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Credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e al 50% di quelle effettuate da enti o società.


Il Ministro del Lavoro ha firmato recentemente il decreto di attuazione sul “social bonus, di cui all’art. 81 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e, nei suoi 15 articoli, dispone sulle modalità per l’attribuzione, sulla misura del credito d’imposta e sui criteri per la sua fruizione; il provvedimento è stato trasmesso ai Ministeri dell’interno, dell’Economia e delle Finanze e della Cultura, per l’acquisizione delle firme degli altri dicasteri competenti.
Con l’art. 2, il provvedimento richiamato stabilisce che possono usufruire del “social bonus le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato e, quindi, si conferma la fruizione generalizzata, sebbene modulato nelle percentuali.

Gli enti del Terzo settore (ETS), beneficiari delle erogazioni liberali, devono comunicare trimestralmente al Ministero del Lavoro l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento e provvedere a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione per l’esercizio delle attività di interesse generale.

Per le erogazioni liberali oggetto del credito d’imposta non si applicano le nuove detrazioni e/o deduzioni di cui all’art. 83 D.Lgs. 117/2017, né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
Il credito d’imposta, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, in base all’art. 4 del decreto attuativo è, come anticipato, riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50%, se effettuate da enti o società.
Le erogazioni devono essere effettuate in favore degli enti del Terzo settore per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, che potranno così essere utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Si ricorda, inoltre, che le erogazioni liberali devono essere effettuate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali che hanno presentato al Ministero del Lavoro un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e utilizzati da questi esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all’art. 5 D.Lgs. 117/2017, con modalità non commerciali, avere a oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni in oggetto.
Il bonus è utilizzabile in compensazione con il modello F24, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997; non si applica il limite annuale per l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui al quadro RU del modello Redditi, pari a 250.000 euro, previsto dall’art. 1, c. 53 L. 244/2007 e nemmeno il limite generale annuale alle compensazioni, ai sensi dell’art. 34 L. 388/2000.