VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE
La presente Circolare analizza la disciplina relativa al nuovo obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che, avvalendosi di interfacce elettroniche (es. mercato virtuale, piattaforma digitale, portale, ecc.), facilitano le vendite a distanza di beni importati oppure le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, introdotto dall’art. 13 del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), conv. L. 28.6.2019 n. 58, alla luce delle disposizioni attuative emanate con il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660061.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’efficacia temporale del nuovo obbligo;
– i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione;
– le fattispecie che comportano l’obbligo di comunicazione e i dati da comunicare;
– le modalità e i termini per effettuare le comunicazioni; la prima scadenza è stabilita al 31.10.2019;
– la responsabilità per il pagamento dell’IVA in caso di omessa o incompleta comunicazione.
Ambito di applicazione
L’obbligo comunicativo di cui all’art. 13 del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) riguarda i soggetti passivi i quali “facilitano”, tramite interfacce elettroniche, le vendite a distanza effettuate da un c.d. “fornitore”, aventi ad oggetto:
- beni commercializzati all’interno dell’Unione europea;
- ovvero beni oggetto di importazioni.
Ambito soggettivo
Sono tenuti ad effettuare la comunicazione in esame tutti i soggetti passivi IVA ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72.
Sono tenuti a effettuare la comunicazione i soggetti passivi:
- residenti nel territorio dello Stato;
- non residenti nel territorio dello Stato, i quali, se privi di una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti ad identificarsi direttamente ai fini IVA ex 35-ter del DPR 633/72, ovvero a nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72.
Nozione di soggetto passivo
Per “soggetti passivi” si intendono i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea.
La nozione “facilita” indica che il soggetto passivo si avvale dell’uso di un’interfaccia elettronica, la quale consente a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite la predetta interfaccia elettronica, di “stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni” a tale acquirente tramite la stessa interfaccia elettronica.
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