La presente Circolare esamina gli ulteriori vincoli alla facoltà di compensazione di debiti e crediti nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, previsti a decorrere dall’1.7.2024, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate mediante la circ. 28.6.2024 n. 16.
Si tratta, nello specifico:
– del divieto di compensazione in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro;
– dell’estensione generalizzata dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.#VINCOLI #COMPENSAZIONE #DEBITI #CREDITI #F24 #ADE #DIVIETO #CARICHI #AGENTEDELLARISCOSSIONE #ESTENSIONE #OBBLIGO #UTILIZZO #SERVIZITELEMATICI
VINCOLI ALLA FACOLTÀ DI COMPENSAZIONE DI DEBITI E CREDITI NEL MODELLO F24 – premessa:
La L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha previsto ulteriori vincoli alla facoltà di compensazione di debiti e crediti nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Si tratta, nello specifico:
- del divieto di compensazione in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro;
- dell’estensione generalizzata dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.
Decorrenza
Entrambe le suddette novità si applicano a decorrere dall’1.7.2024.
Chiarimenti ufficiali
Le novità in esame sono state oggetto di chiarimenti mediante la circ. Agenzia delle Entrate 28.6.2024 n. 16.
Divieto di compensazione in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per importi superiori a 100.000,00 euro
L’art. 37 co. 49-quinquies del DL 223/2006, inserito dall’art. 1 co. 94 lett. b) della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) e sostituito dall’art. 4 co. 2 del DL 29.3.2024 n. 39 conv. L. 23.5.2024 n. 67, prevede il divieto di avvalersi della compensazione nel modello F24, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- il suddetto limite di 100.000,00 euro deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto;
- la disposizione in esame configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia di 100.000,00 euro.
Pertanto, non è possibile compensare nemmeno l’eventuale eccedenza di credito rispetto all’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Ad esempio, se c’è un ruolo scaduto per 130.000,00 euro e il contribuente ha un credito compensabile per 200.000,00 euro, nemmeno l’eccedenza di 70.000,00 euro può essere compensata.
La compensazione viene ripristinata solo se il ruolo viene estinto per almeno 30.000,00 euro.
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