Tasso di interesse legale
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La presente Circolare analizza gli effetti ai fini fiscali e contributivi della riduzione dal 2,5% al 2% del tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c., a decorrere dall’1.1.2025, stabilita con il DM 10.12.2024 (pubblicato sulla G.U. 16.12.2024 n. 294).
In particolare, la diminuzione del tasso di interesse legale rileva ai fini del ravvedimento operoso degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi.

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Riduzione al 2% del tasso di interesse legale

Con il DM 10.12.2024, pubblicato sulla G.U. 16.12.2024 n. 294, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2,5% al 2% in ragione d’anno.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contri­­­butive.

Decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale del 2% si applica dall’1.1.2025.

Effetti ai fini fiscali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

Ravvedimento operoso

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravve­­­dimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento ope­­ro­so, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori cal­­colati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il paga­mento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata tem­poris, ed è quindi pari:

  • allo 0,3%, dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
  • allo 0,8%, dall’1.1.2019 al 31.12.2019;
  • allo 0,05%, dall’1.1.2020 al 31.12.2020;
  • allo 0,01%, dall’1.1.2021 al 31.12.2021;
  • all’1,25%, dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
  • al 5%, dall’1.1.2023 al 31.12.2023;
  • al 2,5%, dall’1.1.2024 al 31.12.2024;
  • al 2%, dall’1.1.2025 fino al giorno di versamento compreso.

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell’omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 2.12.2024, che verrà effettuato il 20.2.2025, comporta l’applicazione del tasso legale:

  • del 2,5%, per il periodo 3.12.2024 – 31.12.2024;
  • del 2%, per il periodo 1.1.2025 – 20.2.2025.

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