sono suddivisi per ogni area omogenea di investimento.

Alleghiamo un approfondimento relativo alle spese ammissibili e agli importi del contributo per singolo investimento.

Scarica il documento

SpeseAmmissibili_InvestimentiAutotrasporti

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Collaboratori Sportivi: al via la presentazione delle domande per l’indennità di novembre

A seguito dell’emanazione del d.l. n. 137/2020 (Decreto “Ristori”) è stata prevista all’art.17 la possibilità per i collaboratori sportivi di ricevere per il mese di novembre 2020 una indennità di Euro 800,00 da Sport e Salute.


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D.L. RISTORI

Nuovi contributi a fondo perduto per gli operatori dei settori economici oggetto delle nuove restrizioni imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. Allungamento della cassa integrazione. Proroga del credito d’imposta sugli affitti, previsto dal decreto Rilancio, anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, che viene esteso anche ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Cancellazione della seconda rata IMU per le categorie interessate dalle restrizioni. Misure per i lavoratori dello spettacolo, del turismo e dello sport. Sono alcune delle disposizioni del decreto Ristori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.


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Cooperative sociali: il rimborso spese spetta anche ai soci volontari

Anche per i soci volontari delle Cooperative sociali vale il principio generale della rimborsabilità al volontario delle sole “spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo”. È quanto ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella nota n. 10979 del 22 ottobre 2020.

Con nota n. 10979 del 22 ottobre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità ai soci volontari di una cooperativa sociale (impresa sociale ex lege ai sensi del d. lgs. n. 112/2017) la previsione contenuta nell’art. 17 comma 4 del d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), riguardante una deroga alla regola generale secondo cui ai volontari che prestino la propria attività per gli enti del Terzo settore le spese sostenute possono essere rimborsate solo a fronte della presentazione della integrale documentazione probatoria.

Normativa

La disposizione oggetto del chiarimento riguarda in sostanza la figura del volontario e l’attività di volontariato. Il codice del Terzo settore esprime il principio generale della rimborsabilità al volontario delle sole “spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo”. In pratica ammette che l’organo sociale competente possa deliberare, per tipologie di spese e attività previamente definite (ad esclusione di quelle aventi ad oggetti la donazione di sangue e di organi), che le spese sostenute dal volontario possano essere rimborsate, entro i limiti di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili, a fronte della presentazione di un’autocertificazione sostitutiva.
Con riferimento alle cooperative sociali, la normativa di riferimento dispone che, oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente e che ad essi possa “essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci”.

La risposta del Ministero

Il Ministero del Lavoro ha evidenziato che se con riferimento alla generalità delle imprese sociali, l’art. 13 del d. lgs. n. 112/2017, nel far riferimento alle prestazioni dei volontari nulla dice in merito alle modalità di rimborso delle spese sostenute, con la conseguenza che, con riferimento alle imprese sociali diverse delle cooperative sociali, emerge in tutta immediatezza l’applicabilità di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 17 del d. lgs. n. 117/2017. Infatti il codice del Terzo settore dispone che le norme in esso contenute “si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare” e pertanto applicabile anche alla cooperativa sociale.
Anche il Ministero dello sviluppo economico partendo dall’assunto che:
– “seguendo il principio della gerarchia delle fonti si può ragionevolmente ritenere che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 sopra citato, alle cooperative sociali si applichino gli articoli da 17 a 19 del d.lgs. n. 117/2017 (…) diretti a disciplinare la figura del volontario che svolge la propria attività tramite l’ente del Terzo settore”,
– considerato che “(…) l’esame di compatibilità effettuato non evidenzia nella citata legge n. 381 una norma ostativa all’applicazione dei suddetti articoli 17-19”,
ritiene che la stessa disciplina sia integrativa di quella speciale dettata dall’art. 2 della L. n. 381 per i soli soci volontari.
Il Ministero del Lavoro dunque alla luce di quanto esaminato conferma l’applicabilità dell’art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017 ai soci volontari delle cooperative sociali, a condizione che ciò avvenga all’interno di una metodologia complessiva di quantificazione e rimborso delle spese, come previsto dal combinato disposto degli artt. 2, comma 4 della legge n. 381/1981 e 17, comma 4 del d.lgs n. 117/2017
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Circolare per la clientela n.48/2020 – RIFORMA DEL TERZO SETTORE

La presente Circolare analizza la disciplina di adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti al codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– la disciplina applicabile alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, a seconda che fossero già costituite al 2.8.2017 o si siano costituite dal 3.8.2017;
– la disciplina applicabile alle ONLUS, a seconda che fossero già costituite al 2.8.2017 o si siano costituite dal 3.8.2017;
– la procedura “alleggerita” per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che provvedono all’adeguamento entro il 31.10.2020.

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Società e Associazioni sportive dilettantistiche: al via i contributi a fondo perduto

Pubblicato il decreto dell’Ufficio per lo sport che rende accessibile il Fondo destinato ad interventi a favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche, considerata la necessità di far fronte alla crisi economica che ha coinvolto anche il mondo dello sport e determinatasi in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La presentazione delle domande di accesso alla misura saranno possibili attraverso una piattaforma web e sono previste due finestre: la prima a partire dalle ore 12:00 del 15 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 21 giugno 2020 e la seconda che sarà aperta a partire dalle ore 12:00 del 22 giugno 2020 e terminerà alle ore 20:00 del giorno 28 giugno 2020.

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