La presente Circolare esamina le novità in materia di IVA contenute nel DLgs. 13.11.2024 n. 180, in vigore dall’1.1.2025.
In particolare, vengono analizzati:
– le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, trasmesse in streaming, nonché dei relativi servizi di accesso;
– il regime transfrontaliero IVA di franchigia per i soggetti passivi di piccole dimensioni.#NOVITA’ #IVA #TERRITORIALOTA’ #PRESTAZIONIDISERVIZI #ATTIVITA’ #STREAMING #REGIMETRANSFRONTALIERO #FRANCHIGIA
EVENTI IN STREAMING E REGIME TRANSFRONTALIERO – premessa:
Con il DLgs. 13.11.2024 n. 180, pubblicato sulla G.U. 30.11.2024 n. 281 e in vigore dall’1.1.2025, è stata data attuazione alla direttiva UE 18.2.2020 n. 285, relativa al regime speciale per le piccole imprese, e alla direttiva UE 5.4.2022 n. 542 per quanto riguarda la territorialità IVA delle prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, trasmesse in streaming, nonché dei relativi servizi di accesso.
Sebbene la direttiva UE 5.4.2022 n. 542 sia riferita anche alla modifica della disciplina delle aliquote IVA, il DLgs. 180/2024 non interviene direttamente in materia, poiché per tali disposizioni unionali non vi è l’obbligo di recepimento nell’ordinamento nazionale entro il 31.12.2024.
Territorialità iva per gli eventi in streaming
L’art. 3 del DLgs. 180/2024 rinnova i criteri di territorialità IVA, modificando l’art. 7-quinquies co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, con riferimento:
- alle prestazioni di servizi, rese via streaming o in altra modalità virtuale, relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, inclusi i servizi accessori;
- ai servizi di accesso alle predette manifestazioni, inclusi i servizi accessori.
Decorrenza
Le disposizioni relative ai nuovi criteri di territorialità IVA in argomento si applicano a decorrere dall’1.1.2025.
Ai fini dell’applicabilità della nuova disciplina, vale il momento di effettuazione della prestazione di servizi, ossia, in linea generale, la data:
- in cui il corrispettivo del servizio è pagato (ancorché in parte);
- ovvero, in cui è emessa la fattura (per la parte fatturata), se antecedente alla data del pagamento del corrispettivo.
Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, educative, ecc.
Sono modificati i criteri di territorialità IVA delle prestazioni di servizi B2C relative ad attività culturali ecc., quando sono riferite ad attività che sono trasmesse in streaming o che sono altrimenti rese virtualmente disponibili.
L’art. 7-quinquies co. 1 lett. a) del DPR 633/72 stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all’estero, le seguenti prestazioni di servizi, rese a committenti non soggetti passivi IVA (B2C), quando sono riferite ad attività trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili:
- prestazioni relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni;
- prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività;
- prestazioni di servizi accessorie alle precedenti.
Non è mutato il criterio di territorialità per le prestazioni rese a soggetti passivi IVA (B2B).
Download circolare completa