- fino al 30.06.2021 coloro che realizzano vendite a distanza di beni possono applicare l’Iva relativa al proprio Paese (cioè del Paese in cui sono stabiliti) solo se l’ammontare di queste operazioni non supera determinate soglie che variano da 35.000 a 100.0000 euro (al superamento di queste soglie è obbligatorio identificarsi nello Stato membro in cui è stabilito il cliente consumatore privato, con il conseguente onere di aprire tante posizioni Iva quanti sono gli Stati membri in cui le vendite a distanza di beni sono realizzate);
- dal prossimo 1.07.2021, la soglia sarà complessivamente pari a 10.000 euro; in tal caso il fornitore anziché identificarsi in ogni Stato membro, potrà scegliere di iscriversi al regime speciale Oss/Ioss ed operare con un unico numero identificativo, valido per ciascuno Stato membro.
E-commerce: semplificazioni import beni a basso valore.
Il pacchetto IVA e-commerce che entrerà in vigore dal 1° luglio 2021 cambia le soglie di franchigia per le importazioni di beni di basso valore da Paesi terzi e le modalità per effettuare la dichiarazione in dogana. Mentre viene abolita la soglia di esenzione dall’IVA, pari a 22 euro per l’Italia, rimangono invariate l’esenzione daziaria e le esclusioni per alcune categorie di prodotti. Viene inoltre previsto un regime semplificato di importazione IOSS, che ha un impatto diretto per gli operatori economici (fornitori/marketplace), in termini di procedure di sdoganamento e modalità di pagamento dell’IVA e vantaggi per i destinatari delle spedizioni, che pagano l’IVA dovuta direttamente all’atto dell’acquisto del bene, con maggior trasparenza e certezza del prezzo finale dell’acquisto on-line.
BREXIT RESPONSIBLE PERSON : VENDERE PRODOTTI COSMETICI IN UK DAL 1° GENNAIO 2021
Dal 1 ° gennaio 2021, le società dell’UE che vendono determinati prodotti saranno tenute a nominare una persona responsabile (RP) con sede fisica nel Regno Unito.
UE: Franchigia IVA sino a 85.000 dal 2025
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di ieri, è stata pubblicata la direttiva 2020/285/Ue, intervenendo sul regime speciale per le piccole imprese e sulla cooperazione amministrativa tra Stati per l’applicazione del suddetto regime, con effetti dal 1° gennaio 2025.
La modifica principale riguarda la soppressione dell’art. 285 della direttiva 2006/112/Ce, attualmente vigente, e la riscrittura dell’art. 284, oltre all’introduzione di altre norme successive.
In virtù di ciò, si prevede che gli Stati membri dell’Unione potranno esentare dall’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi che sono stabiliti in tale territorio e il cui volume d’affari annuo non supera la specifica soglia stabilita dallo Stato membro di stabilimento.
La soglia potrà essere determinata fino a un massimo di 85.000 euro (o del controvalore in moneta nazionale). Attualmente il limite è pari a 5.000 euro, fatta salva la concessione a specifici Stati di fruire di un limite più elevato in forza di specifiche deroghe. Ad esempio, l’Unione europea ha concesso all’Italia di applicare il regime di franchigia dall’IVA sino a 65.000 euro con apposita decisione adottata dal Consiglio.
La direttiva 2020/285/Ue contiene ulteriori norme di semplificazione in favore delle piccole imprese, aventi l’esplicito di intento di ridurre gli oneri amministrativi in capo a tali soggetti e creare un contesto fiscale per favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri.
Viene stabilito, per via normativa, che i soggetti passivi che intenderanno avvalersi del regime di franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabiliti saranno tenuti a darne previa notifica allo Stato membro in cui sono stabiliti.
Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri sono stati, inoltre, pubblicati la direttiva 2020/284/Ue che introduce specifici obblighi comunicativi per i prestatori di servizi di pagamento e il Regolamento 2020/283/Ue modificativo del precedente Regolamento n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa tra Stati contro le frodi IVA. Entrambi gli atti legislativi avranno efficacia, negli Stati dell’Ue, a decorrere dal 1° gennaio 2024.
La direttiva 2020/284/Ue è, anch’essa, emanata allo scopo di combattere le frodi in materia di IVA e, a tal scopo, imporrà ai prestatori di servizi di pagamento la conservazione di una documentazione sufficientemente dettagliata e l’obbligo di comunicare determinati pagamenti transfrontalieri, definiti come tali in ragione della localizzazione del pagatore e della localizzazione del beneficiario.
La direttiva si occupa, tra l’altro, di definire i concetti di localizzazione del pagatore e di localizzazione del beneficiario, nonché di individuare i mezzi per l’individuazione di tali localizzazioni.
La localizzazione del pagatore e del beneficiario farà scattare gli obblighi di conservazione della documentazione e di comunicazione unicamente per i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell’Unione europea.
La novità di rilievo che deriva dal Regolamento Ue n. 283/2020 è, invece, l’istituzione di un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (c.d. “CESOP”), a cui gli Stati membri dovranno trasmettere le informazioni sui pagamenti da essi raccolte. Il CESOP dovrebbe archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.