Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di ieri, è stata pubblicata la direttiva 2020/285/Ue, intervenendo sul regime speciale per le piccole imprese e sulla cooperazione amministrativa tra Stati per l’applicazione del suddetto regime, con effetti dal 1° gennaio 2025.
La modifica principale riguarda la soppressione dell’art. 285 della direttiva 2006/112/Ce, attualmente vigente, e la riscrittura dell’art. 284, oltre all’introduzione di altre norme successive.
In virtù di ciò, si prevede che gli Stati membri dell’Unione potranno esentare dall’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi che sono stabiliti in tale territorio e il cui volume d’affari annuo non supera la specifica soglia stabilita dallo Stato membro di stabilimento.
La soglia potrà essere determinata fino a un massimo di 85.000 euro (o del controvalore in moneta nazionale). Attualmente il limite è pari a 5.000 euro, fatta salva la concessione a specifici Stati di fruire di un limite più elevato in forza di specifiche deroghe. Ad esempio, l’Unione europea ha concesso all’Italia di applicare il regime di franchigia dall’IVA sino a 65.000 euro con apposita decisione adottata dal Consiglio.
La direttiva 2020/285/Ue contiene ulteriori norme di semplificazione in favore delle piccole imprese, aventi l’esplicito di intento di ridurre gli oneri amministrativi in capo a tali soggetti e creare un contesto fiscale per favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri.
Viene stabilito, per via normativa, che i soggetti passivi che intenderanno avvalersi del regime di franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabiliti saranno tenuti a darne previa notifica allo Stato membro in cui sono stabiliti.
Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri sono stati, inoltre, pubblicati la direttiva 2020/284/Ue che introduce specifici obblighi comunicativi per i prestatori di servizi di pagamento e il Regolamento 2020/283/Ue modificativo del precedente Regolamento n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa tra Stati contro le frodi IVA. Entrambi gli atti legislativi avranno efficacia, negli Stati dell’Ue, a decorrere dal 1° gennaio 2024.
La direttiva 2020/284/Ue è, anch’essa, emanata allo scopo di combattere le frodi in materia di IVA e, a tal scopo, imporrà ai prestatori di servizi di pagamento la conservazione di una documentazione sufficientemente dettagliata e l’obbligo di comunicare determinati pagamenti transfrontalieri, definiti come tali in ragione della localizzazione del pagatore e della localizzazione del beneficiario.
La direttiva si occupa, tra l’altro, di definire i concetti di localizzazione del pagatore e di localizzazione del beneficiario, nonché di individuare i mezzi per l’individuazione di tali localizzazioni.
La localizzazione del pagatore e del beneficiario farà scattare gli obblighi di conservazione della documentazione e di comunicazione unicamente per i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell’Unione europea.
La novità di rilievo che deriva dal Regolamento Ue n. 283/2020 è, invece, l’istituzione di un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (c.d. “CESOP”), a cui gli Stati membri dovranno trasmettere le informazioni sui pagamenti da essi raccolte. Il CESOP dovrebbe archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.